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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000

Art. 8.
(Protezione dei gatti).
1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o parte di esso, urbano o extraurbano, pubblico o privato, nel quale vive una colonia di gatti in modo stabile, prescindendo dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
2. I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane ove delegate, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6 provvedono ad individuare gli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e la salvaguardia della territorialità dei medesimi.
3. I Comuni provvedono, in base ai dati rilevati ai sensi del comma 2, ad individuare, nelle zone abitualmente frequentate dagli animali, aree idonee per il rifugio e l'organizzazione della colonia felina. A tale scopo gli Enti locali possono mettere a disposizione spazi aperti e locali, anche in parchi o giardini.
4. I soggetti che intendono eseguire opere edilizie sia pubbliche sia private, nel caso in cui si trovino in presenza di colonie di gatti liberi e di altri animali nelle zone interessate, devono prevedere, prima dell'inizio dei lavori, un'idonea collocazione temporanea, e, in un secondo tempo, permanente per dette colonie coinvolte dall'apertura dei cantieri, sentito il Comune. Detta collocazione dovrà essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e in grado di ospitare temporaneamente le colonie di animali viventi sulle aree interessate, consentendo altresì agli zoofili di continuare ad alimentarli e accudirli. Al termine dei lavori, le colonie dovranno essere rimesse sul loro territorio d'origine in adeguati insediamenti, previsti e predisposti dai costruttori.
5. Le colonie di felini possono essere gestite da Associazioni o cooperative animaliste o da singoli. La somministrazione di cibo e cura delle colonie da parte degli zoofili non può essere impedita. In caso di controversia, il Comune provvede alla delimitazione di un'area all'interno dell'habitat della colonia da riservare alle operazioni e al posizionamento dei ripari e delle attrezzature. Gli animali liberi possono essere prelevati dalle colonie di appartenenza e trattenuti presso le abitazioni e le sedi dei soggetti di cui sopra per favorire il loro benessere.
6. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia o asportare o danneggiare gli oggetti impiegati.
7. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura della ASL territorialmente competente e reinseriti nel loro gruppo originario o secondo i criteri stabiliti dall'articolo 14.
8. I gatti di proprietà, che sono lasciati liberi di girare sul territorio, devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12 .