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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000

Art. 3.
(Competenze della Provincia).
1. Le Province, in attuazione di quanto previsto nella presente legge:
a) coordinano l'azione dei Comuni per l'istituzione associata dei servizi di vigilanza e il controllo della popolazione animale, nonché per la realizzazione delle strutture per il ricovero degli animali;
b) coordinano l'azione dei Comuni con le ASL per la cattura dei cani randagi e vaganti;
c) promuovono ed attuano corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alle lettere a) e b), per i volontari designati dalle Associazioni protezionistiche e Cooperative zoofile e per le figure professionali di cui all'articolo 19;
d) promuovono ed attuano, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, corsi di formazione ed aggiornamento per le guardie eco- zoofile e le guardie di cui all'Sito esternoarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 ;
e) attuano, mediante proprio personale o volontari specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonché integrano l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extra urbano.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12 .