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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000

Art. 23.
(Funzioni di vigilanza e di controllo).
1. Le funzioni di vigilanza e di controllo ai fini della presente legge sono affidate alla Provincia, ai Servizi veterinari della ASL, al Comune, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai soggetti indicati dall'Sito esternoarticolo 27 della L. 157/1992 ed a tutti coloro che per norma esercitano funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro ambiente di vita.
2. Per la vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono utilizzate dai Comuni anche le guardie zoofile volontarie in conformità all'Sito esternoarticolo 5 del D.P.R. 31 marzo 1979 . Le guardie zoofile con competenza regionale sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle Associazioni di protezione animale. Alle guardie ecozoofile viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e distintivo approvato dalla Regione.
3. Le guardie ecozoofile e zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con il Servizio veterinario della ASL ed i soggetti addetti alla vigilanza e in collegamento con le Associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste.
4. Le Guardie ecozoofile volontarie ai fini della presente legge sono Agenti di Polizia Amministrativa e titolari dei poteri di cui all' Sito esternoarticolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta le linee di indirizzo cui si debbono attenere gli Enti, pubblici o privati, che utilizzano le guardie zoofile volontarie.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12 .