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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000

Art. 22.
(Trasporto).
1. Il trasporto e la custodia d egli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e da consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata.
3. Per gli animali appartenenti all'allegato A, B, C e D del Sito esternoregolamento (CE) 338/1997 (normativa CITES) e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni contenute nello stesso, ivi compresa l'acquisizione di apposito parere espresso dalla Commissione scientifica istituita presso il Ministero dell'Ambiente nel caso di animali inseriti nell'allegato A di detti regolamenti.
4. Per gli animali da reddito, compresi gli animali da cortile, si applicano le disposizioni contenute nel Sito esternoD.P.R. 320/1954 .
5. Il conducente di autoveicolo deve provvedere affinché l'animale non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi e a se stesso.
6. Ferme restando le norme previste dal Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi.
7. Il conducente deve assicurare:
a) l'aerazione del veicolo;
b) la somministrazione di acqua o cibo in caso di viaggi prolungati e/o sosta.
9. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi prolungati o comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12 .