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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000

Art. 20.
(Avifauna).
1. La Regione in collaborazione con la Provincia, i Comuni singoli o associati, l'ASL, l'Istituto zooprofilattico, l'Università di Genova e i soggetti di cui all'articolo 6, interviene per il controllo ed il benessere della popolazione aviaria vigilando, nel contempo, sulle metodologie di allontanamento messe in atto dai privati.
2. Al fine di contenere la popolazione aviaria, la Regione finanzia programmi mirati predisposti dai Comuni singoli o associati, anche su proposta dei soggetti di cui all'articolo 6 che prevedano lo studio, il monitoraggio e il contenimento dell'avifauna al di fuori del territorio agro-silvo-pastorale, le indagini conoscitive circa le cause naturali e artificiali della loro presenza al fine di programmare l'eventuale contenimento della stessa attraverso adeguati interventi di sterilizzazione.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12 .