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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000

Art. 13.
(Controllo del randagismo).
1. I cani vaganti, regolarmente tatuati ai sensi dell'articolo 12, comma 8, sono restituiti al possessore, dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.
2. I cani vaganti non tatuati sono catturati a cura del servizio veterinario dell'ASL competente per territorio, che, in presenza di elementi identificativi dei proprietari, li avverte immediatamente del ritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo dove sono custoditi e le modalità della restituzione.
3. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano a giudizio del responsabile del canile o gattile sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.
4. Entro sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di cui all'articolo 6.
5. Gli animali non possono essere dati in affido od adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti ad animali.
6. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'ASL competente e di informare il possessore degli adempimenti della presente legge.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12 .