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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000

Art. 12.
(Anagrafe canina).
1. Ogni ASL istituisce l'anagrafe canina alla quale il possessore a qualsiasi titolo, che sia residente in Liguria, deve iscrivere il proprio cane. L'iscrizione deve avvenire entro un mese dalla nascita o comunque dall'acquisizione dell'animale; allo stesso ufficio, entro sette giorni, devono essere denunciati lo smaltimento o la morte dell'animale.
2. L'iscrizione deve inoltre essere trascritta su un'apposita scheda anagrafica, su modello predisposto dal dirigente regionale competente; su di essa devono essere registrati, oltre ad eventuali variazioni circa il possesso, la detenzione od il trasferimento in altra Regione dell'animale, gli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale stesso.
3. Nella scheda di cui al comma 2 sono riportati luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del possessore ed il codice assegnato all'animale.
4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al possessore e segue sempre il cane negli eventuali trasferimenti di possesso.
5. Il possessore pro-tempore del cane è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla ASL ogni variazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica.
6. Gli uffici delle ASL competenti per la tenuta dell'anagrafe canina devono essere dotati di apparecchiature e programmi informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.
7. La Regione, con propria deliberazione, individua un programma informatico di comune accordo con i Comuni e le ASL per la gestione dei dati dell'anagrafe canina.
8. I cani iscritti all'anagrafe canina sono contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto e il sesto mese di vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del possesso o della detenzione, con tatuaggio nel piatto interno della coscia destra o con altri sistemi di riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.
9. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, devono essere riconosciuti validi i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi veterinari delle ASL. L'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana può richiedere che i codici in possesso degli allevatori ENCI e dei gruppi Cinofili, possano sostituire o integrare quello indicato dalle ASL.
10. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei servizi delle ASL, o da medici veterinari liberi professionisti nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 3. In questo ultimo caso la ASL deve fornire certificazione dell'avvenuta vaccinazione nonché del codice di riconoscimento apposto.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12 .