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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000

INDICE

Art. 1. - (Finalità).
Art. 2. - (Competenze della Regione).
Art. 3. - (Competenze della Provincia).
Art. 4. - (Competenze dei Comuni).
Art. 5. - (Competenze delle ASL).
Art. 6. - (Associazioni ed Enti di protezione animale).
Art. 7. - (Programma di prevenzione del randagismo).
Art. 8. - (Protezione dei gatti).
Art. 9. - (Norme a tutela dell'integrità degli animali di affezione).
Art. 10. - (Ricovero e custodia degli animali).
Art. 11. - (Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero per animali).
Art. 12. - (Anagrafe canina).
Art. 13. - (Controllo del randagismo).
Art. 14. - (Interventi di sterilizzazione ed altri interventi sanitari).
Art. 15. - (Animali ospitati presso strutture private).
Art. 16. - (Cimiteri per animali).
Art. 17. - (Contributi regionali).
Art. 18. - (Cani di quartiere).
Art. 19. - (Tutela del patrimonio zootecnico).
Art. 20. - (Avifauna).
Art. 21. - (Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio).
Art. 22. - (Trasporto).
Art. 23. - (Funzioni di vigilanza e di controllo).
Art. 24. - (Sanzioni amministrative).
Art. 25. - (Modifiche alla L.R. 15/1992)
Art. 26. - (Abrogazione di disposizioni).
Art. 27. - (Norma finanziaria).

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12 .