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Legge regionale 27 marzo 2000, n. 29

Modifiche della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni.

Bollettino Ufficiale n. 8 del 19 aprile 2000

Art. 1.
(Rinumerazione di articoli della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 ).
1. Nelle rubriche e nel testo della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni, le parole "articolo 71 bis", "71 ter", "71 quater", 6971 quinquies", "71 sexies". "71 septies", "71 octies", "71 novies", "71 decies", "71 undecies", "71 duodecies", "71 terdecies" e "71 quaterdecies" vengono sostituite dalle parole "articolo 72 bis", "72 ter", "72 quater", "72 quinquies", "72 sexies", "72 septies", "72 octies", "72 novies", "72 decies", "72 undecies", "72 duodecies", "72 terdecies" e "72 quaterdecies".
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 72 sexies).
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 72 duodecies).
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 104).
Art. 5.
(Inserimento degli articoli 104 bis e 104 ter).
Art. 6.
Art. 7.
(Modifica dell'articolo 113).
Art. 8.
(Modifica dell'articolo 114).
Art. 9.
(Modifica dell'articolo 115).
Art. 10.
(Notifica).
1. Nelle more della conclusione della notifica alla Commissione europea in forza dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE, l'efficacia della disciplina, per quanto concerne i contributi alle imprese, è limitata alla concessione di contributi nei limiti, del regime di aiuto "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione della Comunità Europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 6 marzo 1996.
Art. 11.
(Proroga di termini).
1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 72 octies della L.R. 18/1999 , come rinumerato dall'articolo 1 della presente legge, è prorogato al 30 settembre 2000.

Note del Redattore:

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Sostituisce il comma 1 dell'art. 72 sexies della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 , come rinumerato dall'art. 1 della presente legge.

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Inserisce, dopo l' art. 104 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 , gli articoli 104 bis e 104 ter.

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Modifica i commi 1 e 3 dell' art. 109 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 .

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Aggiunge, dopo il comma 11 opties dell' art. 114 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 , come modificato dall' articolo 1 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6 (come modificata dalla L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 ) il comma 11 novies.