Legge regionale 27 marzo 2000, n. 29
Bollettino Ufficiale n. 8 del 19 aprile 2000
Sostituisce il comma 1 dell'art. 72 sexies della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 , come rinumerato dall'art. 1 della presente legge.
Nel comma 1 dell'art. 72 duodecies della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 , come modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 (modifiche al capo VI bis della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 come integrata dalla L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 ) e come rinumerato dall'art. 1 della presente legge.
Aggiunge, dopo il comma 11 opties dell' art. 114 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 , come modificato dall' articolo 1 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6 (come modificata dalla L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 ) il comma 11 novies.
Aggiunge la lettera n bis), dopo la lettera n) del comma 1 dell' art. 115 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 .