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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000

Art. 6.
(Associazioni ed Enti di protezione animale).
1. Le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale collaborano con la Regione e gli Enti locali a sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
a) possono gestire in convenzione, le strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.
2. La Regione e gli Enti locali promuovono lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostengono attraverso le iniziative e i programmi di cui alla presente legge, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, presentati dalle Associazioni di protezione animale e cooperative zoofile per tramite dei Comuni singoli o associati, ivi compresi i programmi finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'articolo 14.
3. Le Associazioni di cui al comma 1 vengono iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo Unico delle norme sul Terzo Settore), nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato o nella Sezione delle Associazioni di Promozione Sociale, tenendo presente il principio dell’incompatibilità di iscrizione contemporanea in più sezioni.(2)

Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12 .