Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000
Art. 6.
(Associazioni ed Enti di protezione animale).
1. Le associazioni di protezione animale, le cooperative zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale collaborano con la Regione e gli Enti locali a sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
a) possono gestire in convenzione, le strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale.
2. La Regione e gli Enti locali promuovono lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostengono attraverso le iniziative e i programmi di cui alla presente legge, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, presentati dalle Associazioni di protezione animale e cooperative zoofile per tramite dei Comuni singoli o associati, ivi compresi i programmi finalizzati al contenimento delle nascite di cui all'articolo 14.
3. Le Associazioni di cui al comma 1 vengono iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo Unico delle norme sul Terzo Settore), nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato o nella Sezione delle Associazioni di Promozione Sociale, tenendo presente il principio dell’incompatibilità di iscrizione contemporanea in più sezioni.(2)
Note del Redattore:
Articolo abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Inseriva la lettera g bis) al comma 1 dell' art. 3 della L.R. 28 maggio 1992, n. 15 .