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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000

Art. 5.
(Competenze delle ASL).
1. Le Aziende Sanitarie Locali mediante i propri Servizi veterinari svolgono i seguenti compiti:
a) gestiscono l'anagrafe canina di cui all'articolo 12;
b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione animale;
c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero degli animali, al fine di verificarne l'idoneità igienico-sanitaria;
d) controllano lo stato di salute, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;
e) effettuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie degli animali;
f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione e benessere degli animali, disponendo, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria;
g) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
h) collaborano all'attuazione dei programmi di informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;
i) appongono gratuitamente il codice di riconoscimento di cui all'articolo 12, comma 8;
l) provvedono alla sterilizzazione di gatti e cani che vivono in libertà.
2. Le ASL possono affidare compiti di cui al comma 1 lettere e), h), i) e l) a veterinari liberi professionisti e ai soggetti di cui all'articolo 6, mediante convenzioni.
3. I servizi veterinari delle ASL, inoltre, assicurano sul territorio:
a) il servizio di accalappiamento dei cani vaganti, la relativa comunicazione al Comune interessato e la consegna dei cani catturati alle strutture di ricovero;
b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero provviste di servizio di emergenza veterinaria dei cani, dei gatti e di altri animali feriti o malati segnalati da cittadini e da Associazioni di protezione animale;
c) il ritiro gratuito delle spoglie di animali non di proprietà, rinvenute sul suolo pubblico o presso strutture di ricovero pubbliche e private, e, a titolo oneroso, delle spoglie di animali di proprietà per l'invio alla termodistruzione.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12 .