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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000

Art. 4.
(Competenze dei Comuni).
1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane:
a) provvedono alla costruzione di ricoveri pubblici per animali e al risanamento di quelli esistenti nel rispetto delle norme di cui alla presente legge;
b) attivano, in collaborazione con l'ASL competente per territorio, poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati o malati da realizzare presso i ricoveri o presso studi medici veterinari convenzionati, ivi compreso il servizio di trasporto dell'animale ferito o malato anche tramite convenzioni;
c) promuovono, anche sulla base di convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 6, campagne di sensibilizzazione per incentivare l'affidamento degli animali abbandonati;
d) promuovono, in collaborazione con la Regione, con l'Ordine dei biologi e dei medici veterinari e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali e all'opinione pubblica, per la protezione e contro l'abbandono degli animali; tali iniziative possono essere organizzate anche dai soggetti di cui all'articolo 6;
e) esercitano, anche avvalendosi delle guardie zoofile volontarie, le funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
f) provvedono, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle ASL, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento temporaneo, fino alla restituzione ai proprietari o detentori, dei cani e degli altri animali nelle strutture di cui alla lettera a), e all'affidamento permanente ad eventuali richiedenti degli animali per i quali non è possibile la restituzione;
g) provvedono al ricovero e alla custodia temporanea dei cani e dei gatti nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie e di profilassi;
h) dispongono il successivo affidamento degli animali sequestrati dagli Organi di vigilanza, relativamente ad accertati casi di maltrattamento, ad Associazioni di protezione animale o privati a spese del possessore;
i) provvedono ad individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate, da destinare ad animali domestici, salvaguardando l'incolumità e la tranquillità dei cittadini, la balneazione pubblica e assicurando comunque le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.
2. I canili pubblici e gli altri ricoveri per animali possono essere affidati in tutto o in parte in gestione, mediante convenzione, ai soggetti di cui all'articolo 6.
3. I Comuni, singoli o associati, mettono a disposizione del Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio e delle Associazioni di protezione animale e Cooperative zoofile strutture adeguate per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12 .