Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000
Art. 3.
(Competenze della Provincia).
1. Le Province, in attuazione di quanto previsto nella presente legge:
a) coordinano l'azione dei Comuni per l'istituzione associata dei servizi di vigilanza e il controllo della popolazione animale, nonché per la realizzazione delle strutture per il ricovero degli animali;
b) coordinano l'azione dei Comuni con le ASL per la cattura dei cani randagi e vaganti;
c) promuovono ed attuano corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alle lettere a) e b), per i volontari designati dalle Associazioni protezionistiche e Cooperative zoofile e per le figure professionali di cui all'articolo 19;
d) promuovono ed attuano, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 6, corsi di formazione ed aggiornamento per le guardie eco- zoofile e le guardie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 ;
e) attuano, mediante proprio personale o volontari specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonché integrano l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extra urbano.
Note del Redattore:
Articolo abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Inseriva la lettera g bis) al comma 1 dell' art. 3 della L.R. 28 maggio 1992, n. 15 .