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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000

Art. 24.
(Sanzioni amministrative).
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è possessore o detentore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire seicentomila e un massimo di lire sei milioni.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila e un massimo di lire trecentomila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12, omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo di lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire cinque milioni ed un massimo di lire dieci milioni.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila ed un massimo di lire unmilionecinquecentomila.
6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12 .