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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000

Art. 2.
(Competenze della Regione).
1. La Regione, in attuazione della Sito esternoL. 281/1991 , predispone programmi e iniziative rivolte alla tutela del benessere animale, in collaborazione con gli Enti locali ed i soggetti di cui all'articolo 6.
2. In particolare la Regione adotta il programma di prevenzione del randagismo di cui all'articolo 7 e concede contributi ai sensi dell'articolo 17.
3. E' istituito l'Osservatorio permanente per lo studio e il controllo delle popolazioni animali.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce la composizione dell'Osservatorio e le relative modalità di funzionamento, garantendo la presenza di operatori designati dagli Enti locali e dalle ASL e di esperti designati dalle Associazioni di protezione animale.
5. All'Osservatorio sono affidate funzioni consultive e di verifica del rispetto delle norme e dei principi ispiratori della presente legge.
6. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di cui all'articolo 6, emana una direttiva per la detenzione, custodia ed utilizzo degli animali d'affezione di cui all'articolo 1.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12 .