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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000

Art. 16.
(Cimiteri per animali).
1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti della ASL ed il Comune interessato possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.
2. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal Sito esternodecreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche.
3. Alla destinazione ad altro uso di un terreno adibito a cimitero per animali si applica la normativa sulla dismissione dei cimiteri.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12 .