Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000
Art. 16.
(Cimiteri per animali).
1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti della ASL ed il Comune interessato possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.
2. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche.
3. Alla destinazione ad altro uso di un terreno adibito a cimitero per animali si applica la normativa sulla dismissione dei cimiteri.
Note del Redattore:
Articolo abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Inseriva la lettera g bis) al comma 1 dell' art. 3 della L.R. 28 maggio 1992, n. 15 .