Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000
Art. 14.
(Interventi di sterilizzazione ed altri interventi sanitari).
1. I Comuni singoli o associati, previa comunicazione alle ASL e alla Regione, sentite o su proposta delle Associazioni di protezione animale, predispongono programmi mirati per la sterilizzazione delle colonie di animali presenti sul territorio.
2. I programmi mirati per la sterilizzazione possono essere finanziati con le procedure di cui all'articolo 17.
3. Le Associazioni di protezione animale e le Cooperative zoofile possono prestare servizio di soccorso, cura e degenza agli animali traumatizzati o malati, anche stipulando apposite convenzioni con gli Enti pubblici.
4. Gli Enti locali e le ASL possono mettere a disposizione delle Associazioni di protezione animale o Cooperative zoofile locali e materiali sanitari per svolgere la propria opera.
5. Le Associazioni di protezione animale possono convenzionarsi con medici veterinari per garantire un'adeguata assistenza sanitaria agli animali ricoverati.
6. I centri di cura delle Associazioni di protezione animale non sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione regionale.
7. I requisiti dei locali dei centri di cura delle Associazioni di protezione animale sono stabiliti dalla Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note del Redattore:
Articolo abrogato dall' art. 44 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 . Inseriva la lettera g bis) al comma 1 dell' art. 3 della L.R. 28 maggio 1992, n. 15 .