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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 marzo 2000, n. 23

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000

Art. 10.
(Ricovero e custodia degli animali).
1. Il ricovero e la custodia degli animali sono assicurati dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane mediante apposite strutture pubbliche o private convenzionate, sotto il controllo sanitario della ASL. Alla gestione delle strutture pubbliche possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, le associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste, le cooperative o enti morali, che abbiano nello statuto principi di comprovata finalità zoofila ed animalista.
2. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti o di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
3. Coloro che non intendono o non possono più custodire un animale in loro possesso e non trovano per esso adeguata sistemazione devono consegnare l'animale al ricovero competente per territorio sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso. Se si tratta di un cane, il ricovero trasmette la dichiarazione ai competenti Uffici per l'anagrafe canina che la trascrivono sulla scheda di cui all'articolo 12 comma 2. L'animale nei confronti del quale è stata fatta rinuncia può essere ceduto a terzi dal ricovero che lo custodisce, previa opportuna profilassi.
4. Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente non possa custodire un animale, può collocarlo presso un'idonea struttura pubblica o privata convenzionata versando una quota per il mantenimento dell'animale stesso da concordarsi con la struttura ospitante.
5. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito a cura del Servizio veterinario della ASL competente presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito.
6. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti sono sterilizzati e tatuati prima della cessione. All'atto dell'adozione inoltre il privato dovrà controfirmare ed accettare possibili controlli da parte di guardie zoofile sullo stato dell'animale.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 16 della L.R. 14 maggio 2013, n. 12 .