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Legge regionale 22 marzo 2000, n. 21

Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000

Art. 3.
(Beneficiari).
1. Possono beneficiare degli incentivi le imprese industriali e le imprese artigiane di produzione e di servizi definite tali dalla normativa vigente (4)

Comma già modificato dall' art. 11 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 e così ulteriormente modificato dall' art. 14 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29 .

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3. Gli incentivi sono cumulabili con analoghe agevolazioni pubbliche nei limiti fissati dalla normativa comunitaria vigente (6)

Comma così sostituito dall' art. 11 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 .

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