Legge regionale 22 marzo 2000, n. 21
Interventi per lo sviluppo delle imprese liguri (1) .
Bollettino Ufficiale n. 7 del 12 aprile 2000
Art. 3.
(Beneficiari).
1. Possono beneficiare degli incentivi le imprese industriali e le imprese artigiane di produzione e di servizi definite tali dalla normativa vigente (4) .
2. (Omissis) (5) .
3. Gli incentivi sono cumulabili con analoghe agevolazioni pubbliche nei limiti fissati dalla normativa comunitaria vigente (6) .
Note del Redattore:
Comma già modificato dall' art. 11 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 e così ulteriormente modificato dall' art. 14 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29 .
Articolo modificato dall' art. 11 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 e così sostituito dall' art. 14 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29 .
Articolo modificato dall' art. 11 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 e abrogato dall' art. 14 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29 .