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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9

Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.

Bollettino Ufficiale n. 4 del 15 marzo 2000

Art. 7.
(Attività di previsione e prevenzione).
1. La Regione svolge le seguenti attività:
a) la realizzazione di sistemi per la previsione, la rilevazione ed il monitoraggio di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche e dei conseguenti sistemi di allertamento della popolazione;
b) l'effettuazione delle attività di censimento, di identificazione e di rilevazione dei rischi presenti sul territorio regionale e la predisposizione delle mappe di rischio a scala regionale utilizzando anche le mappe redatte dalle Amministrazioni provinciali;
c) l'attivazione di specifici collegamenti, sistemi e reti di comunicazione con le componenti regionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
d) la formazione di una coscienza di protezione civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi educativi e informativi diretti alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola;
e) l'attuazione di esercitazioni volte ad aggiornare l'adeguatezza e l'organizzazione delle risorse umane e dei mezzi nonché delle procedure di intervento in emergenza;
f) la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire modelli e procedure previsionali delle situazioni di rischio in funzione della impostazione di piani di salvaguardia ed autoprotezione della popolazione.
f bis) la formazione del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo; (23)

Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

f ter) il monitoraggio dello stato di predisposizione della pianificazione di emergenza a livello comunale; (24)

Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

f quater) la predisposizione di studi e ricerche, anche a mezzo di enti di ricerca operanti sul territorio e di riconosciuta competenza, al fine di migliorare le capacità di previsione, nowcasting e monitoraggio a piccola scala. (25)

Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Nota soppressa (v. nota 54)

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 .

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Nota soppressa (v. nota 18)

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 .

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Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Nota soppressa (v. nota 54)

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 10 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .