Legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9
Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.
Bollettino Ufficiale n. 4 del 15 marzo 2000
Art. 3.
(Competenze della Regione).
1. Sono eventi di interesse regionale quelli riferiti all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della L. 225/1992 .
2. La Regione esercita le funzioni amministrative connesse alle attività di cui all'articolo 2 ed, in particolare, provvede:
a) alle azioni ed interventi di cui all'articolo 7 della presente legge;
b) all'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della L. 225/1992 ;
b bis) alla dichiarazione di evento di interesse regionale con atto del Presidente della Giunta regionale;(16)
c) al coordinamento:
1) degli interventi ad essa demandati dai provvedimenti di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c) e f), numero 2), del D.Lgs. 112/1998 in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della L. 225/1992 ;
2) degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi o catastrofici;
d) a fornire indirizzi per la predisposizione da parte degli Enti Locali dei programmi di previsione e prevenzione provinciali e dei piani di emergenza provinciali e comunali raccordandone, a livello regionale, le risultanze;
e) alle attività di previsione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi;
f) alla organizzazione e all'impiego del Volontariato di Protezione Civile ed Antincendio boschivo.
2bis. La Regione, tramite i propri uffici territoriali in materia di difesa del suolo, provvede:(17)
a) alla predisposizione, in coordinamento con le province e la Città metropolitana di Genova, delle mappe di rischio di cui all’articolo 17, nonché all’attuazione di programmi provinciali di previsione, prevenzione e dei piani di emergenza conseguenti alla elaborazione e all’aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito territoriale anche sulla base dei dati acquisiti dai comuni o da altri enti ed amministrazioni, anche a carattere di ricerca scientifica;
b) ad assicurare supporto alle attività regionali di protezione civile, a fornire i servizi urgenti anche di natura tecnica anche a supporto degli enti e in coerenza con gli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni, nonché il presidio idraulico da attivare a livello provinciale, garantendo per queste strutture una reperibilità continuativa;
c) a delimitare gli ambiti territoriali danneggiati dalla calamità, definendo sulla base di rilevamenti diretti ed in concorso con i comuni, le località più gravemente danneggiate e gli interventi di massima priorità e a trasmettere immediatamente le informazioni relative alla struttura regionale di protezione civile;
d) a promuovere il coordinamento dei piani di protezione civile comunali sulla base della pianificazione di bacino e delle mappe di rischio.
Le attività di cui al presente comma sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .
Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .