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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9

Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.

Bollettino Ufficiale n. 4 del 15 marzo 2000

Art. 3.
(Competenze della Regione).
1. Sono eventi di interesse regionale quelli riferiti all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della Sito esternoL. 225/1992 .
2. La Regione esercita le funzioni amministrative connesse alle attività di cui all'articolo 2 ed, in particolare, provvede:
a) alle azioni ed interventi di cui all'articolo 7 della presente legge;
b) all'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera b) della L. 225/1992 ;
b bis) alla dichiarazione di evento di interesse regionale con atto del Presidente della Giunta regionale;(16)

Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

c) al coordinamento:
1) degli interventi ad essa demandati dai provvedimenti di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c) e f), numero 2), del Sito esternoD.Lgs. 112/1998 in relazione agli eventi di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera c) della L. 225/1992 ;
2) degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi o catastrofici;
d) a fornire indirizzi per la predisposizione da parte degli Enti Locali dei programmi di previsione e prevenzione provinciali e dei piani di emergenza provinciali e comunali raccordandone, a livello regionale, le risultanze;
e) alle attività di previsione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi;
f) alla organizzazione e all'impiego del Volontariato di Protezione Civile ed Antincendio boschivo.
2bis. La Regione, tramite i propri uffici territoriali in materia di difesa del suolo, provvede:(17)

Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

a) alla predisposizione, in coordinamento con le province e la Città metropolitana di Genova, delle mappe di rischio di cui all’articolo 17, nonché all’attuazione di programmi provinciali di previsione, prevenzione e dei piani di emergenza conseguenti alla elaborazione e all’aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito territoriale anche sulla base dei dati acquisiti dai comuni o da altri enti ed amministrazioni, anche a carattere di ricerca scientifica;
b) ad assicurare supporto alle attività regionali di protezione civile, a fornire i servizi urgenti anche di natura tecnica anche a supporto degli enti e in coerenza con gli articoli 12 e 13 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni, nonché il presidio idraulico da attivare a livello provinciale, garantendo per queste strutture una reperibilità continuativa;
c) a delimitare gli ambiti territoriali danneggiati dalla calamità, definendo sulla base di rilevamenti diretti ed in concorso con i comuni, le località più gravemente danneggiate e gli interventi di massima priorità e a trasmettere immediatamente le informazioni relative alla struttura regionale di protezione civile;
d) a promuovere il coordinamento dei piani di protezione civile comunali sulla base della pianificazione di bacino e delle mappe di rischio.
Le attività di cui al presente comma sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Nota soppressa (v. nota 54)

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 .

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Nota soppressa (v. nota 18)

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 .

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Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Nota soppressa (v. nota 54)

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 10 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .