Legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9
Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.
Bollettino Ufficiale n. 4 del 15 marzo 2000
Art. 25 bis
(Raccolta fondi tramite conto corrente dedicato)(67)
1. La Regione può attivare apposito conto corrente bancario dedicato alla raccolta di fondi a favore delle collettività danneggiate da eventi calamitosi.
2. La Giunta regionale definisce i criteri per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 e dà pubblico rendiconto dell'utilizzo degli stessi sul proprio sito istituzionale.
3. I fondi sono allocati nel bilancio in entrata al Titolo “Entrate extratributarie” tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” a copertura degli oneri della Missione 11 “Soccorso civile” Programma 2 “Interventi a seguito di calamità naturali” della spesa”.
Note del Redattore:
Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .
Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .