Legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9
Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.
Bollettino Ufficiale n. 4 del 15 marzo 2000
Art. 24.
(Corpo regionale per la protezione del territorio).
1. La Regione, all'atto del conferimento, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera e) del D.Lgs 112/1998 , delle competenze svolte dal Corpo Forestale dello Stato, procede:
a) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti preposti al controllo sul territorio in ambito regionale;
b) all'organizzazione di un unitario corpo regionale per la protezione del territorio, in coordinamento con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2, del D.Lgs. 112/1998 , al quale attribuire le funzioni in materia di:
1) vigilanza sui boschi e sulle prescrizioni di massima e di polizia forestale;
2) vigilanza delle aree protette,
3) prevenzione incendi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d);
4) supporto agli interventi di Protezione civile;
c) alla definizione delle modalità di partecipazione degli Enti locali alla determinazione degli indirizzi per l'attività del Corpo come sopra organizzato ed al suo utilizzo.
Note del Redattore:
Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .
Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .