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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9

Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.

Bollettino Ufficiale n. 4 del 15 marzo 2000

Art. 22.
(Impiego del volontariato).
1. Il Volontariato di protezione civile in ambito regionale opera per funzioni di:
a) prevenzione incendi boschivi;
c) attuazione di interventi in caso di emergenza;
d) assistenza e supporto logistico di altre componenti operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile in sede locale.
2. La Regione definisce le modalità di attivazione ed impiego del volontariato in occasione di eventi di cui all'articolo 2, lettere b) e c) della Sito esternoL. 225/1992 e determina le procedure relative.(56)

Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

3. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di evento calamitoso grave ed esteso territorialmente, tenuto conto delle esigenze manifestate dal Direttore regionale della emergenza, può disporre l'impiego delle squadre comunali di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile organizzate in colonne mobili sul territorio regionale oppure, in caso di evento extraregionale, può disporre circa l'impiego della colonna mobile regionale.
3 bis. Le organizzazioni di volontariato dei comuni costituiti in unione possono operare nell’intero territorio dell’unione anche se posto su ambiti provinciali diversi. (15)

Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 .

4. Il volontariato locale opera nell’immediatezza sotto la direzione del Sindaco attraverso la struttura comunale di protezione civile o del centro operativo comunale. (57)

Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

4 bis. Per le attività connesse alla previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi il volontariato opera secondo le disposizioni contenute nel Piano regionale di cui all’articolo 3 della Sito esternol. 353/2000 e successive modificazioni e integrazioni. (58)

Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Nota soppressa (v. nota 54)

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 .

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Nota soppressa (v. nota 18)

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 .

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Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Nota soppressa (v. nota 54)

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 10 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .