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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9

Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.

Bollettino Ufficiale n. 4 del 15 marzo 2000

Art. 21.
(Organizzazione del volontariato di protezione civile)(54)

Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

1. La Regione promuove, anche in collaborazione con la competente Agenzia regionale per il lavoro e/o con i coordinamenti provinciali del volontariato, una permanente attività di formazione del volontariato di protezione civile e di antincendio boschivo. I corsi, organizzati in collaborazione con la suddetta Agenzia, hanno valenza di crediti formativi di cui all’articolo 12 del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, a norma dell’articolo 1 della Sito esternoL. 10 dicembre 1997, n. 425 ) e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, indirizzi e criteri sulla base dei quali si articola il sistema formativo regionale di protezione civile e antincendio boschivo, prevedendo le modalità e i contenuti sui quali si svolgono appositi programmi e corsi formativi tesi a standardizzare le competenza operative.
3. Il sistema formativo regionale di cui al comma 2 si articola in:
a) formazione di primo livello;
b) formazione di secondo livello;
c) formazione specialistica;
d) formazione continua;
e) formazione dei formatori.
4. I corsi di formazione teorico-applicativa utilizzano personale docente appartenente alla Regione, alle strutture operative di cui all’articolo 11 della Sito esternol. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché specialisti esterni.
5. Per i corsi di formazione di cui al comma 3, lettere c) ed e), la Regione può avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica e operativa della Fondazione CIMA - Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale e per gli ambiti disciplinari per cui è centro di competenza del dipartimento di Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Ai volontari idonei viene fornito apposito tesserino di riconoscimento.
7. La Regione identifica il volontariato di protezione civile con apposite insegne e distintivi. I volontari facenti parte della Colonna Mobile Regionale indossano la divisa di protezione civile, adottata con deliberazione della Giunta regionale.
8. La Regione organizza, secondo gli standard operativi definiti dal Dipartimento nazionale della protezione civile, la Colonna Mobile Regionale, di cui alla Sito esternodirettiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, costituita da squadre di soccorritori, mezzi, attrezzature e moduli specialistici con prestazioni, caratteristiche e dotazioni adeguate a interventi in ambito regionale o sovra regionale, definendone la dotazione, le modalità di allertamento, coordinamento e le condizioni di impiego.
9. Al fine di favorire il raccordo fra la Regione e le organizzazioni e le squadre comunali di volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, si procede all’individuazione, su base elettiva, di un referente regionale e di quattro referenti provinciali in loro rappresentanza.
10. La Giunta regionale approva le modalità per l’elezione dei referenti e per la loro partecipazione alle attività di raccordo di cui al comma 9, sentita la Commissione consiliare competente.
11. Ai referenti di cui al comma 9 e ai loro sostituti la Regione riconosce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’esercizio delle proprie funzioni di referenti del volontariato.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Nota soppressa (v. nota 54)

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 .

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Nota soppressa (v. nota 18)

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 .

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Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Nota soppressa (v. nota 54)

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 10 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .