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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9

Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.

Bollettino Ufficiale n. 4 del 15 marzo 2000

Art. 20.
(Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo) (1)

Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di Terzo Settore, è istituito l'Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo suddiviso in Sezione regionale e Sezione provinciale.
1 bis. Al fine di consentire una più efficace operatività del sistema regionale di protezione civile, le organizzazioni previste ai sensi della Sito esternolegge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) possono essere iscritte nell’Elenco regionale del volontariato di protezione civile ed antincendio boschivo anche nelle more dell’iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore, di cui all’articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni.
L’iscrizione nell’Elenco di cui al comma 1 acquista efficacia ad avvenuta iscrizione nel Registro di cui all’articolo 13 della l.r. 42/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
La Regione dispone la cancellazione dall’Elenco di cui al comma 1, nei termini indicati dal regolamento di cui al comma 3, nel caso di mancata iscrizione nel Registro del Terzo Settore. (6)

Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12.

2. Le organizzazioni iscritte nell'Elenco di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile ed antincendio boschivo.
3. La Giunta regionale disciplina, con regolamento, la gestione dell'Elenco, fissando, in particolare, i requisiti di idoneità tecnico-operativa necessari per l'iscrizione allo stesso. (5)

Vedi R.R. 27 maggio 2013, n. 4 .

4. La Giunta regionale definisce criteri per l'impiego del volontariato in eventi di protezione civile e di antincendio boschivo ed indirizzi per la formazione del volontariato anche per gli aspetti relativi alla sicurezza di cui al Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2001, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.
5. La Regione utilizza i dati personali e sensibili dei volontari esclusivamente ai fini della loro formazione ed impiego nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia.
6. Resta fermo il regime di benefici previsti dalla normativa regionale vigente in materia di volontariato.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Nota soppressa (v. nota 54)

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 .

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Nota soppressa (v. nota 18)

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 .

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Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Nota soppressa (v. nota 54)

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 10 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .