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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9

Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.

Bollettino Ufficiale n. 4 del 15 marzo 2000

Art. 19.
(Struttura Idrografica e Mareografica regionale).
1. I dipendenti e gli strumenti del Servizio Idrografico e Mareografico della Liguria, trasferiti alla Regione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 92, comma 4, del D.Lgs. 112/1998 , sono integrati nell'organico della Regione.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di svolgimento dei seguenti compiti:
a) rilevazione in tempo reale dei dati idropluviometrici al suolo, con particolare riferimento alle piogge intense ed alle portate di carattere alluvionale;
b) messa a disposizione in tempo reale alla Struttura regionale di Protezione Civile ed al Centro Meteoidrogeologico della Regione Liguria dei dati rilevati sul territorio regionale.(53)

Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28.

3. Ai fini di quanto disposto al comma 2, la rete del Servizio Idrografico e Mareografico della Liguria e quella dell'Osservatorio Meteoidrologico della Regione Liguria di cui alla legge regionale 21 ottobre 1996, n. 45 (Disciplina delle attività di Protezione Civile in ambito regionale), sono integrate con quella relativa all'Osservatorio Permanente dei Corpi Idrici di cui all' articolo 37 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento) e con le altre reti pubbliche e private, comprese quelle di osservazione meteoradar conseguenti all'attivazione del Progetto Comunitario Interreg. II c e del Progetto Comunitario Telefleur.
4. I dati meteorologici al suolo, pluviometrici, nivometrici ed idrometrici nonché i dati prodotti da stazioni radar meteorologiche afferenti al territorio regionale, misurati in continuo da soggetti pubblici o privati, sono messi a disposizione della struttura di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Nota soppressa (v. nota 54)

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 .

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Nota soppressa (v. nota 18)

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 .

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Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Nota soppressa (v. nota 54)

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 10 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .