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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9

Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.

Bollettino Ufficiale n. 4 del 15 marzo 2000

Art. 16.
(Comitato regionale di Protezione Civile).
1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia nonché per assumere iniziative coordinate in merito a problematiche contingenti correlate al superamento di gravi stati di crisi derivanti da calamità o catastrofi è istituito il Comitato regionale di Protezione Civile.
2. Il Comitato regionale di Protezione Civile è convocato dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente, secondo necessità, ed è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale che lo presiede;
b) l'Assessore competente che svolge le funzioni di Vice Presidente;
c) il direttore generale competente in materia di Protezione Civile;
d) il dirigente della Struttura regionale di Protezione Civile;
e) i Prefetti delle Province della Liguria o loro delegati;
f) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali della Liguria o loro delegati;
g) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
i) l'ispettore regionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
j) l'ispettore regionale del Corpo Forestale dello Stato;
k) il rappresentante delle organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale, designato dalla commissione consultiva del volontariato di cui alla L.R. 15/1992 ;
l) il Presidente della Croce Rossa Italiana per la Liguria.
3. Il Presidente del Comitato regionale di Protezione Civile può disporre la partecipazione alle sedute di dirigenti di altre Strutture regionali, di esperti e di rappresentanti di altri Enti o Comitati ed Organismi eventualmente competenti nella materia ai fini della definizione di piani e programmi di studio, operativi od a carattere scientifico ed organizzativo eventualmente riuniti in commissioni.
4. Il Comitato opera a titolo gratuito. Ai componenti non appartenenti ad Amministrazioni pubbliche spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dalla normativa regionale per i dirigenti regionali.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Nota soppressa (v. nota 54)

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 .

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Nota soppressa (v. nota 18)

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 .

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Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Nota soppressa (v. nota 54)

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Rubrica così modificata dall'art. 10 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .