Legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9
Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.
Bollettino Ufficiale n. 4 del 15 marzo 2000
Art. 15.
(Procedure di intervento per l'Antincendio).
1. La Giunta regionale, sentiti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed il Corpo Forestale, definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le procedure specifiche inerenti lo spegnimento degli incendi, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) prevedendo un unico coordinamento delle operazioni.
Note del Redattore:
Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .
Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .