Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9

Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio.

Bollettino Ufficiale n. 4 del 15 marzo 2000

Art. 15.
(Procedure di intervento per l'Antincendio).
1. La Giunta regionale, sentiti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed il Corpo Forestale, definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le procedure specifiche inerenti lo spegnimento degli incendi, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) prevedendo un unico coordinamento delle operazioni.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 17 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 54)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 18)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 1 marzo 2016, n. 5 e così nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 54)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 10 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .