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Legge regionale 24 marzo 1999, n. 9

Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal Sito esternoDecreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale".

Bollettino Ufficiale n. 6 del 14 aprile 1999

INDICE

Art. 1. - (Oggetto della legge).
Art. 2. - (Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive).
Art. 3. - (Disciplina degli interventi di sostegno alle imprese).
Art. 4. - (Programmazione negoziata).
Art. 5. - (Funzioni regionali).
Art. 6. - (Funzioni delegate).
Art. 7. - (Garanzia per le imprese artigiane).
Art. 8. - (Funzioni della Regione).
Art. 9. - (Funzioni degli enti locali e delle autonomie funzionali).
Art. 10. - (Aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate).
Art. 11. - (Fondo unico regionale per l'industria).
Art. 12. - (Sistemi produttivi locali).
Art. 13. - (Funzioni regionali).
Art. 14. - (Funzioni regionali).
Art. 16. - (Procedure semplificate per le attività produttive).
Art. 17. - (Procedimento mediante autocertificazione e silenzio assenso).
Art. 18. - (Procedimento mediante conferenza di servizi).
Art. 19. - (Pronuncia sulla conformità).
Art. 20. - (Funzioni regionali).
Art. 21. - (Funzioni della Regione).
Art. 22. - (Funzioni della Regione).
Art. 23. - (Funzioni in materia di turismo e industria alberghiera).
Art. 24. - (Ruolo della Regione).
Art. 25. - (Funzioni della Regione in materia di istruzione scolastica).
Art. 26. - (Funzioni delle Province e dei Comuni).
Art. 27. - (Funzioni della Regione in materia di formazione professionale).
Art. 28. - (Accreditamento delle strutture formative).
Art. 29. - (Norma finanziaria).
Art. 30. - (Integrazioni alla l.r. 52/1993).
Art. 31. - (Riordino e semplificazione delle normative di settore).
Art. 32. - (Esercizio delle funzioni regionali).
Art. 33. - (Potere sostitutivo).
Art. 34. - (Attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e umane agli enti locali).
Art. 35. - (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali).
Art. 36. - (Decorrenza delle funzioni degli enti locali).
Art. 37. - (Abrogazione di norme).

Note del Redattore:

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Il Capo V è stato abrogato dall' art. 16 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10 .

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Capo abrogato dall' art. 16 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10 , fatta salva la norma transitoria di cui all'art. 15 della stessa L.R. 10/2012 .

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Il Capo VI è stato abrogato dall' art. 16 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10 , fatta salva la norma transitoria di cui all'art. 15 della stessa L.R. 10/2012 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2001, n. 27 .

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Il Capo VI è stato abrogato dall' art. 16 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10 , fatta salva la norma transitoria di cui all'art. 15 della stessa L.R. 10/2012 .

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Il Capo VI è stato abrogato dall' art. 16 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10 , fatta salva la norma transitoria di cui all'art. 15 della stessa L.R. 10/2012 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2001, n. 27 .

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Il Capo VI è stato abrogato dall' art. 16 della L.R. 5 aprile 2012, n. 10 , fatta salva la norma transitoria di cui all'art. 15 della stessa L.R. 10/2012 .