TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge, in attuazione dell'
articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della l. 59/1997 ), definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l'attribuzione agli Enti locali delle funzioni amministrative in materia di ambiente, bilancio idrico e difesa del suolo, energia, al fine di stabilire il riparto, fra la Regione e gli Enti locali, delle funzioni ed attività:
a) secondo i principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità;
b) secondo criteri di completezza e omogeneità evitando competenze concorrenti e duplicazione di uffici;
c) individuando modalità di esercizio che rispettino l'autonomia organizzativa degli enti e assegnino piena responsabilità in ordine alle attività espletate mediante il conferimento dei compiti connessi, strumentali e complementari, in modo da identificare in capo ad unico soggetto le competenze di ciascun servizio o attività amministrativa;
d) garantendo il coordinamento complessivo dell'esercizio delle funzioni da parte della Pubblica Amministrazione.
2. I criteri e i principi del presente titolo costituiscono criterio di interpretazione delle disposizioni della presente legge.
3. La disciplina della protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, della difesa della costa e dei ripascimenti è contenuta nella legge regionale di recepimento del
d.lgs. 112/1998 in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti e quella della valutazione di impatto ambientale nella
legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale).
Art. 2.
(Funzioni della Regione).
1. Sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di pianificazione, programmazione, indirizzo, le funzioni ed i compiti concernenti:
a) il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
b) gli atti di intesa e concertazione che regolano i rapporti della Regione con l'Unione Europea, lo Stato e le altre Regioni;
c) l'attuazione di specifici programmi di iniziativa regionale, definiti ai sensi delle procedure di programmazione;
d) il coordinamento dei sistemi informativi;
e) la valutazione di impatto ambientale;
f) le attività a rischio di incidente rilevante;
g) la cura di interessi di carattere unitario e le specifiche attribuzioni previste oltre che dai titoli seguenti dalle altre normative di settore cui la presente legge rinvia.
Art. 3.
(Funzioni delle Province).
1. La Provincia esercita funzioni di:
a) pianificazione e programmazione a livello provinciale;
b) organizzazione degli ambiti ottimali di gestione ove previsti dalle leggi di settore;
c) promozione di intese fra i Comuni e supporto in relazione all'espletamento delle funzioni conferite;
e) approvazione e autorizzazione di impianti di particolare rilevanza;
f) attuazione di interventi.
Art. 4.
(Funzioni dei Comuni).
1. Il Comune esercita la generalità delle funzioni amministrative di interesse locale, con la esclusione di quelle riservate dalla legge allo Stato, alla Regione, alle Province o ad altri Enti locali.
2. Il Comune può delegare funzioni alla Comunità Montana.
Art. 5.
(Omissis).
Art. 6.
(Funzioni dell'ARPAL).
1. L'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure ai sensi della
legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), espleta, in particolare, la funzione di supporto tecnico in materia ambientale all'azione della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane che, di norma, si avvalgono della stessa in relazione alla istruttoria tecnica delle autorizzazioni e dei progetti, al controllo delle emissioni ed immissioni, al monitoraggio ed alla gestione dei dati, al controllo dell'osservanza delle prescrizioni relative all'inquinamento ambientale.
Art. 7.
(Enti parco).
1. Gli Enti parco, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dall'
articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni, svolgono i compiti in materia di diffusione della conoscenza delle risorse ambientali, promozione ed organizzazione della loro fruizione a fini didattici e scientifici, anche in coordinamento con i programmi di educazione ambientale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b).
Art. 8.
(Rapporti tra piano territoriale di coordinamento provinciale e piani di settore).
2. Ai fini di cui al comma 1 i piani di settore:
b) qualora vengano approvati successivamente costituiscono specificazione del piano territoriale di coordinamento provinciale. La Provincia, con il provvedimento di approvazione del piano di settore, esplicita il rapporto con gli atti di pianificazione dei diversi livelli e le eventuali modifiche al rispettivo PTC conseguenti alla approvazione del piano, indicando gli adeguamenti necessari per riallineare le previsioni della pianificazione territoriale.
3. Le indicazioni di carattere prescrittivo contenute nei piani dell'ambiente, della difesa del suolo e delle aree protette vincolano la pianificazione territoriale.
TITOLO II
DISCIPLINA DELL'AMBIENTE
CAPO I
PROGRAMMI E COMPETENZE GENERALI
Art. 9.
(Oggetto e finalità).
1. Il presente titolo, in attuazione delle direttive comunitarie e delle normative nazionali, disciplina le funzioni e le competenze amministrative della Regione e degli Enti locali in materia di ambiente, che sono volte in particolare a:
a) tutelare e valorizzare l'ambiente, salvaguardando singolarmente e nel loro insieme le componenti naturali e biologiche in relazione allo sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti civili e delle infrastrutture;
b) attuare azioni integrate, preventive, di controllo e di correzione, prioritariamente alla fonte, dei danni all'ambiente coerenti con il principio "chi inquina paga";
c) promuovere l'informazione, l'educazione e la formazione ambientale;
d) favorire la partecipazione dei soggetti privati singoli o associati alla formazione dei piani ed al controllo degli interventi conseguenti.
Art. 10.
(Compiti generali di rilievo regionale).
1. Sono di competenza della Regione:
a) la concertazione con lo Stato degli indirizzi generali in materia ambientale e la determinazione degli obiettivi di qualità e sicurezza e con l'Unione Europea in relazione alla attuazione delle politiche comunitarie di settore;
b) la formazione e l'approvazione dell'Agenda 21 regionale e il coordinamento della sua attuazione;
c) la valutazione di impatto ambientale e le procedure connesse non riservate allo Stato;
e) l'approvazione di piani e programmi di intervento di regia regionale con la ripartizione delle risorse assegnate;
f) la promozione della caratterizzazione naturalistica delle scelte progettuali, tecnologiche e di ingegneria del territorio e dell'ambiente, nonché la promozione di tecnologie pulite;
g) la promozione e il coordinamento dell'educazione, formazione e informazione ambientale;
h) l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e delle misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio, nonché gli indirizzi per il ripristino ambientale;
i) i provvedimenti di urgenza ai fini di prevenzione del danno ambientale.
2. La Regione svolge anche attività connesse alla protezione dell'ambiente marino e costiero nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Regione:
a) si avvale dell'ARPAL, ai sensi dell'articolo 6, quale supporto tecnico, cui affidare incarichi per l'effettuazione di ricerche, predisposizione o istruttoria di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica ambientale anche sotto il profilo energetico;
b) può affidare incarichi alla FILSE conformemente alle finalità della stessa.
4. Al fine di coinvolgere le categorie interessate alle tematiche ambientali nelle azioni conseguenti alle linee guida della pianificazione ambientale, la Regione utilizza strumenti e procedure di concertazione.
Art. 11.
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che definisce il quadro di riferimento per le politiche regionali nonché per le valutazioni ambientali, in attuazione del principio di sviluppo sostenibile. 2. La strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in coerenza con la strategia nazionale e con i principi dell’Agenda ONU 2030:
a) armonizza le politiche regionali dei diversi settori verso lo sviluppo sostenibile attraverso i metodi dell’interdisciplinarietà e della partecipazione;
b) raccoglie gli obiettivi e le strategie di sviluppo della Regione e li orienta al fine di dare attuazione ai principi dello sviluppo sostenibile, attraverso la definizione di indirizzi e di strumenti operativi;
c) promuove i principi dello sviluppo sostenibile all’interno della Regione e presso gli enti locali e ne coordina l’applicazione;
d) individua gli obiettivi di sostenibilità da raggiungere sulla base di specifici indicatori di riferimento e di verifica e ne indica gli strumenti attuativi.
3. Ai fini dell’approvazione e dell’aggiornamento della Strategia di cui al comma 1 la Giunta regionale dispone l’avvio della fase di consultazione, previa pubblicazione dell’avviso della procedura nel sito istituzionale regionale per un periodo di quarantacinque giorni, durante il quale chiunque può presentare osservazioni.
Art. 12.
(Omissis)
Art. 13.
(Programma annuale degli interventi).
1. La Giunta regionale sulla base delle linee guida, strategie, priorità e criteri indicati nell'Agenda 21, ove del caso integrati con predefiniti requisiti di ammissibilità, e della valutazione delle risorse comunitarie, statali, regionali, tariffarie e locali disponibili definisce, mediante procedure concertative, il programma annuale degli interventi e le modalità di finanziamento.
2. La Giunta regionale in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi inseriti nel programma da parte dei soggetti attuatori, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso ovvero intervenire in via sostitutiva con nomina di un commissario ad acta.
3. Qualora l'attuazione del programma richieda l'intervento coordinato con lo Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede rispettivamente con intesa, accordo di programma o convenzione, su iniziativa dell'Ente competente all'attuazione dell'intervento.
Art. 14.
(Aree ad elevato rischio di crisi ambientale).
1. La Giunta regionale, sentiti gli Enti locali interessati, sulla base dei criteri indicati nell'Agenda 21, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportino rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.
2. I Comuni interessati o le Province, in caso di aree ricadenti in più Comuni, propongono un piano di risanamento che è approvato dalla Giunta regionale.
3. Il Piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone, tra l'altro, le misure dirette:
a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti e apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;
b) a vigilare sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.
4. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di urgenza e pubblica utilità di tutti gli interventi nello stesso previsti.
5. Unitamente al piano di risanamento viene predisposto il piano finanziario nel quale vengono indicate le risorse pubbliche e private, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure per l'attuazione.
Art. 15.
(Omissis)
Art. 16.
(Accesso alle informazioni in materia di ambiente).
1. Le Autorità pubbliche rendono disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse, con i limiti indicati dall'
articolo 4 del d.lgs. 39/1997 relativi a:
a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;
b) l'ordine e la sicurezza pubblici;
c) le questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare;
d) la riservatezza commerciale e industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;
e) la riservatezza dei dati o schedari personali;
f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.
2. In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto sopra citato si intende per:
a) informazioni relative all'ambiente: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelare, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;
b) Autorità pubbliche: tutte le Amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le Aziende autonome, gli Enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative.
3. I dati di che trattasi sono messi a disposizione con le modalità indicate dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352 (regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'
articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla
legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, per quanto riguarda l'accesso alle informazioni in possesso della Regione e dai rispettivi regolamenti per quanto riguarda gli Enti locali.
Art. 17.
(Informazione ed educazione ambientale).
1. La Regione realizza e promuove attività di informazione, comunicazione ed educazione su temi di carattere ambientale relativi al proprio territorio.
2. Tali attività in particolare riguardano:
a) redazione e diffusione, anche in collaborazione con altri Enti competenti in materia, di pubblicazioni inerenti lo stato dell'ambiente ligure;
b) partecipazione ad iniziative editoriali aventi la finalità di contribuire a diffondere la conoscenza di tematiche ambientali;
c) diffusione di informazioni e dati attraverso i mass-media;
d) organizzazione e partecipazione a convegni od altre iniziative a carattere divulgativo su tematiche riguardanti l'ambiente;
e) formazione all'educazione ambientale rivolta ad insegnanti scolastici;
f) promozione della individuazione di figure professionali in campo ambientale.
Art. 18.
(Centro regionale di educazione ambientale).
CAPO II
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Artt. 19. - 20.
(Omissis)
CAPO III
GESTIONE RIFIUTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 21.
(Principi generali).
1. Le attività, i procedimenti, i metodi di smaltimento e di recupero dei rifiuti sono disciplinati secondo gli obiettivi e le finalità di cui al
d.lgs. 22/1997 : essi, in ogni caso, non devono costituire pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente.
2. Lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti ed è effettuato in impianti realizzati e adeguati secondo la migliore tecnologia.
3. Il sistema di gestione integrata dei rifiuti tende a:
a) privilegiare la raccolta differenziata, la selezione, il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio con priorità per il recupero della materia;
b) prevedere che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti avvenga in impianti idonei vicini al luogo di produzione;
c) rispondere a criteri di efficienza, efficacia e contenimento dei costi nel rispetto delle scelte che offrano le migliori garanzie di tutela ambientale;
d) ridurre la produzione e pericolosità dei rifiuti anche mediante:
1) l'utilizzo di strumenti di comunicazione, informazione ed educazione ambientale;
2) l'incentivo all'introduzione di processi produttivi e di confezioni a minor produzione di rifiuti.
Art. 22.
(Casi particolari).
a) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1, lettera a) i rifiuti derivanti dalle attività di lavorazione primaria dei materiali di cava quali frantumazione, taglio e lavaggio, disciplinati ai sensi della
legge regionale 10 aprile 1979 n. 12 (norme sulla disciplina di cave e torbiere) e della
legge regionale 30 dicembre 1993 n. 63 (disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio dell'attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla
l.r. 10 aprile 1979 n. 12 .).
3. Non sono esclusi dall'applicazione del presente Titolo i rifiuti derivanti dalle attività di lavorazioni successive dei materiali di cava.
4. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata presso le strutture sanitarie pubbliche o private e gli studi medici che li hanno prodotti non è soggetta all'approvazione ed autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 del
d.lgs. 22/1997 .
Art. 23.
(Competenze della Regione).
a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 29;
b) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l'attività di controllo;
c) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all'articolo 43 della presente legge e all'
articolo 13 del d.lgs. 22/1997 ;
d) l'elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di rilevamenti effettuati negli ambiti;
e) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani e assimilati, incrementando il mercato di riutilizzo dei materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore;
f) l'incentivazione dei processi di smaltimento e recupero tecnologicamente avanzati mediante lo sviluppo di tecnologie innovative.
Art. 24.
(Competenze delle Province).
a) l'approvazione di piani di gestione dei rifiuti a livello provinciale;
b) le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
c) le funzioni amministrative relative alla approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 del
d.lgs. 22/1997 ;
d) le funzioni di vigilanza per l'attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti e il subentro nell'adozione dei provvedimenti di competenza dei Comuni in caso di inerzia di questi ultimi;
f) tutte le ulteriori funzioni amministrative e di controllo attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta degli oli usati e di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento proveniente da sostanze pericolose, di impianti, apparecchi e fluidi che contengono policlorobifenili e policlorotrifenili ivi compreso il censimento previsto dall'
articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 216 (attuazione della
direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica PCB/PCT della
direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'
articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183 ) non espressamente attribuite ai Comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate dal presente Titolo alla Regione, ivi comprese quelle di cui all'
articolo 39 del d.lgs. 22/1997 .
2. La Provincia invia alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione nella quale è indicato lo stato di attuazione del piano provinciale e le autorizzazioni rilasciate, anche dai Comuni, per l'attuazione dello stesso.
Art. 25.
(Competenze dei Comuni).
1. Sono di competenza dei Comuni:
a) la gestione, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani, nonché dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente legge;
b) le funzioni amministrative relative alla approvazione ed autorizzazione degli impianti che non rientrino nell'articolo 24, comma 1, lettera c);
Art. 26.
(Ambiti territoriali ottimali).
1. Gli ambiti territoriali ottimali (ATO) per l'organizzazione della gestione dei rifiuti corrispondono al territorio delle Province.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono prevedere nel piano di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), gestioni anche a livello subprovinciale purché, anche in tali ambiti, sia superata la frammentazione della gestione.
3. Il piano regionale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) o la definizione di accordi fra Province possono prevedere un sistema integrato fra ambiti o zone di ambiti diversi che corrisponda a criteri di salvaguardia ambientale e più efficace ed economica gestione dei rifiuti solidi urbani.
Art. 27.
(Costituzione degli ATO).
1. I Comuni di ciascun ATO organizzano la gestione dei rifiuti solidi urbani dell'ambito, mediante le forme associative di cui alla
legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e successive modificazioni.
2. A tal fine la Provincia convoca una conferenza dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento dopo aver predisposto gli schemi costitutivi delle forme associative di cui al comma 1, con la relativa carta dei servizi.
3. La Provincia ratifica la forma di collaborazione sulla base del pronunciamento di tanti Comuni che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato, calcolati sulla base dell'ultimo censimento, e la metà più uno dei Comuni dell'ambito.
4. Qualora la forma di cooperazione scelta sia il consorzio la Provincia provvede a:
a) inviare lo statuto e la convenzione per l'approvazione agli Enti che costituiscono il consorzio ed a esercitare il potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 47, in caso di inadempimento nel termine di novanta giorni dall'invio dello statuto;
b) convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consorzio;
c) assicurare con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento del consorzio.
5. Qualora la forma di cooperazione scelta sia la convenzione la Provincia:
a) acquisisce il ruolo di Ente incaricato del coordinamento e convoca la conferenza dei servizi per la stipula della convenzione;
b) approva lo schema tipo della convenzione, completo del contratto di servizio tipo con allegata carta dei servizi;
c) provvede in via sostitutiva nel caso di inadempienza nel termine di novanta giorni dall'invio dello schema tipo di convenzione.
6. Nelle altre forme associative si applicano le pertinenti disposizioni di legge.
7. La rappresentanza dei Comuni all'interno dell'organizzazione dell'ATO è determinata dallo statuto o dalla convenzione e, in quest'ultimo caso le decisioni sono assunte secondo gli indirizzi fissati dalla Provincia nelle attività di coordinamento di cui al comma 5.
Art. 28.
(Competenze degli ATO).
1. Le competenze degli ATO in merito all'attuazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sono concordate tra i Comuni e stabilite nei piani stessi.
SEZIONE II
CONTENUTI E PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE E DI APPROVAZIONE DEGLI IMPIANTI
Art. 29.
(Piano regionale di gestione dei rifiuti).
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del
d.lgs. 22/1997 , indica:
a) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire e le possibilità di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti e delle attività necessari per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti;
c) i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione, da parte delle Province, degli impianti di cui alla lettera b);
d) i criteri per l'individuazione delle aree e degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti unitamente alle condizioni ed ai criteri tecnici in base al quali gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
e) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
f) le iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantità, i volumi e la pericolosità dei rifiuti, favorire il recupero dei rifiuti di materiali ed energia, a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti anche tramite la riorganizzazione dei servizi;
g) i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
h) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
i) le analisi di sostenibilità delle scelte di gestione dei rifiuti;
j) i piani di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
Art. 30.
(Procedure di approvazione del piano regionale).
1. Il piano regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta con le procedure di cui all'articolo 12.
2. Il piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale, acquista efficacia dalla data di pubblicazione ed ha una durata di dieci anni.
3. Gli stralci funzionali e tematici, le modifiche e gli aggiornamenti al piano sono approvati dal Consiglio regionale sentite le Province e i Comuni interessati, qualora non si siano espressi in sede di accordo di programma.
Art. 31.
(Effetti del piano regionale).
1. I contenuti del piano regionale assumono efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dal presente Capo.
2. Il piano costituisce specificazione settoriale dell'Agenda 21.
3. Le indicazioni del piano concorrono a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti.
Art. 32.
(Omissis).
Art. 33.
(Omissis).
Art. 33 bis.
1. Per far fronte alle necessità relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani nel periodo transitorio necessario all'attuazione delle previsioni del piano provinciale, la Provincia può approvare progetti relativi ad ampliamenti o modifiche di impianti esistenti ovvero a nuovi impianti, individuando contestualmente i relativi siti, purché impianti e siti siano previsti nello schema di piano adottato ai sensi dell'articolo 33.
2. La previsione relativa agli impianti di cui al comma 1 deve essere coerente con le scelte di pianificazione provinciale definitive per l'ambito di riferimento e, in ogni caso, qualora si tratti di ampliamento di impianti di smaltimento esistenti, non può consentire le operazioni di gestione dei rifiuti per un periodo superiore a quattro anni dalla data di adozione dello schema di piano.
Art. 34.
(Omissis)
Art. 35.
(Varianti agli impianti già autorizzati).
2. Non sono varianti sostanziali quelle che sono motivate da esigenze tecnico-funzionali e non comportano variazioni ed incrementi superiori al 10 per cento dei parametri tecnici del progetto approvato, quali la quantità e tipologia dei rifiuti indicati nell'atto di approvazione, l'ubicazione, l'ingombro volumetrico e estensivo dell'area interessata, l'introduzione di processi di separazione meccanica dei rifiuti, con esclusione dell'incremento degli eventuali limiti quali-quantitativi fissati agli inquinanti.
3. Le variazioni di cui al comma 2 sono soggette alla previa comunicazione alla Provincia ed al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del Comune competente ove necessaria. L'avvio degli interventi può avvenire decorsi quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione.
4. Qualora la Provincia accerti che le modifiche proposte non rientrino fra quelle di cui al comma 2, dispone, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, con provvedimento motivato che trattasi di modificazioni sostanziali e comunica l'avvio del procedimento autorizzativo di cui al comma 1.
(100) Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12.
5. La Provincia definisce gli allegati che debbono essere presentati unitamente alla comunicazione di cui al comma 3.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI ED AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI
Art. 36.
(Disposizioni per la riduzione dei rifiuti).
1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione definisce le opportune intese con Province, Comuni, Enti pubblici e operatori privati della produzione e della distribuzione, singoli o associati.
2. La Regione, le Province ed i Comuni, gli Enti, Istituti, Aziende o Amministrazioni soggette a vigilanza dei suddetti enti, devono fare uso, per le proprie necessità, di carta e cartoni prodotti utilizzando integralmente o prevalentemente residui recuperabili, in misura comunque non inferiore al 40 per cento entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e non inferiore al 60 per cento entro due anni. I medesimi soggetti hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone.
3. I soggetti di cui al comma 2 devono preferibilmente provvedere ad avviare alla rigenerazione le cartucce di inchiostro, i toner per fotocopiatrici e stampanti, i nastri per macchine da scrivere ovvero in alternativa alla loro raccolta differenziata.
4. Nei capitolati per gli appalti di opere, forniture e servizi adottati da soggetti di cui al comma 2 ovvero da essi finanziati, devono essere previsti l'impiego di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti individuati dalle normative statali o da regolamenti regionali in materia ed i relativi criteri qualitativi e quantitativi.
5. Nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta dei rifiuti, in particolare per quelli derivanti dalla raccolta differenziata, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti ed ai nuovi insediamenti previsti.
6. Il soggetto che intende realizzare un'opera comportante la produzione di quantità di rifiuti speciali inerti superiori a cinquantamila metri cubi deve fornire prova della loro destinazione finale. In carenza di tali indicazioni non può essere rilasciato il prescritto titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico-edilizio.
Art. 37.
1. Sono sottoposti a garanzie finanziarie gli impianti e le attività di gestione di rifiuti autorizzati ai sensi dell'
articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, nonchè gli impianti di auto smaltimento e recupero dei rifiuti, soggetti alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216 del medesimo decreto legislativo.
2. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione e la quantificazione della garanzia prevedendone riduzioni relativamente agli impianti per i quali sono attivate procedure di certificazione ambientale. Le riduzioni operano a certificazione avvenuta.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è assunto facendo riferimento ai costi di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e ripristino dell'area, ai costi per la gestione di postchiusura dell'impianto, nonché al danno derivante per gli enti locali dall'interruzione delle attività nel caso in cui l'impianto sia destinato allo smaltimento o al recupero di rifiuti solidi urbani.
Art. 38.
(Attività sperimentali).
1. Gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo dello smaltimento e del recupero dei rifiuti non sono oggetto di pianificazione.
a) indicazione dei criteri e delle modalità di controllo da parte dell'ARPAL, i cui costi sono a carico del soggetto proponente la sperimentazione;
b) indicazione delle attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto proponente.
Art. 39.
(Attività e progetti da finanziarie).
1. Nell'ambito e con le modalità del programma di cui all'articolo 12, sono finanziabili in relazione alla gestione dei rifiuti:
a) le strutture per la raccolta differenziata e gli impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani, nonché i progetti di incremento della raccolta differenziata;
b) l'introduzione di tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione di rifiuti;
c) le forme comuni di raccolta e di autosmaltimento degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita;
d) gli interventi per il trattamento e recupero di rifiuti provenienti dalla demolizione e costruzione;
e) ogni altra azione, progetto o intervento individuato nel piano regionale di gestione dei rifiuti.
2. Le priorità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, sono stabilite in funzione della qualità ed efficacia dei progetti volti alla riduzione dei rifiuti e all'incremento della raccolta differenziata.
Art. 40.
(Onere di servizio).
1. La Giunta regionale individua:
a) la tipologia degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti per i quali è dovuto un contributo annuale da parte dei gestori degli impianti al Comune ove tali impianti sono siti;
b) i criteri per la determinazione del contributo da commisurarsi alla quantità e qualità dei rifiuti movimentati, nonché alla tipologia dell'impianto. Il contributo può essere aggiornato ogni tre anni.
2. I relativi introiti sono destinati in via preferenziale dal Comune per interventi in campo ambientale.
Art. 41.
(Costi per il conferimento di rifiuti urbani agli impianti di recupero e di smaltimento).
1. La determinazione dei costi di conferimento, per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti solidi urbani, costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto.
2. I costi sono determinati sulla base di un piano economico finanziario fornito dal proponente in relazione:
a) alle spese di investimento dell'impianto;
b) alle spese per la gestione operativa distinte fra costi del personale e quelle relative ai mezzi d'opera utilizzati;
c) alle spese generali e tecniche;
d) alle spese per il ripristino ambientale, con riferimento alle discariche, e per la cura delle medesime a coltivazione ultimata.
3. I costi sono aggiornati ogni tre anni in funzione dell'andamento del costo della vita, calcolato sulla base dell'Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati determinato a cura dell'ISTAT.
Art. 42.
(Esclusioni).
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'
articolo 7 del d.lgs. 22/1997 , ai fini dell'applicazione della presente legge non rientrano tra i materiali di scavo costituenti rifiuto speciale le terre di scavo non pericolose destinate ad operazioni di recupero.
SEZIONE IV
PROCEDURE STRAORDINARIE DI SMALTIMENTO E POTERI SOSTITUTIVI
Art. 43.
(Competenze in merito alle ordinanze contingibili e urgenti).
a) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l'ambito del territorio comunale;
b) il Presidente della Provincia quando il Comune si trovi nell'impossibilità di provvedere con proprie ordinanze ai sensi della lettera a) avendo reiterato il provvedimento per due volte ovvero quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più Comuni all'interno della Provincia;
Art. 44.
(Omissis)
Art. 45.
(Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia).
1. Negli impianti localizzati nel territorio regionale, lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre Regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Liguria, la Provincia ligure e le altre Regioni interessate, previo parere obbligatorio del Comune sede dell'impianto. Con le stesse modalità può essere richiesto e consentito lo smaltimento in impianti localizzati in altre Regioni dei rifiuti urbani e di materiali di risulta delle lavorazioni degli stessi prodotti nel territorio regionale ligure.
2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all'
articolo 22 della legge 9 gennaio 1991 n. 9 (norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e successive modificazioni, sono inseriti nei piani provinciali di gestione dei rifiuti, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale. Qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 31 e 33 del
d.lgs. 22/1997 , possono essere siglati accordi di programma ai sensi dell'
articolo 22, comma 11 del d.lgs. stesso , a cui partecipano anche la Provincia ed i Comuni interessati. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale degli accordi determina la modifica dei piani provinciali.
Art. 46.
(Trasporto transfrontaliero di rifiuti).
1. Chi svolge attività di esportazione transfrontaliera di rifiuti comprese nel campo di applicazione del
regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 e successive modificazioni, rivolge istanza alla Provincia nella quale è ubicato il soggetto che produce il rifiuto ovvero il detentore del rifiuto medesimo.
2. Chi svolge attività di importazione transfrontaliera di rifiuti nel territorio ligure comprese nel campo di applicazione del
regolamento (CEE) n. 259/93 e successive modificazioni, fa pervenire il modulo di notifica di cui al citato regolamento alla Provincia in cui ha sede l'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti.
3. La Provincia, in attuazione alle disposizioni del
decreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 1998 n. 370 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti), in qualità di Autorità competente di spedizione, verifica la corrispondenza della garanzia prestata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
D.M. ambiente 370/1998 agli schemi contrattuali e agli importi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 dello stesso decreto ministeriale e svolge le relative attività di sorveglianza tramite l'ARPAL.
4. I diritti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2 del
D.M. ambiente 370/1998 sono corrisposti alla Provincia e vengono attribuiti in parte all'ARPAL per lo svolgimento delle attività di sorveglianza di cui al comma precedente, in base ad un criterio stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 47.
(Vigilanza e poteri sostitutivi).
1. La Regione vigila che, l'approvazione dei piani provinciali avvenga nei tempi e nei modi della presente legge ed in conformità ai contenuti del piano regionale di cui all'articolo 29.
2. La Provincia vigila che la costituzione degli ATO e la realizzazione degli interventi da parte degli stessi, nonché la gestione avvengano nei modi, nei tempi e secondo i contenuti della presente legge, del piano regionale di cui all'articolo 29 e del piano provinciale di cui all'articolo 32.
3. La Provincia, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni, nominando un Commissario ad acta al fine dello svolgimento delle funzioni che non siano state adempiute secondo i tempi e le modalità di cui al comma 2.
4. Il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine per l'approvazione del piano provinciale, previa diffida ad adempiere, può:
a) nominare un Commissario ad acta che svolge le funzioni oggetto dell'inadempienza;
b) provvedere, tramite un Commissario ad acta, in caso di documentata emergenza, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, che si esprime nella prima seduta utile successiva alla richiesta, anche alla attuazione degli interventi necessari. In tale caso, gli atti del Presidente della Giunta regionale sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nulla osta, ove occorrenti.
5. Le spese per l'espropriazione dei siti, la realizzazione e la gestione dell'impianto e di ogni atto necessario per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 4, lettera b), sono a carico dei Comuni in relazione ai quali il provvedimento viene assunto. Le spese per l'espropriazione e la realizzazione sono versate dai Comuni prima dell'inizio dei lavori.
SEZIONE V
SANZIONI
Art. 48.
(Omissis)
Art. 49.
(Accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di gestione dei rifiuti).
1. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni ai divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2; 43 comma 2; 44 comma 1 e 46 commi 1 e 2 del
d.lgs. 22/1997 , nonché delle violazioni agli eventuali divieti contenuti nei regolamenti comunali di cui all'
articolo 21 del d.lgs. 22/1997 provvedono, oltreché i soggetti indicati dall'
articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) i dipendenti appositamente incaricati dall'azienda speciale ovvero a capitale pubblico costituita ai sensi della
l. 142/1990 esercente il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, sulla base di una specifica e personale autorizzazione da parte del Presidente della Giunta provinciale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata al personale che risulti, sulla base di apposita certificazione presentata dall'azienda di appartenenza, essere nel pieno godimento dei diritti politici, non avere subito condanna a pene detentive per delitto non colposo, né essere stato sottoposto a misura di prevenzione, previo conseguimento dell'idoneità al termine del corso di cui all'articolo 50.
3. Il personale autorizzato ai sensi del comma 2 ed incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni acquisisce la qualifica di agente di polizia amministrativa.
Art. 50.
(Corso di idoneità).
1. Al fine di permettere ai dipendenti delle aziende speciali ovvero a capitale pubblico operanti nel settore della raccolta dei rifiuti il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni a cui siano riconnesse sanzioni amministrative pecuniarie, le Province, in collaborazione con i Comuni, organizzano, di regola ogni anno, uno specifico corso il cui programma verte sulla disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché su nozioni di diritto e procedura penale.
2. Il superamento con esito favorevole dell'esame previsto alla conclusione del corso è condizione per il rilascio da parte del Presidente della Giunta provinciale, dell'attestato di idoneità.
3. Presso ogni Provincia è istituito un albo dei dipendenti delle aziende speciali autorizzati ai sensi dell'articolo 49, comma 2.
4. Le aziende speciali operanti nel settore della raccolta rifiuti trasmettono alla Provincia un rapporto annuale riguardante l'accertamento delle violazioni al divieti di cui all'articolo 49 e le relative sanzioni comminate.
CAPO IV
BONIFICHE, RIQUALIFICAZIONE, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL SUOLO
Art. 51.
(Omissis)
Art. 52.
(Omissis)
Art. 53.
(Omissis)
Art. 54.
(Omissis)
Art. 55.
(Omissis)
Art. 56.
(Omissis)
Art. 57.
(Omissis)
Art. 58.
(Omissis)
CAPO V
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Art. 59. - 70.
(Omissis)
CAPO VI
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 71.
(Rinvio).
1. Le funzioni amministrative e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli Enti locali in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico sono disciplinate dalla
legge regionale 20 marzo 1998 n. 12 (disposizioni in materia di inquinamento acustico).
Art. 72.
(Omissis)
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Art. 72 bis.
(Finalità e campo di applicazione).
1. In attesa di un organico inquadramento di fonte statale delle problematiche legate ai fenomeni di inquinamento elettromagnetico, il presente Capo detta norme volte ad assicurare la tutela dell'ambiente dal predetto inquinamento e che l'esposizione a lungo termine della popolazione non ecceda i limiti fissati da disposizioni nazionali o regionali.
2. Sono soggetti alla presente disciplina gli impianti, i sistemi e le apparecchiature, quali stazioni radiobase per telefonia mobile, radar, impianti per emittenza radiotelevisiva, che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici causati da sistemi di trasmissione operanti con frequenze comprese tra 100 KHZ e 300 GHZ, nonché gli elettrodotti intesi quali l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.
3. Ai sensi del comma 2 si definisce impianto il singolo trasmettitore di onde elettromagnetiche con i relativi accessori e sistemi di antenna.
4. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano:
a) alle apparecchiature di uso domestico e individuale;
b) alla esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.
5. Gli impianti di telefonia di cui al comma 2 collocati su supporti mobili sono assoggettati alle procedure previste per gli impianti fissi.
Art. 72 ter.
(Competenze della Regione).
1. Sono di competenza della Regione, nel rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa statale:
a) l'individuazione delle modalità per il raggiungimento di obiettivi di qualità;
b) la realizzazione di un catasto delle sorgenti fisse degli impianti di cui all'articolo 72 bis;
c) il contenuto della perizia di cui all'articolo 72 septies, della comunicazione di cui all'articolo 72 octies e della documentazione tecnica di cui all'articolo 72 duodecies;
d) l'individuazione di opere relative ad elettrodotti per le quali non è necessario il rilascio dell'autorizzazione, ma la denuncia di inizio attività;
d bis) la definizione, sentite le Province, dell'ampiezza minima dei corridoi, in relazione alla tensione della linea elettrica, per l'inserimento degli elettrodotti di cui al comma 1 dell'articolo 72 duodecies;
e) la definizione, di intesa con le Province e il gestore, delle specifiche tecniche delle cartografie da presentare a corredo del piano di cui all'articolo 72 duodecies.
Art. 72 quater.
Art. 72 quinquies.
(Competenze del Comune).
1. Sono di competenza del Comune:
a) i provvedimenti relativi alla installazione o modifica di impianti di teleradiocomunicazioni con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ;
b) l'adozione del piano di cui all'articolo 72 undecies;
c) il controllo e la vigilanza sui suddetti impianti.
Art. 72 sexies.
(Catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico).
2. Ai fini dell'aggiornamento del catasto, i gestori degli impianti di cui all'articolo 72 bis, comma 2, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà dell'impianto, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori all'anno.
3. L'ARPAL provvede alla conseguente informativa agli Enti competenti.
3 bis. Per gli interventi di installazioni o modificazioni di impianti di teleradiocomunicazione con potenza superiore a 10 watt gli interessati sono tenuti a trasmettere al Comune e ad ARPAL entro trenta giorni dall’avvenuta installazione o modifica, i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati secondo i tracciati stabiliti dalla Giunta regionale.
(114) Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.
Art. 72 septies.
(Omissis)
Art. 72 octies.
(Impianti esistenti).
1 bis. I gestori di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale di cui alla
legge 31 luglio 1997 n. 249 (istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modifiche ed integrazioni, inviano agli enti di cui al comma 1:
a) entro il 28 febbraio 2001 comunicazione contenente i dati anagrafici del gestore e dei responsabili tecnici, le caratteristiche tecniche dell'impianto nonché l'ubicazione, la quota sul livello del mare e l'eventuale, indirizzo e planimetria dell'area circostante l'impianto così come indicati dalla Regione ai sensi dell'articolo 72 ter, comma 1, lettera c);
2. Sulla documentazione di cui al comma 1 l'ARPAL effettua le stesse verifiche previste per l'installazione di nuovi impianti.
3. I soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 72 septies sono tenuti a comunicare al Comune e all'ARPAL entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna, localizzazione).
4. Qualora siano superati i limiti, il Comune applica le procedure di cui all'articolo 72 decies.
Art. 72 novies.
(Controlli).
1. I Comuni esercitano le attività di controllo previste dalla presente legge tramite l'ARPAL nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi della
legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) che deve prevedere, per gli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 72 octies, una periodicità almeno annuale e, per gli impianti di cui al comma 3 del predetto articolo, controlli a campione.
2. Le spese relative ai controlli effettuati dall'ARPAL calcolati sulla base del tariffario regionale sono posti a carico dei gestori in ragione di un controllo annuale.
3. Nell'ambito della convenzione prevista dalla
l.r. 39/1995 i Comuni possono richiedere all'ARPAL a titolo oneroso misurazioni o valutazioni specifiche ulteriori rispetto alla periodicità minima di cui al comma 1. In caso di accertato superamento dei limiti tutte le spese per le misurazioni effettuate dall'ARPAL sono a carico del gestore o dei gestori in solido tra loro qualora il supero sia addebitabile a più soggetti.
Art. 72 decies.
(Piani di risanamento).
1. In caso di superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, il Sindaco intima ai gestori di riportare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, i valori di campo entro i limiti di legge mediante la riduzione a conformità degli impianti in accordo a quanto riportato nell'
allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381 .
2. Nel caso in cui i gestori non abbiano provveduto ad adempiere ai provvedimenti indicati, il Sindaco dispone la sospensione dell'esercizio degli impianti che non abbiano provveduto alla riduzione indicata nel proprio provvedimento.
3. La riattivazione degli impianti è consentita solo a seguito della realizzazione del programma di riduzione a conformità.
Art. 72 undecies.
(Piano comunale di adeguamento e organizzazione degli impianti).
1. I Comuni, acquisiti i programmi di sviluppo reti dei gestori, predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione e di conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità di cui al comma 1 dell'articolo 72 septies, il primo Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione territoriale, di cui all'
articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) applicando le stesse forme di pubblicità e di partecipazione.
Art. 72 duodecies.
(Procedure di autorizzazione di elettrodotti).
1. Il gestore di elettrodotti presenta alla Provincia il piano pluriennale di sviluppo reti e i suoi successivi aggiornamenti annuali, corredato da apposita cartografia, affinché questa ne valuti la compatibilità con il proprio Piano territoriale di coordinamento e individui in esso corridoi di massima, intesi quali porzioni di territorio che garantiscono il migliore inserimento degli elettrodotti, con l'obiettivo di tutela dell'ambiente e del paesaggio assicurando il rispetto del valore limite di induzione magnetica, misurata al ricettore, di 0,2 micro Tesla in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché civili abitazioni, edifici pubblici, strutture ad uso collettivo e relative pertinenze ove la permanenza di persone non sia inferiore a quattro ore giornaliere per la minimizzazione della popolazione esposta a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Non possono essere autorizzati elettrodotti non compatibili
(32) Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 e successivamente dall' art. 3 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .
.
Art. 72 terdecies.
(Cabine secondarie a media/bassa tensione).
1. In sede di approvazione di strumenti urbanistici comunali che comprendono la previsione di edifici di volumetria superiore a 2000 mc, il Comune acquisisce il parere preventivo del gestore del servizio elettrico in ordine alla necessità di dotazione di nuove cabine secondarie a media/bassa tensione e alle loro modalità di allacciamento alla rete elettrica pubblica, al fine di ottimizzare la distribuzione di energia in funzione del fabbisogno degli edifici stessi.
2. Nei casi di realizzazione di edifici di volumetria superiore a 2000 mc per i quali non si sia provveduto ai sensi del comma 1, provvedono gli interessati all'atto della richiesta di concessione edilizia.
3. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il Comune, acquisito il parere tecnico dell'ARPAL, individua prescrizioni relative alla migliore ubicazione delle cabine stesse per assicurare una minore esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione interessata.
Art. 72 quaterdecies.
a) da euro 2.500,00 a euro 10.000,00:
1) per l’installazione e la modifica di impianti di teleradiocomunicazione, di cui agli articoli 87 e 87 bis del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, realizzati a condizioni o modalità difformi rispetto a quanto segnalato o autorizzato, ovvero realizzati in assenza del previsto invio ad ARPAL della documentazione necessaria alla valutazione della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione della normativa nazionale in materia;
2) per la costruzione e l’esercizio di opere di connessione alle reti dell’energia elettrica senza il rispetto delle disposizioni di cui all’
articolo 11 bis della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni;
b) da euro 500,00 a euro 5.000,00:
1) per il compimento di qualsiasi azione finalizzata a non consentire ovvero a interrompere l’esercizio delle funzioni di controllo;
2) per il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 72 sexies, comma 3 bis;
c) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la mancata trasmissione ad ARPAL dell’autocertificazione relativa agli impianti, di cui all’articolo 35 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 72 sexies, comma 20.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, i gestori sono tenuti alla immediata rimozione degli impianti.
3. All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l’ARPAL, secondo le procedure della
legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza delle Regioni o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati da ARPAL per le attività previste al presente Capo.
CAPO VII
ATTIVITA' RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Art. 73.
(Finalità e campo di applicazione).
1. Il presente capo disciplina le modalità di esercizio delle competenze attribuite alla Regione e indicate nel
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175 (attuazione della
direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali) al fine di prevenire e limitare le conseguenze per l'uomo e Per l'ambiente di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e perseguire i necessari obiettivi di sicurezza generale nella progettazione, realizzazione e gestione delle attività industriali che ne fanno uso.
2. La Sezione II del presente Capo, recepisce i principi contenuti nella
direttiva 96/82/CEE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
3. Le disposizioni riportate alla Sezione II trovano applicazione a far data dall'entrata in vigore della normativa statale di recepimento della direttiva e a seguito dei provvedimenti di raccordo con le nuove disposizioni statali assunti dalla Giunta regionale.
Art. 74.
(Competenze della Regione).
a) le funzioni amministrative relative alle industrie soggette all'obbligo di notifica o dichiarazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del
D.P.R. 175/1988 ;
b) la vigilanza mirata ad accertare che il fabbricante, soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione, mantenga costantemente, nell'esercizio dell'attività industriale, le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;
c) la richiesta, in qualsiasi momento od occasione, al fabbricante che esercita un'attività industriale rientrante nel campo di applicazione del
D.P.R. 175/1988 , di dimostrare di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione di appropriate misure di sicurezza e all'informazione, addestramento ed equipaggiamento dei dipendenti e di coloro che accedono nell'azienda per motivi di lavoro;
d) lo stabilire i criteri, sentiti i Comuni interessati, per l'individuazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti nelle quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggior i a causa del luogo, della vicinanza di stabilimenti o gruppi di stabilimenti; in dette aree può richiedersi la notifica nonché la predisposizione di piani di emergenza esterni;
e) la raccolta in caso di accadimento di incidente rilevante delle informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dello stesso, la formulazione, se del caso, di prescrizioni e l'avvio d'ufficio di una nuova istruttoria;
g) la conduzione di studi e ricerche inerenti le problematiche connesse al rischio di incidente, che possa provocare anche effetti transfrontalieri, all'impiego di tecnologie e processi produttivi più sicuri e a minore impatto ambientale;
h) la fissazione dei criteri per l'interazione del SIRAL con le altre componenti territoriali, sanitarie e di protezione civile nell'ambito del sistema informativo regionale;
i) lo svolgimento di ogni altra attività connessa con l'esercizio delle competenze attribuite.
2. Per i compiti di cui al comma 1 che lo richiedono, la Regione opera d'intesa con gli Enti ed organismi interessati e sente le associazioni rappresentative dei soggetti tenuti all'esecuzione degli interventi eventualmente previsti che possono esprimere osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. L'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'
articolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998 , applica le disposizioni definite in sede di normativa nazionale di adeguamento alla
direttiva 96/82/CEE in coerenza con i criteri ed il riparto di competenze fissate nella presente Sezione I e con i principi di cui all'articolo 80.
4. Presso la Regione secondo le procedure disciplinate dalle vigenti leggi in materia di protezione civile, viene attivata una Unità di Crisi, formata da figure professionali specifiche e reperite tra quelle esistenti nell'organico regionale, in funzione della gravità ed emergenza da affrontare, che viene riunita in seguito ad accadimento di incidente rilevante.
Art. 75.
(Informazione alla popolazione).
1. Con i limiti e le modalità di cui all'articolo 16 l'informazione alla popolazione in merito ai rischi di incidenti rilevanti, fermo restando quanto previsto in materia di informazione ai lavoratori dalle vigenti norme, contiene l'indicazione:
a) del tipo di processo produttivo;
b) delle sostanze utilizzate e/o in deposito, delle loro quantità e delle loro caratteristiche tossicologiche;
c) dei possibili rischi di incidenti rilevanti e delle conseguenze previste in caso di accadimento;
d) delle conclusioni delle valutazioni e delle analisi sviluppate e delle misure integrative di sicurezza che sono state prescritte;
e) delle cautele e dei comportamenti da adottare in caso di incidente.
Art. 76.
(Piani di emergenza esterni).
1. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da situazioni di emergenza, per le attività di cui all'
articolo 4 del d.P.R. 175/1988 il Prefetto, d'intesa con il Comune, predispone un piano di emergenza esterno all'impianto, da trasmettere senza indugio, agli altri soggetti aventi competenza in materia di protezione civile.
2. Il Comune assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio delle attività di cui all'
articolo 4 del d.P.R. 175/1988 , sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dell'impianto in caso di incidente rilevante e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente.
Art. 77.
(Esercizio del controllo e vigilanza).
1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza la Regione, avvalendosi dell'ARPAL, può effettuare in qualunque momento sopralluoghi presso gli stabilimenti soggetti alla presente legge.
2. Al predetto fine il gestore dello stabilimento, che ha facoltà di presenziare alle operazioni di verifica e di valutare le risultanze dei controlli in cooperazione con gli ispettori, deve adoperarsi affinché siano resi disponibili la documentazione tecnica e l'accesso a tutti i settori interessati.
3. Il gestore se richiesto, inoltre, fornisce tutte le informazioni supplementari per consentire un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire in che misura possono aumentare le probabilità e/o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, per predisporre un piano di emergenza esterno e per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione.
4. La Giunta regionale disciplina il sistema delle ispezioni affinché queste consentano un esame pianificato e ricorrente dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, e si esplichino con periodicità diversa in funzione della tipologia degli stabilimenti.
5. A conclusione di ogni verifica ispettiva viene redatta una relazione nella quale sono segnalate la conformità o le eventuali anomalie riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal gestore nella notifica e nel rapporto di sicurezza o prescritto dall'autorità competente.
6. L'ARPAL immette direttamente i dati tecnici desumibili dalle ispezioni sul SIRAL.
Art. 78.
(Accadimento di incidente rilevante).
1. In caso di accadimento di incidente rilevante il gestore ne dà immediata e adeguata comunicazione al Prefetto, alla Provincia, alla Regione e al Sindaco e, appena possibile, fornisce le informazioni in merito a:
a) le circostanze dell'incidente, non appena queste siano tecnicamente rintracciabili;
b) le sostanze pericolose presenti nello stabilimento;
c) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente;
d) le misure d'urgenza già intraprese o da adottare per circoscrivere l'incidente, anche in vista del possibile effetto transfrontaliero, per minimizzare gli effetti a medio e lungo termine e limitarne i danni sull'uomo, l'ambiente, i beni;
e) le misure previste per evitare che l'incidente si riproduca o che si verifichi un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante;
f) l'eventuale aggiornamento delle informazioni già fornite.
2. In caso di incidente rilevante si procede d'ufficio a nuova istruttoria.
Art. 79.
(Sanzioni).
1. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, l'inosservanza delle disposizioni del presente capo comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ferme restando le disposizioni di cui all'
articolo 21 del D.P.R. 175/1988 :
a) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per il mancato o tardivo invio alla Regione della dichiarazione;
b) da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 per omesso o tardivo invio della notifica o dei suoi aggiornamenti;
c) da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 per omesso o tardivo invio del rapporto di sicurezza e dei suoi aggiornamenti;
d) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per dichiarazione infedele, resa nella notifica o nel rapporto di sicurezza, sempreché il gestore non possa dimostrare che trattasi di mero errore di natura materiale;
e) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire ovvero interrompere l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 77;
f) da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 qualora non vengano mantenute e rispettate nel tempo le misure di sicurezza previste nel rapporto. La sanzione è applicata senza tener conto del vincolo della continuazione della infrazione.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate al comma 1 il gestore è altresì assoggettato previa diffida alle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a sei mesi, per il mancato adeguamento alle prescrizioni già dettate con la diffida in ordine all'adozione delle misure di sicurezza previste nel rapporto;
b) chiusura dello stabilimento o, ove possibile, del singolo impianto o reparto, in caso di decorso inutile del termine fissato nella sospensione per effettuare l'adeguamento impiantistico.
3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 provvede l'ARPAL ai sensi della
l.r. 45/1982 .
4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per lo svolgimento di attività connesse con l'applicazione del presente capo.
Art. 80.
(Principi).
1. L'accordo di programma di cui all'articolo 74, comma 3, è coerente con i seguenti principi:
a) le nuove procedure si svolgono nell'ambito della disciplina dello sportello unico, come definiti dalla
l.r. 9/1999 ;
c) l'istruttoria relativa al rapporto di sicurezza di cui all'articolo 9 della
direttiva 96/82/CEE viene svolta dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) di cui all'articolo 20 del Regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577 (approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendio) integrato al presente fine dal competente Ufficio del Comune sede dell'impianto;
d) è garantita l'informazione della popolazione sulle misure di sicurezza e la sua partecipazione, in particolare nei casi previsti dall'articolo 13, comma 5, della
direttiva 96/82/CEE .
TUTELA DALL'INQUINAMENTO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Art. 80 bis.
1. Il presente capo detta norme volte ad assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento derivante da radiazioni ionizzanti e a garantire che l'esposizione della popolazione non ecceda i limiti fissati dalla normativa vigente.
2. Le disposizioni del presente capo costituiscono attuazione del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti) e si applicano alle attività indicate all'articolo 1 dello stesso.
Art. 80 ter.
1. Sono di competenza della Regione:
b) la definizione, nel rispetto delle norme e degli indirizzi nazionali, dei criteri e delle modalità di effettuazione dei controlli relativi all'utilizzo di materiale radioattivo e dei controlli che devono essere attivati dai soggetti di cui all'articolo 80 quinquies;
c) la realizzazione del catasto delle sorgenti fisse di radiazioni ionizzanti;
d) la gestione delle reti regionali di controllo della radioattività ambientale e il monitoraggio dei diversi comparti ambientali che possono essere interessati dalla diffusione della radioattività e dal trasferimento di questa all'uomo.
Art. 80 quater.
1. La Regione provvede alla realizzazione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, al monitoraggio delle fonti di radiazione e alla gestione della rete regionale di rilevamento attraverso l'ARPAL.
2. La rete regionale di rilevamento è finalizzata a garantire che i livelli di radioattività, a livello regionale, si mantengano entro i limiti fissati dalle normative vigenti e che in ogni caso non vi sia tendenza all'accumulo di radionuclidi in determinati settori dell'ambiente.
3. Ai fini di cui al comma 1 i soggetti che richiedano autorizzazioni in materia di radiazioni ionizzanti o siano tenuti a effettuare notifiche ai Ministeri ne danno contestuale comunicazione all'ARPAL.
Art. 80 quinquies.
1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, qualsiasi provenienza abbiano, conforme alle disposizioni indicate nei provvedimenti di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 80 ter.
2. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 80 ter relativi ai soggetti di cui al comma 1 devono prevedere che:
a) i controlli siano effettuati:
1) all'esterno di ogni contenitore usato per il trasporto dei materiali;
2) al momento dello scarico o nelle fasi che precedono la lavorazione;
3) dopo la fusione su tutti i provini;
4) sulle scorie e sulle polveri derivanti dall'impianto di abbattimento dei fumi di lavorazione;
b) le misure di irraggiamento effettuate all'esterno dei carichi siano condotte in modo da permettere di rilevare la presenza di sostanze radioattive, in considerazione dei fattoti fisici correlati;
c) ai fini della accettabilità dei materiali non siano superati i valori di attività totale ed i valori di concentrazione indicati ai punti 1.2 e 1.3 dell'allegato 1 del
d.lgs. 230/1995 ;
d) nelle aree di lavoro a maggiore rischio di radiocontaminazione o dove con maggiore frequenza stazioni il personale siano collocati monitor di area dotati di allarme, al fine della sorveglianza permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo nelle zone limitrofe alle zone controllate;
e) siano indicate modalità operative dei controlli proporzionate alle attività delle singole aziende e siano indicate le eventuali esenzioni per aziende a ridotte dimensioni;
f) sia prevista la registrazione dei controlli effettuati a disposizione degli organi di vigilanza.
Art. 80 sexies.
1. Il controllo sulle possibili fonti di inquinamento radioattivo e sugli adempimenti di cui all'articolo 80 quinquies è effettuato dall'ARPAL, tramite il proprio Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale.
2. Qualora siano rilevate situazioni di inquinamento radioattivo, l'ARPAL tempestivamente ne dà comunicazione ai competenti organi regionali e alle Aziende Sanitarie competenti per territorio.
3. Le spese relative ai controlli effettuati dall'ARPAL in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 80 quinquies, calcolate sulla base del tariffario regionale, sono poste a carico dei soggetti controllati in ragione di un numero di controlli annuale massimo indicato nei provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 80 ter.
Art. 80 septies.
1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, l'inosservanza delle disposizioni del presente capo comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 100.000 a lire 500.000 per la mancata comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 80 quater;
b) da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 per la mancata esecuzione dei controlli di cui all'articolo 80 quinquies o l'esecuzione degli stessi a condizioni o modalità difformi dai provvedimenti regionali;
c) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire ovvero interrompere l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 80 sexies.
2. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 provvede l'ARPAL ai sensi della
l.r. 45/1982 .
3. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per lo svolgimento di attività connesse con l'applicazione del presente capo.
CAPO VIII
TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E RISORSE IDRICHE
Art. 81.
(Finalità).
Art. 82.
(Competenze della Regione).
1. Sono di competenza della Regione:
a) i criteri per l'aggiornamento del piano di risanamento delle acque;
b) i criteri e gli indirizzi per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
d) la designazione e la classificazione dei corpi idrici in funzione di obiettivi di qualità;
e) l'adozione, su proposta della Provincia competente, dei piani di intervento di cui al
d.P.R. 236/1988 per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;
f) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
g) la tutela del sistema idrico sotterraneo;
Art. 83.
(Competenze della Provincia).
1. Sono competenza della Provincia:
c) l'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia dei Comuni, per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano;
Art. 84.
(Competenze dei Comuni).
b) l'attuazione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano nell'ambito della organizzazione del servizio idrico integrato;
c) la proposta alla Regione per l'adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;
Art. 85.
(Autorizzazioni agli scarichi).
Art. 86.
(Funzioni tecniche di controllo).
1. Le attività tecnico-scientifiche di supporto per il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nonché per il controllo qualitativo e quantitativo dei corpi idrici, degli scarichi e dell'applicazione generale per un corretto e razionale uso dell'acqua sono effettuate dall'Agenzia regionale per l'ambiente ligure, di cui alla
l.r. 39/1995 .
Art. 87.
(Piano regionale di risanamento delle acque).
1. Il piano regionale di risanamento delle acque di cui all'
articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 319/1976 , approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1982 n. 50 ed aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale 3 luglio 1991 n. 53 costituisce lo strumento di pianificazione regionale in materia di opere attinenti ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
2. La Provincia effettua di regola ogni cinque anni l'aggiornamento del piano rilevando lo stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione anche a seguito dei dati forniti dall'Osservatorio permanente dei corpi idrici di cui all'
articolo 37 della l.r. 43/1995 .
3. La Regione può adeguare ed integrare il piano in attuazione di specifiche disposizioni in materia di tutela degli usi delle acque e di protezione delle stesse dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose, anche per parti territoriali o settoriali. In questi casi le modifiche sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentite le Province ed i Comuni interessati.
4. Le modifiche di cui al comma 3 possono essere operate anche a seguito di accordo di programma promosso dalla Regione o dagli Enti locali interessati.
5. Il piano e le modifiche o aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale ed acquistano efficacia dalla loro pubblicazione.
Art. 88.
(Interventi non previsti dal piano).
1. Non sono oggetto di pianificazione:
a) gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo della depurazione delle acque e riutilizzo delle stesse il cui esercizio va comunque limitato al periodo necessario per la sperimentazione tecnica;
b) gli impianti a servizio di un'utenza inferiore a cento abitanti equivalenti;
Art. 89.
(Ambiti territoriali ottimali).
1. La scelta della forma di cooperazione per l'organizzazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui alla
legge 5 gennaio 1994 n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche) è effettuata sulla base del pronunciamento favorevole di tanti Comuni che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato, calcolati sulla base dell'ultimo censimento e la metà più uno dei Comuni dell'ambito.
2. Nel caso di scelta della convenzione le decisioni sono assunte, in sede di Conferenza dei servizi ai sensi dell'
articolo 14 della l. 241/1990 con il voto favorevole dei rappresentanti dei Comuni, provvisti di delega da parte dei competenti organi comunali; che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato e la metà più uno dei Comuni dell'ambito, senza necessità di successiva ratifica da parte degli organi comunali.
TITOLO III
DIFESA DEL SUOLO E BILANCIO IDRICO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 90.
(Finalità)
1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni di cui alla
legge 18 maggio 1989 n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modificazioni ed integrazioni e del
d.lgs. 112/1998 determina, in materia di difesa del suolo e di bilancio idrico, le funzioni amministrative di competenza della Regione e conferisce le rimanenti funzioni agli Enti locali al fine di:
a) garantire, con una migliore distribuzione delle competenze, una più organica tutela dai rischi idrogeologici;
b) migliorare le capacità di intervento in tale campo ottimizzando le risorse umane ed economiche;
c) garantire un equo utilizzo delle risorse idriche.
2. La Regione e gli Enti locali esercitano le competenze ad essi attribuite, nel rispetto delle attribuzioni riservate alle Autorità di bacino.
Art. 91.
(Competenze della Regione).
1. Sono di competenza della Regione:
a) l'elaborazione dei criteri per la formazione, il coordinamento e la verifica di efficacia dei piani di bacino idrografici;
b) la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali comprendenti più bacini idrografici per il quale deve essere redatto un unico piano di bacino;
c) la collaborazione nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano del bacino del fiume Po e la formulazione di proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi al bacino del fiume Po anche su proposta delle Province interessate;
d) l'approvazione, d'intesa con la Regione Toscana, del piano di bacino interregionale del fiume Magra;
e) il coordinamento degli interventi in materia di difesa del suolo e di bilancio idrico;
i) l'intesa con lo Stato per il rilascio di grandi derivazioni ad uso idroelettrico;
j) la stipula con lo Stato e le Regioni interessate per territorio, di accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e di gestione di opere idriche di rilevante importanza;
k) l'intesa, con le regioni interessate, circa il rilascio delle concessioni relative alla gestione del demanio idrico d'interesse interregionale, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni d'acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo;
l) la nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, d'intesa con le regioni interessate, qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua che riguardi il territorio di più regioni sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'
articolo 43, comma 3 del Testo unico approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
1bis. Al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici la Giunta regionale:
a) provvede al riordino del reticolo idrografico esistente sul territorio regionale anche sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino;
b) definisce criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico;
c) può individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d’acqua o loro tratti, che presentino almeno le seguenti caratteristiche:
1) sottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, e ricadono in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato;
2) pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d’acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso.
1 ter. Fermo restando il rispetto della normativa e dei regimi previsti nei piani di bacino e nel
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, definisce, ai sensi del comma 1, lettera 1 bis), criteri puntuali per le attività produttive esistenti, non altrimenti localizzabili, anche in deroga alla disciplina regionale delle fasce di tutela dei corsi d’acqua, purché siano assicurate le condizioni di sicurezza idraulica, fermo restando il nulla osta idraulico.
(91) Comma aggiunto dall' art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14.
1 ter 1. In caso di opere infrastrutturali esistenti, interferenti con gli alvei ed insufficienti allo smaltimento delle portate di piena di riferimento con adeguato franco idraulico, la Regione ai fini di mitigazione delle condizioni di rischio idraulico e di tutela della pubblica incolumità, in ragione della caratteristiche del corso d’acqua, dei vincoli di urbanizzazione presenti e della dimostrata impossibilità tecnica di raggiungere il dimensionamento ottimale in tempi brevi, può consentirne l’adeguamento parziale, purché contribuisca al massimo miglioramento possibile delle condizioni di deflusso, nel rispetto dei criteri regionali in materia.
(112) Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.
1 ter 2. La Regione, nell’ambito della disciplina prevista dagli articoli 61, comma 1, lettera h), e 65 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze dei Piani di Bacino Distrettuali, anche Stralcio, provvede, previo parere vincolante dell’Autorità di bacino distrettuale, con regolamento, a emanare le disposizioni concernenti l’attuazione dei Piani medesimi con particolare riferimento al settore urbanistico, per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica.
(119) Comma inserito dall'art. 33 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7.
1 ter 3. Le perimetrazioni degli abitati da trasferire o consolidare approvate ai sensi della
legge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) e successive modificazioni e integrazioni, sono sottoposte a ricognizione, verifica e revisione, sentiti i comuni interessati, sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino vigente, al fine di confermare, modificare o eliminare, con delibera della Giunta regionale, la perimetrazione del vincolo.
(121) Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.
Art. 92.
(Competenze delle Province).
1. Sono di competenza delle Province:
a) la formazione e l'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale;
f) l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di, fuori dell'area demaniale idrica, qualora siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
g) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
h) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
i) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'
articolo 8 della legge 5 gennaio 1994 n. 37 (norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
j) la gestione del demanio idrico d'interesse regionale, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d'acqua pubblica e di linee elettriche relative agli impianti non superiori a 150.000 volts, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla vigilanza del sistema idrico sotterraneo, nonché la polizia delle acque, anche con riguardo all'applicazione del
regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici);
k) la gestione del demanio idrico d'interesse interregionale, sulla base degli accordi di programma e delle intese di cui all'articolo 91, comma 1, lettere j) e k);
l) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del Testo unico di cui al
R.D. 1775/1933 ;
2. La Provincia acquisisce il parere vincolante del Comitato tecnico provinciale dell'Autorità di bacino competente di cui al comma 1 su:
a) le autorizzazioni relative ad opere per le quali sono richieste deroghe all'applicazione delle norme tecniche stabilite dalla Commissione scientifica regionale per la difesa del suolo, all'atto della redazione del piano di bacino campione del torrente Bisagno;
b) le autorizzazioni per l'estrazione di ciottoli e ghiaia dall'alveo o altra forma di asportazione che comportino movimento di materiali che superano i 2000 metri cubi;
c) le autorizzazioni, nei casi consentiti, per coperture o sistemazioni di sponde con occupazione di alveo demaniale, che interessino un tratto di corso d'acqua della lunghezza superiore a metri 100 per torrenti con larghezza catastale media pari od inferiore a metri 20 e della lunghezza di cinque volte la larghezza media catastale per corsi d'acqua con tale larghezza maggiore di metri 20;
d) le autorizzazioni per la costruzione di argini, intesi come terrapieno a sezione generalmente trapezoidale che serve a contenere un corso d'acqua in piena, nonché le rettilineazioni e le nuove inalveazioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del
R.D. 523/1904 ;
e) l'opposizione validamente formulata in sede istruttoria per quanto riguarda le funzioni concernenti le piccole derivazioni di acque pubbliche e di linee elettriche di cui al comma 1, lettera j).
Art. 93.
(Competenze dei Comuni).
1. Sono di competenza dei Comuni:
a) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento, nonché quelle indicate dal piano di bacino;
b) gli interventi di manutenzione lungo i così d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale che non rientrino nelle competenze della Provincia e di concessionari, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 12 del Testo unico approvato con
R.D. 523/1904 e quanto diversamente previsto dai piani di bacino. In ogni caso, detti interventi, qualora ritenuti urgenti, sono disposti con ordinanza comunale;
Art. 94.
(Omissis).
Art. 95.
(Esercizio delle funzioni).
1. Le funzioni di cui agli articoli 93 e 94 sono esercitate nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Regione e dalle Province e dalla Autorità di bacino.
CAPO II
PIANI DI BACINO E OPERE IDRAULICHE
Art. 96.
(Omissis).
Art. 97.
(Omissis).
Art. 98.
(Opere idrauliche e interventi di difesa e manutenzione del territorio).
4. In presenza di opere, che incidono negativamente sul regolare deflusso dei corsi d’acqua e che possono produrre danni gravi ed estesi con il coinvolgimento di interessi pubblici e privati, individuate nell’ambito delle attività di polizia idraulica di cui al
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero nel caso di interventi necessari e propedeutici a opere di sistemazione idraulica di competenza regionale, qualora gli stessi non siano realizzati dai soggetti obbligati, la Regione, ai fini dell’eliminazione delle situazioni di pericolo accertate, laddove non di competenza degli altri soggetti pubblici e fatte salve le diverse discipline di settore, previa diffida, procede in danno dei soggetti stessi che sono solidalmente tenuti al rimborso delle spese sostenute. La Giunta regionale può definire disposizioni applicative della presente disposizione e criteri di priorità.
(116) Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 e successivamente così sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.
4 bis. Per le finalità di cui al comma 4 la Regione, con provvedimento della Giunta regionale, anticipa le risorse necessarie per l’esecuzione degli interventi in sostituzione e in danno dei soggetti obbligati provvedendo contestualmente alle necessarie azioni di recupero.
(117) Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21.
5. Le opere ed interventi aventi per scopo la sola difesa di beni dai corsi d'acqua di qualsiasi natura, nonché i lavori riguardanti fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata o comunque di un'opera oggetto di concessione sono realizzati a cura e spese del soggetto interessato.
Art. 99.
(Omissis)
Art. 100.
(Consorzi idraulici esistenti).
1. I consorzi idraulici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicano alla Provincia competente, ai fini di un riordino ai sensi delle norme in materia di difesa del suolo e per gli effetti della presente legge, gli estremi dell'atto costitutivo del Consorzio, nonché lo statuto.
2. Qualora il Consorzio, sia con i ritardi nell'esecuzione dei lavori, sia con l'inosservanza delle norme vigenti e del proprio statuto comprometta il fine per il quale è stato costituito, la Provincia provvede al suo scioglimento, disponendo ai sensi dell'articolo 9 l'effettuazione degli atti e degli interventi necessari, anche tramite un Commissario ad acta.
3. Qualora le opere idrauliche di cui al
R.D. 523/1904 ricadano nel territorio di Consorzi di bonifica, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere può provvedere il Consorzio di bonifica, previo parere favorevole della Provincia, su richiesta dei soggetti tenuti all'effettuazione degli stessi.
4. La programmazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 3 è effettuata in attuazione del piano di bacino.
Art. 101.
1. La Regione stabilisce, sentite le Province, i canoni di concessione relativi alle aree e pertinenze del demanio idrico, nonché all'utilizzo di acque pubbliche nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle normative statali, in sostituzione dell'ammontare fissato nelle stesse.
2. I canoni vengono stabiliti tenendo conto delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica, della qualità e quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate.
3. Al fine di favorire, promuovere e mantenere la presenza e lo sviluppo degli insediamenti abitativi nell'entroterra della regione, a garanzia di una corretta regimazione delle acque sul territorio a salvaguardia dal dissesto idrogeologico, sono previste esenzioni dal pagamento dei canoni nei casi di prelievi non superiori a 0,7 litri/secondo per l'uso igienico e potabile, per l'innaffiamento di orti e giardini inservienti direttamente ai titolari della concessione e alle loro famiglie, per l'abbeveraggio del bestiame e per ogni altro uso connesso agli stretti fabbisogni familiari, escluso ogni altro uso, anche parziale, per attività economica, imprenditoriale o commerciale da parte di utenza non servita da pubblico acquedotto, nonché per uso irriguo
(66) Comma così sostituito dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .
.
4. I canoni vengono aggiornati con cadenza triennale dalla Regione tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
5. I canoni sono introitati dalla Regione e destinati, almeno per il 55 per cento, al finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria, in attuazione dei programmi triennali di cui all’
articolo 42 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni. Con tali risorse le Province, in conformità ai criteri ed agli indirizzi stabiliti nel programma triennale, approvano annualmente il programma degli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla difesa del suolo. Gli interventi strutturali, di manutenzione straordinaria, nonché gli studi, i monitoraggi e le progettazioni finanziati a valere sugli introiti dei canoni eccedenti il fabbisogno manutentivo ordinario, sono individuati nel programma annuale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 43, comma 4, della l.r. 20/2006 (67) Comma già sostituito dall' art. 46 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20 e dall' art. 43 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , modificato dall' art. 27 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 , ulteriormente sostituito dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39, modificato dall' art. 29 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 22 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .
.
6. Le Province comunicano alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno gli introiti relativi all'anno precedente ai fini della perequazione nella programmazione dei finanziamenti in materia di difesa del suolo.
7. Ferme restando le competenze delle ASL in materia sanitaria, la Regione nell'ambito dei programmi annuali di finanziamento delle attività dell'ARPAL, prevede campagne di monitoraggio a campione delle acque potabili in riferimento agli utilizzi da parte di utenze di acque di antico uso.
Art. 101 bis.
1. I provvedimenti ed i regolamenti di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 91 devono essere conformi ai seguenti criteri:
a) è garantito il libero utilizzo per gli usi domestici, così come previsto dall'
articolo 93 del r.d. 1775/1933 , da parte del proprietario, del conduttore di un fondo o dei loro aventi causa, delle acque sotterranee, fra cui sono comprese le manifestazioni sorgentizie, senza che ciò comporti l'acquisizione di un diritto esclusivo;
b) fermi restando gli adempimenti a carico del Comune previsti dalla vigente legge relativi all'accertamento della potabilità delle acque e che l'utilizzo irriguo e quello per uso domestico, salvo quando quest'ultimo sia riferito alla ricerca di nuove fonti, non comportano nessun obbligo per l'utente, gli adempimenti connessi all'accertamento della potabilità delle acque destinate al consumo umano saranno svolti dalle ASL cui compete il giudizio sanitario di idoneità, concordano con ARPAL il programma di campionamento, e dovranno essere definiti da appositi atti che tengano conto:
1) della specificità del prelievo in relazione al suo utilizzo;
2) della quantità e della tipologia degli accertamenti in relazione alle finalità di cui al punto 1;
c) è promossa l'acquisizione da parte dei Comuni, nelle frazioni o nuclei abitati non serviti da pubblico acquedotto, su richiesta di coloro che utilizzano ad uso potabile acque di cui alla lettera a), delle reti esistenti;
d) sono previste semplificazioni procedurali in relazione alle concessioni di derivazioni d'acqua di lieve entità;
e) per le piccole derivazioni ad uso irriguo fino a due litri al secondo si procede mediante dichiarazioni sostitutive, per quanto concerne la quantità di acqua utilizzata, la destinazione colturale e l'estensione del suolo irrigato e l'indicazione della localizzazione delle prese d'acqua, allegando copia della cartina catastale;
f) per le piccole derivazioni ad uso irriguo superiori alle quantità di cui alla lettera e), la richiesta di concessione deve contenere la localizzazione della captazione su estratto catastale, il tipo di captazione, la quantità di acqua che si intende utilizzare, la superficie e l'ordinamento colturale dei terreni irrigabili. Deve essere fatta salva la possibilità di richiesta da parte della Provincia competente in relazione alle opere da realizzare, al bilancio idrico e del rischio idrogeologico della zona nella quale è situata la derivazione, di ulteriori integrazioni.
2. Ai fini di cui alla lettera c) del comma 1 i Comuni predispongono progetti di razionalizzazione e miglioramento che possono essere inseriti nei programmi di intervento dell'ambito territoriale ottimale competente per territorio.
Art. 101 ter
1. In alternativa alla procedura prevista dall’articolo 101 bis, comma 1, lettera b), e ai soli fini della definizione del procedimento di concessione di derivazione idrica per uso consumo umano e ferme restando le competenze previste dall’
articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e successive modificazioni e integrazioni, le ASL, su richiesta del richiedente la concessione, emettono il giudizio sanitario di idoneità dell’acqua sulla base delle risultanze degli esami analitici effettuati da parte di laboratori accreditati presso Accredia – l’Ente italiano di accreditamento, su incarico e a spese del richiedente la concessione, e altresì:
a) nel caso di procedimento per il rilascio di nuove concessioni, della dichiarazione di conformità dei luoghi e delle opere da realizzare alle prescrizioni di legge resa da tecnico iscritto all’albo dell’ordine o collegio professionale e a cura e spese del richiedente la concessione;
b) nel caso di procedimenti per il rilascio di concessione in sanatoria, di concessione preferenziale e di riconoscimento di antico diritto ai sensi del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modificazioni e integrazioni, della dichiarazione sullo stato di consistenza dei luoghi e delle opere resa da tecnico iscritto all’albo dell’ordine o collegio professionale e a cura e spese del richiedente la concessione.
2. Nel caso di enti gestori del servizio idrico integrato o di comuni le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere rilasciate da proprio personale avente le qualifiche professionali richieste.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le ASL definiscono gli adempimenti connessi all’accertamento della potabilità delle acque e indicano al richiedente il programma di campionamento con propri atti che tengano conto dei punti 1) e 2) dell’articolo 101 bis, comma 1, lettera b).
CAPO III
BILANCIO IDRICO
Art. 102.
(Bilancio idrico).
1. Il bilancio idrico assicura l'equilibrio tra la disponibilità delle risorse e i fabbisogni per usi diversi, nonché costituisce la base per la valutazione delle portate da prelevare dai corpi idrici superficiali e sotterranei ai sensi del
R.D. 1775/1933 , nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli i e 2 della
l. 36/1994 .
3. Il rilascio delle concessioni a derivare acqua, è subordinato alla verifica della compatibilità del prelievo con il bilancio idrico della risorsa, fatto comunque salvo il minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua, nonché nei termini stabiliti dall'
articolo 12 bis del R.D. 1775/1933 .
TITOLO IV
ENERGIA
Art. 103.
(Omissis)
Art. 104.
(Omissis)
Art. 104 bis.
1. Le iniziative di cui alla lettera c) dell'articolo 104 devono consentire di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente superiori a quelli previsti dalle vigenti norme e sono dirette a:
a) incentivare la produzione e l'uso razionale di energia prodotta da finti rinnovabili e assimilate così come definite dall'
art. 1 comma 3 della l.r. 10/1991 e diffondere le conoscenze acquisite;
b) promuovere attività volte al contenimento e risparmio energetici.
2. I progetti inerenti le iniziative di cui al comma 1 devono illustrare, in termini di fattibilità tecnica e finanziaria, la reddittività e i benefici derivanti dalla realizzazione delle stesse e garantire la fase gestionale successiva alla realizzazione.
3. Per la promozione, l'istruttoria ed il monitoraggio degli interventi la Regione si avvale dell'"Agenzia regionale per l'energia della Liguria" con oneri a carico dei fondi di cui all'articolo 113, comma 3.
Art. 104 ter.
Art. 105.
(Omissis)
Art. 106.
(Omissis)
Art. 107.
(Omissis)
Art. 108.
(Omissis)
Art. 109.
(Omissis)
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 110.
(Decorrenza dell'esercizio delle funzioni della Regione).
1. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate, nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento. ferma restando la potestà della Regione di provvedere con legge di organizzazione e di spesa.
2. La decorrenza dell'esercizio delle nuove funzioni regionali conferite dal
d.lgs. 112/1998 è conseguente all'effettivo trasferimento dei beni, delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali e, con riferimento alle funzioni di cui al Capo VII Titolo II, alla stipula dell'accordo di programma previsto dall'
articolo 72 del d.lgs. 112/1998 .
3. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'
articolo 7 della l. 59/1997 . I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.
4. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, sono allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli alla formalizzazione dei relativi trasferimenti.
5. La Regione provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al riordino delle normative di cui al Titolo II, Capo VIII, e al Titolo III.
Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei servizi.
Art. 110 bis.
1. I Comuni che sul proprio territorio abbiano in corso cantieri per l'attuazione di opere idrauliche, il cui finanziamento sia già interamente disponibile, deliberato ed impegnato, debitamente assentite dall'Ente competente in materia idraulica, atte a condurre il livello di rischio finale di un comparto alle previsioni del Piano di bacino ivi vigente, possono in tale zona, previo parere favorevole dei competenti uffici regionali, rilasciare concessioni edilizie, comunque congruenti con gli strumenti urbanistici. Il rilascio del certificato di abitabilità e/o di agibilità della nuova struttura edilizia sarà vincolato all'acquisizione, da parte dell'amministrazione comunale, del verbale di collaudo attestante il completamento delle opere idrauliche su menzionate.
(113) Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.
Art. 111.
(Risorse finanziarie e strumentali).
1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'
articolo 7 della l. 59/1997 che individuano i beni e le risorse statali, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli Enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite.
2. I criteri di riparto tra gli Enti locali delle risorse finanziarie e strumentali sono stabiliti con provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti statali di cui al comma 1.
Art. 112.
1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali dalla legge coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi delle risorse di cui all'articolo 111.
Art. 112 bis.
1. Gli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono tenuti, ai sensi della
l. 689/1981 , anche all'adozione dei provvedimenti accessori quali l'intimazione della cessazione dell'attività sanzionata e il sequestro.
2. Nei casi in cui la legge regionale demanda l'applicazione di sanzioni amministrative all'ARPAL, le funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta sono esercitate dal Direttore Generale dell'ARPAL.
Art. 113.
(Norma finanziaria).
(Omissis).
5bis. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 bis dell’articolo 98 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione 2020-2022:
esercizio 2020
stato di previsione dell’entrata
- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”;
stato di previsione della spesa
- iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 1 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
Art. 114.
(Norme transitorie).
1. Le autorizzazioni regionali, già rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 (attuazione delle
direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n.
76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n.
78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) per attività di raccolta e trasporto di rifiuti ai soggetti che hanno presentato nei termini prescritti domanda di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, mantengono validità fino alla data di iscrizione al predetto Albo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano la gestione dei rifiuti solidi urbani dell'ambito mediante la stipula di una convenzione ai sensi dell'
articolo 24 della l. 142/1990 , ovvero la costituzione di un consorzio ai sensi dell'articolo 25 della citata legge.
3. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni statali che fissano i requisiti tecnici degli impianti non a ridotto inquinamento atmosferico, la Giunta regionale emana indirizzi tecnici volti a rendere omogeneo l'esercizio delle funzioni autorizzative in materia di inquinamento atmosferico.
5. La Provincia conclude le istruttorie relative a domande già inoltrate ai sensi degli articoli 6, 12 o 15 del
d.P.R. 203/1988 , dell'articolo 4 bis e 11 della
legge regionale 7 luglio 1994 n. 35 (nuove forme in materia di inquinamento atmosferico e rete di rilevamento della qualità dell'aria) e successive modificazioni e alla stessa pervenute entro la data di entrata in vigore della legge.
6. Il Comune, al quale la Provincia trasmette, in relazione all'assetto delle nuove competenze, il provvedimento autorizzativo riferentesi alle pratiche di cui al comma 5 nonchè di quelle già concluse prima dell'entrata in vigore della legge, provvede ad ogni successivo adempimento.
7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge Regione, Provincia e Comune di Genova, con gli altri Enti locali aderenti, provvedono a determinare l'assetto giuridico del Crea nelle forme previste dalla
l. 142/1990 . Fino alla predetta determinazione le strutture del Crea sono quelle previste dall'accordo di programma sottoscritto da Regione, Provincia e Comune di Genova.
8. L'Agenda 21 regionale è approvata entro un anno dalla entrata in vigore della legge. Fino alla sua approvazione il provvedimento di cui all'articolo 13 è adottato sulla base dei criteri individuati dai piani regionali in vigore e dal PTTA.
10. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge i Comuni costituiscono gli ATO di cui all'articolo 26. A tal fine la Provincia convoca, nel termine di un mese dall'entrata in vigore della legge, la conferenza dei Comuni.
11. Le competenze di cui all'articolo 93, comma 1, lettera b), decorrono dall'approvazione dei singoli piani di bacino stralcio.
11 septies. Il gestore di elettrodotti, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Provincia il primo piano di sviluppo reti di cui all'articolo 72 duodecies e invia alla Provincia e all'ARPAL:
a) l'elenco di tutte le linee elettriche di tensione superiore a 100 kV e di tutte le linee dorsali a media tensione con l'indicazione dei Comuni interessati dal loro tracciato;
11 decies. Entro il 31 dicembre 2015 la Giunta regionale emana il regolamento attuativo delle procedure per il rilascio delle concessioni relative alle derivazioni di acque pubbliche e di riordino della materia, prevedendo le semplificazioni procedurali di cui all’articolo 101 bis, comma 1, lettera d), anche in relazione alle acque destinate al consumo umano. Per le piccole derivazioni ad uso irriguo, sino all'adozione di tale regolamento, si applicano direttamente le disposizioni di cui all'
articolo 101 bis, comma 1, lettere e) ed f) .
(89) Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n.2 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1. Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015.
Art. 115.
(Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
f) legge regionale 11 settembre 1992 n. 28 (interventi finanziari nei settori delle acque e del suolo in anticipazione del progetto ambiente e modifica delle procedure per la concessione dei contributi);
n) il Titolo V della delibera legislativa "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, di competenza della Regione o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati e modifiche alle leggi regionali 27 dicembre 1994 n. 66 e 13 maggio 1996 n. 21 ";