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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 giugno 1999, n. 18

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

Bollettino Ufficiale n. 10 del 14 luglio 1999

TITOLO II
DISCIPLINA DELL'AMBIENTE
CAPO I
PROGRAMMI E COMPETENZE GENERALI
Art. 9.
(Oggetto e finalità).
1. Il presente titolo, in attuazione delle direttive comunitarie e delle normative nazionali, disciplina le funzioni e le competenze amministrative della Regione e degli Enti locali in materia di ambiente, che sono volte in particolare a:
a) tutelare e valorizzare l'ambiente, salvaguardando singolarmente e nel loro insieme le componenti naturali e biologiche in relazione allo sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti civili e delle infrastrutture;
b) attuare azioni integrate, preventive, di controllo e di correzione, prioritariamente alla fonte, dei danni all'ambiente coerenti con il principio "chi inquina paga";
c) promuovere l'informazione, l'educazione e la formazione ambientale;
d) favorire la partecipazione dei soggetti privati singoli o associati alla formazione dei piani ed al controllo degli interventi conseguenti.
Art. 10.
(Compiti generali di rilievo regionale).
1. Sono di competenza della Regione:
a) la concertazione con lo Stato degli indirizzi generali in materia ambientale e la determinazione degli obiettivi di qualità e sicurezza e con l'Unione Europea in relazione alla attuazione delle politiche comunitarie di settore;
b) la formazione e l'approvazione dell'Agenda 21 regionale e il coordinamento della sua attuazione;
c) la valutazione di impatto ambientale e le procedure connesse non riservate allo Stato;
d) la relazione generale sullo stato dell'ambiente e la divulgazione dei dati in conformità ai principi di cui al Sito esternodecreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 39 (attuazione della Sito esternodirettiva 90/313 concernente la libertà di accesso in materia di ambiente) nei limiti di quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 69, comma 1, lettera c) del d.lgs. 112/1998 ;
e) l'approvazione di piani e programmi di intervento di regia regionale con la ripartizione delle risorse assegnate;
f) la promozione della caratterizzazione naturalistica delle scelte progettuali, tecnologiche e di ingegneria del territorio e dell'ambiente, nonché la promozione di tecnologie pulite;
g) la promozione e il coordinamento dell'educazione, formazione e informazione ambientale;
h) l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e delle misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio, nonché gli indirizzi per il ripristino ambientale;
i) i provvedimenti di urgenza ai fini di prevenzione del danno ambientale.
2. La Regione svolge anche attività connesse alla protezione dell'ambiente marino e costiero nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Regione:
a) si avvale dell'ARPAL, ai sensi dell'articolo 6, quale supporto tecnico, cui affidare incarichi per l'effettuazione di ricerche, predisposizione o istruttoria di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica ambientale anche sotto il profilo energetico;
b) può affidare incarichi alla FILSE conformemente alle finalità della stessa.
4. Al fine di coinvolgere le categorie interessate alle tematiche ambientali nelle azioni conseguenti alle linee guida della pianificazione ambientale, la Regione utilizza strumenti e procedure di concertazione.
Art. 11.
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, di cui all’Sito esternoarticolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che definisce il quadro di riferimento per le politiche regionali nonché per le valutazioni ambientali, in attuazione del principio di sviluppo sostenibile.
2. La strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in coerenza con la strategia nazionale e con i principi dell’Agenda ONU 2030:
a) armonizza le politiche regionali dei diversi settori verso lo sviluppo sostenibile attraverso i metodi dell’interdisciplinarietà e della partecipazione;
b) raccoglie gli obiettivi e le strategie di sviluppo della Regione e li orienta al fine di dare attuazione ai principi dello sviluppo sostenibile, attraverso la definizione di indirizzi e di strumenti operativi;
c) promuove i principi dello sviluppo sostenibile all’interno della Regione e presso gli enti locali e ne coordina l’applicazione;
d) individua gli obiettivi di sostenibilità da raggiungere sulla base di specifici indicatori di riferimento e di verifica e ne indica gli strumenti attuativi.
3. Ai fini dell’approvazione e dell’aggiornamento della Strategia di cui al comma 1 la Giunta regionale dispone l’avvio della fase di consultazione, previa pubblicazione dell’avviso della procedura nel sito istituzionale regionale per un periodo di quarantacinque giorni, durante il quale chiunque può presentare osservazioni.
Art. 12.
(Procedura di approvazione e aggiornamento dei piani regionali ambientali).(129)

Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

(Omissis)
Art. 13.
(Programma annuale degli interventi).
1. La Giunta regionale sulla base delle linee guida, strategie, priorità e criteri indicati nell'Agenda 21, ove del caso integrati con predefiniti requisiti di ammissibilità, e della valutazione delle risorse comunitarie, statali, regionali, tariffarie e locali disponibili definisce, mediante procedure concertative, il programma annuale degli interventi e le modalità di finanziamento.
2. La Giunta regionale in caso di inerzia nella realizzazione degli interventi inseriti nel programma da parte dei soggetti attuatori, può disporre, previa diffida, la revoca anche parziale del contributo concesso ovvero intervenire in via sostitutiva con nomina di un commissario ad acta.
3. Qualora l'attuazione del programma richieda l'intervento coordinato con lo Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede rispettivamente con intesa, accordo di programma o convenzione, su iniziativa dell'Ente competente all'attuazione dell'intervento.
Art. 14.
(Aree ad elevato rischio di crisi ambientale).
1. La Giunta regionale, sentiti gli Enti locali interessati, sulla base dei criteri indicati nell'Agenda 21, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportino rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.
2. I Comuni interessati o le Province, in caso di aree ricadenti in più Comuni, propongono un piano di risanamento che è approvato dalla Giunta regionale.
3. Il Piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone, tra l'altro, le misure dirette:
a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti e apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;
b) a vigilare sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.
4. L'approvazione del piano comporta la dichiarazione di urgenza e pubblica utilità di tutti gli interventi nello stesso previsti.
5. Unitamente al piano di risanamento viene predisposto il piano finanziario nel quale vengono indicate le risorse pubbliche e private, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure per l'attuazione.
Art. 15.
(Omissis)
Art. 16.
(Accesso alle informazioni in materia di ambiente).
1. Le Autorità pubbliche rendono disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse, con i limiti indicati dall'Sito esternoarticolo 4 del d.lgs. 39/1997 relativi a:
a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale;
b) l'ordine e la sicurezza pubblici;
c) le questioni che sono in discussione, sotto inchiesta, ivi comprese le inchieste disciplinari, o oggetto di un'azione investigativa preliminare;
d) la riservatezza commerciale e industriale, ivi compresa la proprietà intellettuale;
e) la riservatezza dei dati o schedari personali;
f) il materiale fornito da terzi senza che questi siano giuridicamente tenuti a fornirlo.
2. In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto sopra citato si intende per:
a) informazioni relative all'ambiente: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelare, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente;
b) Autorità pubbliche: tutte le Amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le Aziende autonome, gli Enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, con l'eccezione degli organi che esercitano competenze giurisdizionali o legislative.
3. I dati di che trattasi sono messi a disposizione con le modalità indicate dal Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992 n. 352 (regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dalla legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, per quanto riguarda l'accesso alle informazioni in possesso della Regione e dai rispettivi regolamenti per quanto riguarda gli Enti locali.
Art. 17.
(Informazione ed educazione ambientale).
1. La Regione realizza e promuove attività di informazione, comunicazione ed educazione su temi di carattere ambientale relativi al proprio territorio.
2. Tali attività in particolare riguardano:
a) redazione e diffusione, anche in collaborazione con altri Enti competenti in materia, di pubblicazioni inerenti lo stato dell'ambiente ligure;
b) partecipazione ad iniziative editoriali aventi la finalità di contribuire a diffondere la conoscenza di tematiche ambientali;
c) diffusione di informazioni e dati attraverso i mass-media;
d) organizzazione e partecipazione a convegni od altre iniziative a carattere divulgativo su tematiche riguardanti l'ambiente;
e) formazione all'educazione ambientale rivolta ad insegnanti scolastici;
f) promozione della individuazione di figure professionali in campo ambientale.
Art. 18.
(Centro regionale di educazione ambientale).
CAPO II
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Artt. 19. - 20.
(Omissis)
CAPO III
GESTIONE RIFIUTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 21.
(Principi generali).
1. Le attività, i procedimenti, i metodi di smaltimento e di recupero dei rifiuti sono disciplinati secondo gli obiettivi e le finalità di cui al Sito esternod.lgs. 22/1997 : essi, in ogni caso, non devono costituire pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente.
2. Lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti ed è effettuato in impianti realizzati e adeguati secondo la migliore tecnologia.
3. Il sistema di gestione integrata dei rifiuti tende a:
a) privilegiare la raccolta differenziata, la selezione, il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio con priorità per il recupero della materia;
b) prevedere che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti avvenga in impianti idonei vicini al luogo di produzione;
c) rispondere a criteri di efficienza, efficacia e contenimento dei costi nel rispetto delle scelte che offrano le migliori garanzie di tutela ambientale;
d) ridurre la produzione e pericolosità dei rifiuti anche mediante:
1) l'utilizzo di strumenti di comunicazione, informazione ed educazione ambientale;
2) l'incentivo all'introduzione di processi produttivi e di confezioni a minor produzione di rifiuti.
Art. 22.
(Casi particolari).
1. In conformità alle disposizioni dell'Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 22/1997 sono esclusi dal campo di applicazione del presente Capo:
a) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
b) la gestione degli scarti di origine animale già regolamentati dal Sito esternodecreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 (attuazione della Sito esternodirettiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990 , che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la Sito esternodirettiva 90/425/CEE ).
2. Rientrano nella definizione di cui al comma 1, lettera a) i rifiuti derivanti dalle attività di lavorazione primaria dei materiali di cava quali frantumazione, taglio e lavaggio, disciplinati ai sensi della legge regionale 10 aprile 1979 n. 12 (norme sulla disciplina di cave e torbiere) e della legge regionale 30 dicembre 1993 n. 63 (disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio dell'attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 10 aprile 1979 n. 12 .).
3. Non sono esclusi dall'applicazione del presente Titolo i rifiuti derivanti dalle attività di lavorazioni successive dei materiali di cava.
4. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata presso le strutture sanitarie pubbliche o private e gli studi medici che li hanno prodotti non è soggetta all'approvazione ed autorizzazione di cui agli articoli 27 e 28 del Sito esternod.lgs. 22/1997 .
5. Limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi sono esonerati dagli obblighi di cui all'Sito esternoarticolo 11, comma 2 del d.lgs. 22/1997 gli imprenditori agricoli di cui all'Sito esternoarticolo 2135 del codice civile .
Art. 23.
(Competenze della Regione).
1. Sono di competenza della Regione ferme restando le disposizioni di cuiall'Sito esternoarticolo 19 del d.lgs. 22/1997 :
a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 29;
b) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l'attività di controllo;
c) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all'articolo 43 della presente legge e all'Sito esternoarticolo 13 del d.lgs. 22/1997 ;
d) l'elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di rilevamenti effettuati negli ambiti;
e) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani e assimilati, incrementando il mercato di riutilizzo dei materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore;
f) l'incentivazione dei processi di smaltimento e recupero tecnologicamente avanzati mediante lo sviluppo di tecnologie innovative.
Art. 24.
(Competenze delle Province).
1. Sono di competenza delle Province ferme restando le disposizioni di cui all'Sito esternoarticolo 20 del d.lgs. 22/1997 :
a) l'approvazione di piani di gestione dei rifiuti a livello provinciale;
b) le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
c) le funzioni amministrative relative alla approvazione dei progetti e autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 del Sito esternod.lgs. 22/1997 ;
d) le funzioni di vigilanza per l'attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti e il subentro nell'adozione dei provvedimenti di competenza dei Comuni in caso di inerzia di questi ultimi;
e) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza ai sensi dell'Sito esternoarticolo 13 del d.lgs. 22/1997 ;
f) tutte le ulteriori funzioni amministrative e di controllo attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta degli oli usati e di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento proveniente da sostanze pericolose, di impianti, apparecchi e fluidi che contengono policlorobifenili e policlorotrifenili ivi compreso il censimento previsto dall' Sito esternoarticolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 216 (attuazione della Sito esternodirettiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica PCB/PCT della Sito esternodirettiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183 ) non espressamente attribuite ai Comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate dal presente Titolo alla Regione, ivi comprese quelle di cui all'Sito esternoarticolo 39 del d.lgs. 22/1997 .
2. La Provincia invia alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione nella quale è indicato lo stato di attuazione del piano provinciale e le autorizzazioni rilasciate, anche dai Comuni, per l'attuazione dello stesso.
Art. 25.
(Competenze dei Comuni).
1. Sono di competenza dei Comuni:
a) la gestione, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani, nonché dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente legge;
b) le funzioni amministrative relative alla approvazione ed autorizzazione degli impianti che non rientrino nell'articolo 24, comma 1, lettera c);
c) le funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 21 del d.lgs. 22/1997 ;
Art. 26.
(Ambiti territoriali ottimali).
1. Gli ambiti territoriali ottimali (ATO) per l'organizzazione della gestione dei rifiuti corrispondono al territorio delle Province.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono prevedere nel piano di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), gestioni anche a livello subprovinciale purché, anche in tali ambiti, sia superata la frammentazione della gestione.
3. Il piano regionale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) o la definizione di accordi fra Province possono prevedere un sistema integrato fra ambiti o zone di ambiti diversi che corrisponda a criteri di salvaguardia ambientale e più efficace ed economica gestione dei rifiuti solidi urbani.
Art. 27.
(Costituzione degli ATO).
1. I Comuni di ciascun ATO organizzano la gestione dei rifiuti solidi urbani dell'ambito, mediante le forme associative di cui alla Sito esternolegge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e successive modificazioni.
2. A tal fine la Provincia convoca una conferenza dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento dopo aver predisposto gli schemi costitutivi delle forme associative di cui al comma 1, con la relativa carta dei servizi.
3. La Provincia ratifica la forma di collaborazione sulla base del pronunciamento di tanti Comuni che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato, calcolati sulla base dell'ultimo censimento, e la metà più uno dei Comuni dell'ambito.
4. Qualora la forma di cooperazione scelta sia il consorzio la Provincia provvede a:
a) inviare lo statuto e la convenzione per l'approvazione agli Enti che costituiscono il consorzio ed a esercitare il potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 47, in caso di inadempimento nel termine di novanta giorni dall'invio dello statuto;
b) convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi del consorzio;
c) assicurare con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento del consorzio.
5. Qualora la forma di cooperazione scelta sia la convenzione la Provincia:
a) acquisisce il ruolo di Ente incaricato del coordinamento e convoca la conferenza dei servizi per la stipula della convenzione;
b) approva lo schema tipo della convenzione, completo del contratto di servizio tipo con allegata carta dei servizi;
c) provvede in via sostitutiva nel caso di inadempienza nel termine di novanta giorni dall'invio dello schema tipo di convenzione.
6. Nelle altre forme associative si applicano le pertinenti disposizioni di legge.
7. La rappresentanza dei Comuni all'interno dell'organizzazione dell'ATO è determinata dallo statuto o dalla convenzione e, in quest'ultimo caso le decisioni sono assunte secondo gli indirizzi fissati dalla Provincia nelle attività di coordinamento di cui al comma 5.
Art. 28.
(Competenze degli ATO).
1. Le competenze degli ATO in merito all'attuazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sono concordate tra i Comuni e stabilite nei piani stessi.
SEZIONE II
CONTENUTI E PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE E DI APPROVAZIONE DEGLI IMPIANTI
Art. 29.
(Piano regionale di gestione dei rifiuti).
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del Sito esternod.lgs. 22/1997 , indica:
a) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire e le possibilità di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti e delle attività necessari per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti;
c) i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione, da parte delle Province, degli impianti di cui alla lettera b);
d) i criteri per l'individuazione delle aree e degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti unitamente alle condizioni ed ai criteri tecnici in base al quali gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
e) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
f) le iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantità, i volumi e la pericolosità dei rifiuti, favorire il recupero dei rifiuti di materiali ed energia, a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti anche tramite la riorganizzazione dei servizi;
g) i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
h) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
i) le analisi di sostenibilità delle scelte di gestione dei rifiuti;
j) i piani di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
Art. 30.
(Procedure di approvazione del piano regionale).
1. Il piano regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta con le procedure di cui all'articolo 12.
2. Il piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale, acquista efficacia dalla data di pubblicazione ed ha una durata di dieci anni.
3. Gli stralci funzionali e tematici, le modifiche e gli aggiornamenti al piano sono approvati dal Consiglio regionale sentite le Province e i Comuni interessati, qualora non si siano espressi in sede di accordo di programma.
Art. 31.
(Effetti del piano regionale).
1. I contenuti del piano regionale assumono efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dal presente Capo.
2. Il piano costituisce specificazione settoriale dell'Agenda 21.
3. Le indicazioni del piano concorrono a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti.
Art. 32.
(Omissis).
Art. 33.
(Omissis).
Art. 33 bis.
(Efficacia dello schema di piano provinciale adottato). (8)

Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 13 febbraio 2002, n. 8 .

1. Per far fronte alle necessità relative alla gestione dei rifiuti solidi urbani nel periodo transitorio necessario all'attuazione delle previsioni del piano provinciale, la Provincia può approvare progetti relativi ad ampliamenti o modifiche di impianti esistenti ovvero a nuovi impianti, individuando contestualmente i relativi siti, purché impianti e siti siano previsti nello schema di piano adottato ai sensi dell'articolo 33.
2. La previsione relativa agli impianti di cui al comma 1 deve essere coerente con le scelte di pianificazione provinciale definitive per l'ambito di riferimento e, in ogni caso, qualora si tratti di ampliamento di impianti di smaltimento esistenti, non può consentire le operazioni di gestione dei rifiuti per un periodo superiore a quattro anni dalla data di adozione dello schema di piano.
Art. 34.
(Procedure di approvazione e autorizzazione degli impianti di interesse provinciale).(102)

Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12.

(Omissis)
Art. 35.
(Varianti agli impianti già autorizzati).
1. Le procedure autorizzative previste per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti si applicano anche per le varianti sostanziali in corso di esercizio agli impianti autorizzati con tali modalità. (99)

Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12.

2. Non sono varianti sostanziali quelle che sono motivate da esigenze tecnico-funzionali e non comportano variazioni ed incrementi superiori al 10 per cento dei parametri tecnici del progetto approvato, quali la quantità e tipologia dei rifiuti indicati nell'atto di approvazione, l'ubicazione, l'ingombro volumetrico e estensivo dell'area interessata, l'introduzione di processi di separazione meccanica dei rifiuti, con esclusione dell'incremento degli eventuali limiti quali-quantitativi fissati agli inquinanti.
3. Le variazioni di cui al comma 2 sono soggette alla previa comunicazione alla Provincia ed al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del Comune competente ove necessaria. L'avvio degli interventi può avvenire decorsi quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione.
4. Qualora la Provincia accerti che le modifiche proposte non rientrino fra quelle di cui al comma 2, dispone, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, con provvedimento motivato che trattasi di modificazioni sostanziali e comunica l'avvio del procedimento autorizzativo di cui al comma 1. (100)

Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12.

5. La Provincia definisce gli allegati che debbono essere presentati unitamente alla comunicazione di cui al comma 3.
SEZIONE III
DISPOSIZIONI ED AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI
Art. 36.
(Disposizioni per la riduzione dei rifiuti).
1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione definisce le opportune intese con Province, Comuni, Enti pubblici e operatori privati della produzione e della distribuzione, singoli o associati.
2. La Regione, le Province ed i Comuni, gli Enti, Istituti, Aziende o Amministrazioni soggette a vigilanza dei suddetti enti, devono fare uso, per le proprie necessità, di carta e cartoni prodotti utilizzando integralmente o prevalentemente residui recuperabili, in misura comunque non inferiore al 40 per cento entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e non inferiore al 60 per cento entro due anni. I medesimi soggetti hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone.
3. I soggetti di cui al comma 2 devono preferibilmente provvedere ad avviare alla rigenerazione le cartucce di inchiostro, i toner per fotocopiatrici e stampanti, i nastri per macchine da scrivere ovvero in alternativa alla loro raccolta differenziata.
4. Nei capitolati per gli appalti di opere, forniture e servizi adottati da soggetti di cui al comma 2 ovvero da essi finanziati, devono essere previsti l'impiego di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti individuati dalle normative statali o da regolamenti regionali in materia ed i relativi criteri qualitativi e quantitativi.
5. Nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta dei rifiuti, in particolare per quelli derivanti dalla raccolta differenziata, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti ed ai nuovi insediamenti previsti.
6. Il soggetto che intende realizzare un'opera comportante la produzione di quantità di rifiuti speciali inerti superiori a cinquantamila metri cubi deve fornire prova della loro destinazione finale. In carenza di tali indicazioni non può essere rilasciato il prescritto titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico-edilizio.
Art. 37.
1. Sono sottoposti a garanzie finanziarie gli impianti e le attività di gestione di rifiuti autorizzati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, nonchè gli impianti di auto smaltimento e recupero dei rifiuti, soggetti alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216 del medesimo decreto legislativo.
2. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione e la quantificazione della garanzia prevedendone riduzioni relativamente agli impianti per i quali sono attivate procedure di certificazione ambientale. Le riduzioni operano a certificazione avvenuta.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 è assunto facendo riferimento ai costi di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e ripristino dell'area, ai costi per la gestione di postchiusura dell'impianto, nonché al danno derivante per gli enti locali dall'interruzione delle attività nel caso in cui l'impianto sia destinato allo smaltimento o al recupero di rifiuti solidi urbani.
Art. 38.
(Attività sperimentali).
1. Gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo dello smaltimento e del recupero dei rifiuti non sono oggetto di pianificazione.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia alle condizioni di cui all'Sito esternoarticolo 29 del d.lgs. 22/1997 integrate dalle seguenti:
a) indicazione dei criteri e delle modalità di controllo da parte dell'ARPAL, i cui costi sono a carico del soggetto proponente la sperimentazione;
b) indicazione delle attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto proponente.
Art. 39.
(Attività e progetti da finanziarie).
1. Nell'ambito e con le modalità del programma di cui all'articolo 12, sono finanziabili in relazione alla gestione dei rifiuti:
a) le strutture per la raccolta differenziata e gli impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani, nonché i progetti di incremento della raccolta differenziata;
b) l'introduzione di tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione di rifiuti;
c) le forme comuni di raccolta e di autosmaltimento degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita;
d) gli interventi per il trattamento e recupero di rifiuti provenienti dalla demolizione e costruzione;
e) ogni altra azione, progetto o intervento individuato nel piano regionale di gestione dei rifiuti.
2. Le priorità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, sono stabilite in funzione della qualità ed efficacia dei progetti volti alla riduzione dei rifiuti e all'incremento della raccolta differenziata.
Art. 40.
(Onere di servizio).
1. La Giunta regionale individua:
a) la tipologia degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti per i quali è dovuto un contributo annuale da parte dei gestori degli impianti al Comune ove tali impianti sono siti;
b) i criteri per la determinazione del contributo da commisurarsi alla quantità e qualità dei rifiuti movimentati, nonché alla tipologia dell'impianto. Il contributo può essere aggiornato ogni tre anni.
2. I relativi introiti sono destinati in via preferenziale dal Comune per interventi in campo ambientale.
Art. 41.
(Costi per il conferimento di rifiuti urbani agli impianti di recupero e di smaltimento).
1. La determinazione dei costi di conferimento, per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti solidi urbani, costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto.
2. I costi sono determinati sulla base di un piano economico finanziario fornito dal proponente in relazione:
a) alle spese di investimento dell'impianto;
b) alle spese per la gestione operativa distinte fra costi del personale e quelle relative ai mezzi d'opera utilizzati;
c) alle spese generali e tecniche;
d) alle spese per il ripristino ambientale, con riferimento alle discariche, e per la cura delle medesime a coltivazione ultimata.
3. I costi sono aggiornati ogni tre anni in funzione dell'andamento del costo della vita, calcolato sulla base dell'Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati determinato a cura dell'ISTAT.
Art. 42.
(Esclusioni).
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'Sito esternoarticolo 7 del d.lgs. 22/1997 , ai fini dell'applicazione della presente legge non rientrano tra i materiali di scavo costituenti rifiuto speciale le terre di scavo non pericolose destinate ad operazioni di recupero.
SEZIONE IV
PROCEDURE STRAORDINARIE DI SMALTIMENTO E POTERI SOSTITUTIVI
Art. 43.
(Competenze in merito alle ordinanze contingibili e urgenti).
1. Sono competenti per le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'Sito esternoarticolo 13 del d.lgs. 22/1997 :
a) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l'ambito del territorio comunale;
b) il Presidente della Provincia quando il Comune si trovi nell'impossibilità di provvedere con proprie ordinanze ai sensi della lettera a) avendo reiterato il provvedimento per due volte ovvero quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi più Comuni all'interno della Provincia;
c) il Presidente della Giunta regionale nei casi di cui all'Sito esternoarticolo 13, comma 4, del d.lgs. 22/1997 .
Art. 44.
(Omissis)
Art. 45.
(Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia).
1. Negli impianti localizzati nel territorio regionale, lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre Regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Liguria, la Provincia ligure e le altre Regioni interessate, previo parere obbligatorio del Comune sede dell'impianto. Con le stesse modalità può essere richiesto e consentito lo smaltimento in impianti localizzati in altre Regioni dei rifiuti urbani e di materiali di risulta delle lavorazioni degli stessi prodotti nel territorio regionale ligure.
2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all' Sito esternoarticolo 22 della legge 9 gennaio 1991 n. 9 (norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e successive modificazioni, sono inseriti nei piani provinciali di gestione dei rifiuti, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale. Qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 31 e 33 del Sito esternod.lgs. 22/1997 , possono essere siglati accordi di programma ai sensi dell'Sito esternoarticolo 22, comma 11 del d.lgs. stesso , a cui partecipano anche la Provincia ed i Comuni interessati. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale degli accordi determina la modifica dei piani provinciali.
Art. 46.
(Trasporto transfrontaliero di rifiuti).
1. Chi svolge attività di esportazione transfrontaliera di rifiuti comprese nel campo di applicazione del Sito esternoregolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 e successive modificazioni, rivolge istanza alla Provincia nella quale è ubicato il soggetto che produce il rifiuto ovvero il detentore del rifiuto medesimo.
2. Chi svolge attività di importazione transfrontaliera di rifiuti nel territorio ligure comprese nel campo di applicazione del Sito esternoregolamento (CEE) n. 259/93 e successive modificazioni, fa pervenire il modulo di notifica di cui al citato regolamento alla Provincia in cui ha sede l'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti.
3. La Provincia, in attuazione alle disposizioni del Sito esternodecreto del Ministero dell'Ambiente 3 settembre 1998 n. 370 (Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti), in qualità di Autorità competente di spedizione, verifica la corrispondenza della garanzia prestata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Sito esternoD.M. ambiente 370/1998 agli schemi contrattuali e agli importi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 dello stesso decreto ministeriale e svolge le relative attività di sorveglianza tramite l'ARPAL.
4. I diritti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2 del Sito esternoD.M. ambiente 370/1998 sono corrisposti alla Provincia e vengono attribuiti in parte all'ARPAL per lo svolgimento delle attività di sorveglianza di cui al comma precedente, in base ad un criterio stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
5. La comunicazione in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'Sito esternoarticolo 10, comma 3, lettera b) del d.lgs. 22/1997 deve essere effettuata alla Provincia territorialmente competente.
Art. 47.
(Vigilanza e poteri sostitutivi).
1. La Regione vigila che, l'approvazione dei piani provinciali avvenga nei tempi e nei modi della presente legge ed in conformità ai contenuti del piano regionale di cui all'articolo 29.
2. La Provincia vigila che la costituzione degli ATO e la realizzazione degli interventi da parte degli stessi, nonché la gestione avvengano nei modi, nei tempi e secondo i contenuti della presente legge, del piano regionale di cui all'articolo 29 e del piano provinciale di cui all'articolo 32.
3. La Provincia, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni, nominando un Commissario ad acta al fine dello svolgimento delle funzioni che non siano state adempiute secondo i tempi e le modalità di cui al comma 2.
4. Il Presidente della Giunta regionale, decorso inutilmente il termine per l'approvazione del piano provinciale, previa diffida ad adempiere, può:
a) nominare un Commissario ad acta che svolge le funzioni oggetto dell'inadempienza;
b) provvedere, tramite un Commissario ad acta, in caso di documentata emergenza, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, che si esprime nella prima seduta utile successiva alla richiesta, anche alla attuazione degli interventi necessari. In tale caso, gli atti del Presidente della Giunta regionale sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nulla osta, ove occorrenti.
5. Le spese per l'espropriazione dei siti, la realizzazione e la gestione dell'impianto e di ogni atto necessario per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 4, lettera b), sono a carico dei Comuni in relazione ai quali il provvedimento viene assunto. Le spese per l'espropriazione e la realizzazione sono versate dai Comuni prima dell'inizio dei lavori.
SEZIONE V
SANZIONI
Art. 48.
(Mancato raggiungimento delle quote di raccolta differenziata) (11)

Articolo abrogato dall' art. 19 della L.R. 3 luglio 2007, n. 23 .

(Omissis)
Art. 49.
(Accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di gestione dei rifiuti).
1. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni ai divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2; 43 comma 2; 44 comma 1 e 46 commi 1 e 2 del Sito esternod.lgs. 22/1997 , nonché delle violazioni agli eventuali divieti contenuti nei regolamenti comunali di cui all'Sito esternoarticolo 21 del d.lgs. 22/1997 provvedono, oltreché i soggetti indicati dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) i dipendenti appositamente incaricati dall'azienda speciale ovvero a capitale pubblico costituita ai sensi della Sito esternol. 142/1990 esercente il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, sulla base di una specifica e personale autorizzazione da parte del Presidente della Giunta provinciale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata al personale che risulti, sulla base di apposita certificazione presentata dall'azienda di appartenenza, essere nel pieno godimento dei diritti politici, non avere subito condanna a pene detentive per delitto non colposo, né essere stato sottoposto a misura di prevenzione, previo conseguimento dell'idoneità al termine del corso di cui all'articolo 50.
3. Il personale autorizzato ai sensi del comma 2 ed incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni acquisisce la qualifica di agente di polizia amministrativa.
Art. 50.
(Corso di idoneità).
1. Al fine di permettere ai dipendenti delle aziende speciali ovvero a capitale pubblico operanti nel settore della raccolta dei rifiuti il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni a cui siano riconnesse sanzioni amministrative pecuniarie, le Province, in collaborazione con i Comuni, organizzano, di regola ogni anno, uno specifico corso il cui programma verte sulla disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché su nozioni di diritto e procedura penale.
2. Il superamento con esito favorevole dell'esame previsto alla conclusione del corso è condizione per il rilascio da parte del Presidente della Giunta provinciale, dell'attestato di idoneità.
3. Presso ogni Provincia è istituito un albo dei dipendenti delle aziende speciali autorizzati ai sensi dell'articolo 49, comma 2.
4. Le aziende speciali operanti nel settore della raccolta rifiuti trasmettono alla Provincia un rapporto annuale riguardante l'accertamento delle violazioni al divieti di cui all'articolo 49 e le relative sanzioni comminate.
CAPO IV
BONIFICHE, RIQUALIFICAZIONE, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL SUOLO
Art. 51.
(Piano degli interventi di bonifica, riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del suolo). (12)

Articolo abrogato dall' art. 24 della L.R. 9 aprile 2009, n. 10 .

(Omissis)
Art. 52.
(Omissis)
Art. 53.
(Omissis)
Art. 54.
(Omissis)
Art. 55.
(Omissis)
Art. 56.
(Omissis)
Art. 57.
(Omissis)
Art. 58.
(Omissis)
CAPO V
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Art. 59. - 70.
(Omissis)
CAPO VI
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 71.
(Rinvio).
1. Le funzioni amministrative e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli Enti locali in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico sono disciplinate dalla legge regionale 20 marzo 1998 n. 12 (disposizioni in materia di inquinamento acustico).
Art. 72.
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1998 n. 12 ).
(Omissis)
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Art. 72 bis.
(Finalità e campo di applicazione).
1. In attesa di un organico inquadramento di fonte statale delle problematiche legate ai fenomeni di inquinamento elettromagnetico, il presente Capo detta norme volte ad assicurare la tutela dell'ambiente dal predetto inquinamento e che l'esposizione a lungo termine della popolazione non ecceda i limiti fissati da disposizioni nazionali o regionali.
2. Sono soggetti alla presente disciplina gli impianti, i sistemi e le apparecchiature, quali stazioni radiobase per telefonia mobile, radar, impianti per emittenza radiotelevisiva, che possono comportare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici causati da sistemi di trasmissione operanti con frequenze comprese tra 100 KHZ e 300 GHZ, nonché gli elettrodotti intesi quali l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione.
3. Ai sensi del comma 2 si definisce impianto il singolo trasmettitore di onde elettromagnetiche con i relativi accessori e sistemi di antenna.
4. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano:
a) alle apparecchiature di uso domestico e individuale;
b) alla esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.
5. Gli impianti di telefonia di cui al comma 2 collocati su supporti mobili sono assoggettati alle procedure previste per gli impianti fissi.
Art. 72 ter.
(Competenze della Regione).
1. Sono di competenza della Regione, nel rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa statale:
a) l'individuazione delle modalità per il raggiungimento di obiettivi di qualità;
b) la realizzazione di un catasto delle sorgenti fisse degli impianti di cui all'articolo 72 bis;
c) il contenuto della perizia di cui all'articolo 72 septies, della comunicazione di cui all'articolo 72 octies e della documentazione tecnica di cui all'articolo 72 duodecies;
d) l'individuazione di opere relative ad elettrodotti per le quali non è necessario il rilascio dell'autorizzazione, ma la denuncia di inizio attività;
d bis) la definizione, sentite le Province, dell'ampiezza minima dei corridoi, in relazione alla tensione della linea elettrica, per l'inserimento degli elettrodotti di cui al comma 1 dell'articolo 72 duodecies;
e) la definizione, di intesa con le Province e il gestore, delle specifiche tecniche delle cartografie da presentare a corredo del piano di cui all'articolo 72 duodecies.
Art. 72 quater.
Art. 72 quinquies.
(Competenze del Comune).
1. Sono di competenza del Comune:
a) i provvedimenti relativi alla installazione o modifica di impianti di teleradiocomunicazioni con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ;
b) l'adozione del piano di cui all'articolo 72 undecies;
c) il controllo e la vigilanza sui suddetti impianti.
Art. 72 sexies.
(Catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico).
1. L'ARPAL, per conto della Regione, realizza e aggiorna il catasto degli impianti di cui all'articolo 72 bis, comma 2 sulla base della documentazione pervenuta ai sensi degli articoli 72 septies, 72 octies e 72 duodecies e dell'articolo 114, comma 11 septies (22)

Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

.
2. Ai fini dell'aggiornamento del catasto, i gestori degli impianti di cui all'articolo 72 bis, comma 2, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, ogni variazione di proprietà dell'impianto, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori all'anno.
3. L'ARPAL provvede alla conseguente informativa agli Enti competenti.
3 bis. Per gli interventi di installazioni o modificazioni di impianti di teleradiocomunicazione con potenza superiore a 10 watt gli interessati sono tenuti a trasmettere al Comune e ad ARPAL entro trenta giorni dall’avvenuta installazione o modifica, i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati secondo i tracciati stabiliti dalla Giunta regionale. (114)

Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

Art. 72 septies.
(Procedure per l'installazione di impianti di teleradiocomunicazione e obiettivi di qualità). (23)

Articolo modificato dall' art. 1 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 e abrogato dall' art. 89 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 .

(Omissis)
Art. 72 octies.
(Impianti esistenti).
1. I gestori degli impianti di cui alla presente sezione già in esercizio ad eccezione di quelli di cui al comma 1 bis, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge (24)

Termine prorogato al 30 settembre 2000 dall' art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

, inviano al Comune competente per territorio e all'ARPAL perizia giurata contenente fra l'altro le caratteristiche tecniche degli stessi, le misure dei valori di campo elettromagnetico generato dall'impianto, nonché il valore di campo elettromagnetico totale (25)

Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

.
1 bis. I gestori di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale di cui alla Sito esternolegge 31 luglio 1997 n. 249 (istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modifiche ed integrazioni, inviano agli enti di cui al comma 1:
a) entro il 28 febbraio 2001 comunicazione contenente i dati anagrafici del gestore e dei responsabili tecnici, le caratteristiche tecniche dell'impianto nonché l'ubicazione, la quota sul livello del mare e l'eventuale, indirizzo e planimetria dell'area circostante l'impianto così come indicati dalla Regione ai sensi dell'articolo 72 ter, comma 1, lettera c);
b) entro il 31 dicembre 2001 la perizia giurata di cui al comma 1. (26)

Comma inserito dall' art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

.
2. Sulla documentazione di cui al comma 1 l'ARPAL effettua le stesse verifiche previste per l'installazione di nuovi impianti.
3. I soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 72 septies sono tenuti a comunicare al Comune e all'ARPAL entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna, localizzazione).
3 bis. I soggetti di cui al comma 10 dell'articolo 72 septies sono tenuti a comunicare al Comune e all'ARPAL, entro il 30 aprile 2001, i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione) (27)

Comma inserito dall' art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

.
4. Qualora siano superati i limiti, il Comune applica le procedure di cui all'articolo 72 decies.
Art. 72 novies.
(Controlli).
1. I Comuni esercitano le attività di controllo previste dalla presente legge tramite l'ARPAL nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi della legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure) che deve prevedere, per gli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 72 octies, una periodicità almeno annuale e, per gli impianti di cui al comma 3 del predetto articolo, controlli a campione.
2. Le spese relative ai controlli effettuati dall'ARPAL calcolati sulla base del tariffario regionale sono posti a carico dei gestori in ragione di un controllo annuale.
3. Nell'ambito della convenzione prevista dalla l.r. 39/1995 i Comuni possono richiedere all'ARPAL a titolo oneroso misurazioni o valutazioni specifiche ulteriori rispetto alla periodicità minima di cui al comma 1. In caso di accertato superamento dei limiti tutte le spese per le misurazioni effettuate dall'ARPAL sono a carico del gestore o dei gestori in solido tra loro qualora il supero sia addebitabile a più soggetti.
Art. 72 decies.
(Piani di risanamento).
1. In caso di superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, il Sindaco intima ai gestori di riportare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, i valori di campo entro i limiti di legge mediante la riduzione a conformità degli impianti in accordo a quanto riportato nell'Sito esternoallegato C al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381 .
1 bis. Nel caso di impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva il Comune intima ai gestori di riportare i valori di campo entro i limiti di legge di cui al Sito esternodecreto del Ministero dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381 , presentando a tale scopo, entro trenta giorni, i necessari progetti di modifica dell'impianto al Comune ed al Ministero delle poste e delle comunicazioni. Il provvedimento è inviato dal Comune anche al Ministero delle poste e delle comunicazioni (28)

Comma inserito dall' art. 3 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

.
1 ter. I gestori degli ambienti di cui al comma 1 bis realizzano le modifiche degli impianti necessarie all'adeguamento ai valori limite entro trenta giorni dal rilascio delle autorizzazioni o concessioni necessarie (29)

Comma inserito dall' art. 3 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

.
1 quater. Qualora i provvedimenti autorizzatori non pervengano entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto di cui al comma 1 bis i gestori degli impianti riducono la potenza degli stessi ai fini del rispetto dei limiti di cui al Sito esternoD.M. 381/1998 (30)

Comma inserito dall' art. 3 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

.
2. Nel caso in cui i gestori non abbiano provveduto ad adempiere ai provvedimenti indicati, il Sindaco dispone la sospensione dell'esercizio degli impianti che non abbiano provveduto alla riduzione indicata nel proprio provvedimento.
3. La riattivazione degli impianti è consentita solo a seguito della realizzazione del programma di riduzione a conformità.
Art. 72 undecies.
(Piano comunale di adeguamento e organizzazione degli impianti).
1. I Comuni, acquisiti i programmi di sviluppo reti dei gestori, predispongono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di minimizzare il rischio di esposizione della popolazione e di conseguire il rispetto degli obiettivi di qualità di cui al comma 1 dell'articolo 72 septies, il primo Piano di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni che integra la pianificazione territoriale, di cui all' articolo 5 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) applicando le stesse forme di pubblicità e di partecipazione.
Art. 72 duodecies.
(Procedure di autorizzazione di elettrodotti).
1. Il gestore di elettrodotti presenta alla Provincia il piano pluriennale di sviluppo reti e i suoi successivi aggiornamenti annuali, corredato da apposita cartografia, affinché questa ne valuti la compatibilità con il proprio Piano territoriale di coordinamento e individui in esso corridoi di massima, intesi quali porzioni di territorio che garantiscono il migliore inserimento degli elettrodotti, con l'obiettivo di tutela dell'ambiente e del paesaggio assicurando il rispetto del valore limite di induzione magnetica, misurata al ricettore, di 0,2 micro Tesla in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché civili abitazioni, edifici pubblici, strutture ad uso collettivo e relative pertinenze ove la permanenza di persone non sia inferiore a quattro ore giornaliere per la minimizzazione della popolazione esposta a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Non possono essere autorizzati elettrodotti non compatibili (32)

Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 e successivamente dall' art. 3 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

.
2. [La Provincia mette a disposizione una copia del piano di cui al comma 1, fornita dal gestore, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni dal deposito del piano stesso; deposito del quale è data notizia sui quotidiani a diffusione regionale] (33)

Comma abrogato dall'art. 89, comma 2, lettera f), della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 . Tuttavia, la citata lett. f) è stata modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

.
Art. 72 terdecies.
(Cabine secondarie a media/bassa tensione).
1. In sede di approvazione di strumenti urbanistici comunali che comprendono la previsione di edifici di volumetria superiore a 2000 mc, il Comune acquisisce il parere preventivo del gestore del servizio elettrico in ordine alla necessità di dotazione di nuove cabine secondarie a media/bassa tensione e alle loro modalità di allacciamento alla rete elettrica pubblica, al fine di ottimizzare la distribuzione di energia in funzione del fabbisogno degli edifici stessi.
2. Nei casi di realizzazione di edifici di volumetria superiore a 2000 mc per i quali non si sia provveduto ai sensi del comma 1, provvedono gli interessati all'atto della richiesta di concessione edilizia.
3. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il Comune, acquisito il parere tecnico dell'ARPAL, individua prescrizioni relative alla migliore ubicazione delle cabine stesse per assicurare una minore esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione interessata.
Art. 72 quaterdecies.
1. L’inosservanza delle disposizioni previste dalla normativa relativa agli impianti di teleradiocomunicazione e alle linee e impianti elettrici comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: (115)

Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

a) da euro 2.500,00 a euro 10.000,00:
1) per l’installazione e la modifica di impianti di teleradiocomunicazione, di cui agli articoli 87 e 87 bis del Sito esternodecreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, realizzati a condizioni o modalità difformi rispetto a quanto segnalato o autorizzato, ovvero realizzati in assenza del previsto invio ad ARPAL della documentazione necessaria alla valutazione della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione della normativa nazionale in materia;
2) per la costruzione e l’esercizio di opere di connessione alle reti dell’energia elettrica senza il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni;
b) da euro 500,00 a euro 5.000,00:
1) per il compimento di qualsiasi azione finalizzata a non consentire ovvero a interrompere l’esercizio delle funzioni di controllo;
2) per il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 72 sexies, comma 3 bis;
c) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la mancata trasmissione ad ARPAL dell’autocertificazione relativa agli impianti, di cui all’articolo 35 del Sito esternodecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 72 sexies, comma 20.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, i gestori sono tenuti alla immediata rimozione degli impianti.
3. All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l’ARPAL, secondo le procedure della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza delle Regioni o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati da ARPAL per le attività previste al presente Capo.
CAPO VII
ATTIVITA' RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Art. 73.
(Finalità e campo di applicazione).
1. Il presente capo disciplina le modalità di esercizio delle competenze attribuite alla Regione e indicate nel Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175 (attuazione della Sito esternodirettiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali) al fine di prevenire e limitare le conseguenze per l'uomo e Per l'ambiente di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e perseguire i necessari obiettivi di sicurezza generale nella progettazione, realizzazione e gestione delle attività industriali che ne fanno uso.
2. La Sezione II del presente Capo, recepisce i principi contenuti nella Sito esternodirettiva 96/82/CEE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
3. Le disposizioni riportate alla Sezione II trovano applicazione a far data dall'entrata in vigore della normativa statale di recepimento della direttiva e a seguito dei provvedimenti di raccordo con le nuove disposizioni statali assunti dalla Giunta regionale.
Art. 74.
(Competenze della Regione).
1. Ferme restando le attribuzioni dello Stato a norma della Sito esternolettera p) dell'articolo 69 del d.lgs 112/1998 sono di competenza della Regione:
a) le funzioni amministrative relative alle industrie soggette all'obbligo di notifica o dichiarazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del Sito esternoD.P.R. 175/1988 ;
b) la vigilanza mirata ad accertare che il fabbricante, soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione, mantenga costantemente, nell'esercizio dell'attività industriale, le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;
c) la richiesta, in qualsiasi momento od occasione, al fabbricante che esercita un'attività industriale rientrante nel campo di applicazione del Sito esternoD.P.R. 175/1988 , di dimostrare di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione di appropriate misure di sicurezza e all'informazione, addestramento ed equipaggiamento dei dipendenti e di coloro che accedono nell'azienda per motivi di lavoro;
d) lo stabilire i criteri, sentiti i Comuni interessati, per l'individuazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti nelle quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggior i a causa del luogo, della vicinanza di stabilimenti o gruppi di stabilimenti; in dette aree può richiedersi la notifica nonché la predisposizione di piani di emergenza esterni;
e) la raccolta in caso di accadimento di incidente rilevante delle informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dello stesso, la formulazione, se del caso, di prescrizioni e l'avvio d'ufficio di una nuova istruttoria;
f) la comminazione delle sanzioni previste dall'Sito esternoarticolo 21, comma 6 del d.P.R. 175/1988 ;
g) la conduzione di studi e ricerche inerenti le problematiche connesse al rischio di incidente, che possa provocare anche effetti transfrontalieri, all'impiego di tecnologie e processi produttivi più sicuri e a minore impatto ambientale;
h) la fissazione dei criteri per l'interazione del SIRAL con le altre componenti territoriali, sanitarie e di protezione civile nell'ambito del sistema informativo regionale;
i) lo svolgimento di ogni altra attività connessa con l'esercizio delle competenze attribuite.
2. Per i compiti di cui al comma 1 che lo richiedono, la Regione opera d'intesa con gli Enti ed organismi interessati e sente le associazioni rappresentative dei soggetti tenuti all'esecuzione degli interventi eventualmente previsti che possono esprimere osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. L'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'Sito esternoarticolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998 , applica le disposizioni definite in sede di normativa nazionale di adeguamento alla Sito esternodirettiva 96/82/CEE in coerenza con i criteri ed il riparto di competenze fissate nella presente Sezione I e con i principi di cui all'articolo 80.
4. Presso la Regione secondo le procedure disciplinate dalle vigenti leggi in materia di protezione civile, viene attivata una Unità di Crisi, formata da figure professionali specifiche e reperite tra quelle esistenti nell'organico regionale, in funzione della gravità ed emergenza da affrontare, che viene riunita in seguito ad accadimento di incidente rilevante.
Art. 75.
(Informazione alla popolazione).
1. Con i limiti e le modalità di cui all'articolo 16 l'informazione alla popolazione in merito ai rischi di incidenti rilevanti, fermo restando quanto previsto in materia di informazione ai lavoratori dalle vigenti norme, contiene l'indicazione:
a) del tipo di processo produttivo;
b) delle sostanze utilizzate e/o in deposito, delle loro quantità e delle loro caratteristiche tossicologiche;
c) dei possibili rischi di incidenti rilevanti e delle conseguenze previste in caso di accadimento;
d) delle conclusioni delle valutazioni e delle analisi sviluppate e delle misure integrative di sicurezza che sono state prescritte;
e) delle cautele e dei comportamenti da adottare in caso di incidente.
Art. 76.
(Piani di emergenza esterni).
1. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da situazioni di emergenza, per le attività di cui all'Sito esternoarticolo 4 del d.P.R. 175/1988 il Prefetto, d'intesa con il Comune, predispone un piano di emergenza esterno all'impianto, da trasmettere senza indugio, agli altri soggetti aventi competenza in materia di protezione civile.
2. Il Comune assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio delle attività di cui all'Sito esternoarticolo 4 del d.P.R. 175/1988 , sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dell'impianto in caso di incidente rilevante e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente.
Art. 77.
(Esercizio del controllo e vigilanza).
1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza la Regione, avvalendosi dell'ARPAL, può effettuare in qualunque momento sopralluoghi presso gli stabilimenti soggetti alla presente legge.
2. Al predetto fine il gestore dello stabilimento, che ha facoltà di presenziare alle operazioni di verifica e di valutare le risultanze dei controlli in cooperazione con gli ispettori, deve adoperarsi affinché siano resi disponibili la documentazione tecnica e l'accesso a tutti i settori interessati.
3. Il gestore se richiesto, inoltre, fornisce tutte le informazioni supplementari per consentire un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire in che misura possono aumentare le probabilità e/o aggravarsi le conseguenze degli incidenti rilevanti, per predisporre un piano di emergenza esterno e per tenere conto delle sostanze che, per lo stato fisico, le particolari condizioni o il luogo in cui si trovano, possono necessitare di particolare attenzione.
4. La Giunta regionale disciplina il sistema delle ispezioni affinché queste consentano un esame pianificato e ricorrente dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, e si esplichino con periodicità diversa in funzione della tipologia degli stabilimenti.
5. A conclusione di ogni verifica ispettiva viene redatta una relazione nella quale sono segnalate la conformità o le eventuali anomalie riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal gestore nella notifica e nel rapporto di sicurezza o prescritto dall'autorità competente.
6. L'ARPAL immette direttamente i dati tecnici desumibili dalle ispezioni sul SIRAL.
Art. 78.
(Accadimento di incidente rilevante).
1. In caso di accadimento di incidente rilevante il gestore ne dà immediata e adeguata comunicazione al Prefetto, alla Provincia, alla Regione e al Sindaco e, appena possibile, fornisce le informazioni in merito a:
a) le circostanze dell'incidente, non appena queste siano tecnicamente rintracciabili;
b) le sostanze pericolose presenti nello stabilimento;
c) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente;
d) le misure d'urgenza già intraprese o da adottare per circoscrivere l'incidente, anche in vista del possibile effetto transfrontaliero, per minimizzare gli effetti a medio e lungo termine e limitarne i danni sull'uomo, l'ambiente, i beni;
e) le misure previste per evitare che l'incidente si riproduca o che si verifichi un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante;
f) l'eventuale aggiornamento delle informazioni già fornite.
2. In caso di incidente rilevante si procede d'ufficio a nuova istruttoria.
Art. 79.
(Sanzioni).
1. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, l'inosservanza delle disposizioni del presente capo comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ferme restando le disposizioni di cui all'Sito esternoarticolo 21 del D.P.R. 175/1988 :
a) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per il mancato o tardivo invio alla Regione della dichiarazione;
b) da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 per omesso o tardivo invio della notifica o dei suoi aggiornamenti;
c) da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 per omesso o tardivo invio del rapporto di sicurezza e dei suoi aggiornamenti;
d) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per dichiarazione infedele, resa nella notifica o nel rapporto di sicurezza, sempreché il gestore non possa dimostrare che trattasi di mero errore di natura materiale;
e) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire ovvero interrompere l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 77;
f) da lire 2.000.000 a lire 15.000.000 qualora non vengano mantenute e rispettate nel tempo le misure di sicurezza previste nel rapporto. La sanzione è applicata senza tener conto del vincolo della continuazione della infrazione.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate al comma 1 il gestore è altresì assoggettato previa diffida alle seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione dell'attività, per un periodo non superiore a sei mesi, per il mancato adeguamento alle prescrizioni già dettate con la diffida in ordine all'adozione delle misure di sicurezza previste nel rapporto;
b) chiusura dello stabilimento o, ove possibile, del singolo impianto o reparto, in caso di decorso inutile del termine fissato nella sospensione per effettuare l'adeguamento impiantistico.
3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 provvede l'ARPAL ai sensi della l.r. 45/1982 .
4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per lo svolgimento di attività connesse con l'applicazione del presente capo.
Art. 80.
(Principi).
1. L'accordo di programma di cui all'articolo 74, comma 3, è coerente con i seguenti principi:
a) le nuove procedure si svolgono nell'ambito della disciplina dello sportello unico, come definiti dalla l.r. 9/1999 ;
b) le procedure di presentazione del rapporto di sicurezza per i nuovi stabilimenti di cui all'Allegato II alla Sito esternodirettiva 96/82/CEE , relative alla fase di nullaosta di cui al Sito esternodecreto del Ministero dell'interno del 30 aprile 1998 (Modificazioni al Sito esternodecreto ministeriale 2 agosto 1984 recante: "Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al Sito esternodecreto ministeriale del 16 novembre 1983 ”, sono coordinate con la normativa sulla valutazione di impatto ambientale al fine di tutelare l'ambiente e la salute dell'uomo senza aggravio o duplicazione dei procedimenti amministrativi;
c) l'istruttoria relativa al rapporto di sicurezza di cui all'articolo 9 della Sito esternodirettiva 96/82/CEE viene svolta dal Comitato Tecnico Regionale (CTR) di cui all'articolo 20 del Regolamento approvato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577 (approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendio) integrato al presente fine dal competente Ufficio del Comune sede dell'impianto;
d) è garantita l'informazione della popolazione sulle misure di sicurezza e la sua partecipazione, in particolare nei casi previsti dall'articolo 13, comma 5, della Sito esternodirettiva 96/82/CEE .
TUTELA DALL'INQUINAMENTO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI
Art. 80 bis.
1. Il presente capo detta norme volte ad assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento derivante da radiazioni ionizzanti e a garantire che l'esposizione della popolazione non ecceda i limiti fissati dalla normativa vigente.
2. Le disposizioni del presente capo costituiscono attuazione del Sito esternodecreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti) e si applicano alle attività indicate all'articolo 1 dello stesso.
Art. 80 ter.
1. Sono di competenza della Regione:
a) la definizione della procedura per l'autorizzazione dello smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente al di fuori dei casi di cui ai capi IV, VI e VII del Sito esternod.lgs. 230/1995 e per il rilascio dei nulla osta di cui all'Sito esternoarticolo 29, comma 2 dello stesso d.lgs .;
b) la definizione, nel rispetto delle norme e degli indirizzi nazionali, dei criteri e delle modalità di effettuazione dei controlli relativi all'utilizzo di materiale radioattivo e dei controlli che devono essere attivati dai soggetti di cui all'articolo 80 quinquies;
c) la realizzazione del catasto delle sorgenti fisse di radiazioni ionizzanti;
d) la gestione delle reti regionali di controllo della radioattività ambientale e il monitoraggio dei diversi comparti ambientali che possono essere interessati dalla diffusione della radioattività e dal trasferimento di questa all'uomo.
Art. 80 quater.
1. La Regione provvede alla realizzazione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, al monitoraggio delle fonti di radiazione e alla gestione della rete regionale di rilevamento attraverso l'ARPAL.
2. La rete regionale di rilevamento è finalizzata a garantire che i livelli di radioattività, a livello regionale, si mantengano entro i limiti fissati dalle normative vigenti e che in ogni caso non vi sia tendenza all'accumulo di radionuclidi in determinati settori dell'ambiente.
3. Ai fini di cui al comma 1 i soggetti che richiedano autorizzazioni in materia di radiazioni ionizzanti o siano tenuti a effettuare notifiche ai Ministeri ne danno contestuale comunicazione all'ARPAL.
Art. 80 quinquies.
(Procedure per l'utilizzo di materiali metallici di risulta destinati alla fusione). (47)

Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 45 .

1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, qualsiasi provenienza abbiano, conforme alle disposizioni indicate nei provvedimenti di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 80 ter.
2. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 80 ter relativi ai soggetti di cui al comma 1 devono prevedere che:
a) i controlli siano effettuati:
1) all'esterno di ogni contenitore usato per il trasporto dei materiali;
2) al momento dello scarico o nelle fasi che precedono la lavorazione;
3) dopo la fusione su tutti i provini;
4) sulle scorie e sulle polveri derivanti dall'impianto di abbattimento dei fumi di lavorazione;
b) le misure di irraggiamento effettuate all'esterno dei carichi siano condotte in modo da permettere di rilevare la presenza di sostanze radioattive, in considerazione dei fattoti fisici correlati;
c) ai fini della accettabilità dei materiali non siano superati i valori di attività totale ed i valori di concentrazione indicati ai punti 1.2 e 1.3 dell'allegato 1 del Sito esternod.lgs. 230/1995 ;
d) nelle aree di lavoro a maggiore rischio di radiocontaminazione o dove con maggiore frequenza stazioni il personale siano collocati monitor di area dotati di allarme, al fine della sorveglianza permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo nelle zone limitrofe alle zone controllate;
e) siano indicate modalità operative dei controlli proporzionate alle attività delle singole aziende e siano indicate le eventuali esenzioni per aziende a ridotte dimensioni;
f) sia prevista la registrazione dei controlli effettuati a disposizione degli organi di vigilanza.
Art. 80 sexies.
1. Il controllo sulle possibili fonti di inquinamento radioattivo e sugli adempimenti di cui all'articolo 80 quinquies è effettuato dall'ARPAL, tramite il proprio Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale.
2. Qualora siano rilevate situazioni di inquinamento radioattivo, l'ARPAL tempestivamente ne dà comunicazione ai competenti organi regionali e alle Aziende Sanitarie competenti per territorio.
3. Le spese relative ai controlli effettuati dall'ARPAL in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 80 quinquies, calcolate sulla base del tariffario regionale, sono poste a carico dei soggetti controllati in ragione di un numero di controlli annuale massimo indicato nei provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 80 ter.
Art. 80 septies.
1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, l'inosservanza delle disposizioni del presente capo comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da lire 100.000 a lire 500.000 per la mancata comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 80 quater;
b) da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 per la mancata esecuzione dei controlli di cui all'articolo 80 quinquies o l'esecuzione degli stessi a condizioni o modalità difformi dai provvedimenti regionali;
c) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire ovvero interrompere l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 80 sexies.
2. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 provvede l'ARPAL ai sensi della l.r. 45/1982 .
3. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per lo svolgimento di attività connesse con l'applicazione del presente capo.
CAPO VIII
TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E RISORSE IDRICHE
Art. 81.
(Finalità).
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla Sito esternolegge 10 maggio 1976 n. 319 (norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni e integrazioni nonché le disposizioni di cui alla l.r. 43/1995 , in attesa del riordino della disciplina in materia e di recepimento della Sito esternodirettiva 91/271/CEE e della Sito esternodirettiva 91/676/CEE , il presente Capo attua il Sito esternod.lgs. 112/1998 , attraverso il conferimento agli Enti locali delle funzioni ivi contenute.
Art. 82.
(Competenze della Regione).
1. Sono di competenza della Regione:
a) i criteri per l'aggiornamento del piano di risanamento delle acque;
b) i criteri e gli indirizzi per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;
c) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
d) la designazione e la classificazione dei corpi idrici in funzione di obiettivi di qualità;
e) l'adozione, su proposta della Provincia competente, dei piani di intervento di cui al Sito esternod.P.R. 236/1988 per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;
f) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
g) la tutela del sistema idrico sotterraneo;
h) la normativa di attuazione per la disciplina degli scarichi nelle acque del mare, sulla base dei criteri e norme tecniche statali di cui all'Sito esternoarticolo 80, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 112/1998 ;
h bis) la definizione, con regolamento, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 99, comma 2, del d.lgs. Sito esterno152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, di norme e misure finalizzate a favorire il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate nel rispetto dei principi della legislazione statale (50)

Lettera aggiunta dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

.
Art. 83.
(Competenze della Provincia).
1. Sono competenza della Provincia:
c) l'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia dei Comuni, per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare al consumo umano;
Art. 84.
(Competenze dei Comuni).
1. Spettano ai Comuni fermo restando le competenze di cui all'articolo 4 della l.r. 43/1995 :
b) l'attuazione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano nell'ambito della organizzazione del servizio idrico integrato;
c) la proposta alla Regione per l'adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;
Art. 85.
(Autorizzazioni agli scarichi).
Art. 86.
(Funzioni tecniche di controllo).
1. Le attività tecnico-scientifiche di supporto per il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nonché per il controllo qualitativo e quantitativo dei corpi idrici, degli scarichi e dell'applicazione generale per un corretto e razionale uso dell'acqua sono effettuate dall'Agenzia regionale per l'ambiente ligure, di cui alla l.r. 39/1995 .
Art. 87.
(Piano regionale di risanamento delle acque).
1. Il piano regionale di risanamento delle acque di cui all'Sito esternoarticolo 4, comma 1, lettera a) della legge 319/1976 , approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1982 n. 50 ed aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale 3 luglio 1991 n. 53 costituisce lo strumento di pianificazione regionale in materia di opere attinenti ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
2. La Provincia effettua di regola ogni cinque anni l'aggiornamento del piano rilevando lo stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione anche a seguito dei dati forniti dall'Osservatorio permanente dei corpi idrici di cui all'articolo 37 della l.r. 43/1995 .
3. La Regione può adeguare ed integrare il piano in attuazione di specifiche disposizioni in materia di tutela degli usi delle acque e di protezione delle stesse dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose, anche per parti territoriali o settoriali. In questi casi le modifiche sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentite le Province ed i Comuni interessati.
4. Le modifiche di cui al comma 3 possono essere operate anche a seguito di accordo di programma promosso dalla Regione o dagli Enti locali interessati.
5. Il piano e le modifiche o aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale ed acquistano efficacia dalla loro pubblicazione.
Art. 88.
(Interventi non previsti dal piano).
1. Non sono oggetto di pianificazione:
a) gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo della depurazione delle acque e riutilizzo delle stesse il cui esercizio va comunque limitato al periodo necessario per la sperimentazione tecnica;
b) gli impianti a servizio di un'utenza inferiore a cento abitanti equivalenti;
c) gli impianti di cui all'articolo 25, comma 1 della l.r. 43/1995 .
Art. 89.
(Ambiti territoriali ottimali).
1. La scelta della forma di cooperazione per l'organizzazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui alla Sito esternolegge 5 gennaio 1994 n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche) è effettuata sulla base del pronunciamento favorevole di tanti Comuni che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato, calcolati sulla base dell'ultimo censimento e la metà più uno dei Comuni dell'ambito.
2. Nel caso di scelta della convenzione le decisioni sono assunte, in sede di Conferenza dei servizi ai sensi dell'Sito esternoarticolo 14 della l. 241/1990 con il voto favorevole dei rappresentanti dei Comuni, provvisti di delega da parte dei competenti organi comunali; che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato e la metà più uno dei Comuni dell'ambito, senza necessità di successiva ratifica da parte degli organi comunali.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 102)

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Articolo così sostituito dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Capo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 ; gli articoli così inseriti sono stati rinumerati dall' art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Termine prorogato al 30 settembre 2000 dall' art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma abrogato dall'art. 89, comma 2, lettera f), della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 . Tuttavia, la citata lett. f) è stata modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 108).

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così sostituita dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 . Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 25 della stessa L.R. 50/2012 .

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Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

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Per un'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6 .

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Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 , già modificato dall' art. 4 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 , e così ulteriormente modificato dall' art. 6 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n.2 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 25 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Articolo così sostituto dall'art. 32 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Capo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 e successivamente così sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .