Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 giugno 1999, n. 18

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

Bollettino Ufficiale n. 10 del 14 luglio 1999

Art. 92.
(Competenze delle Province).
1. Sono di competenza delle Province:
a) la formazione e l'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale;
b) l'approvazione con unico atto dei programmi annuali di cui all'articolo 2 della l.r. 46/1996 , dei programmi triennali di intervento di cui all' articolo 19 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Sito esternolegge 18 maggio 1989 n. 183 ) relativi ai piani di bacino approvati nell'anno precedente e dell'annualità dei piani triennali già approvati;
d) la progettazione e la realizzazione delle opere idrauliche di terza categoria e delle opere di consolidamento versanti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 (Modificazioni e aggiunte al decreto legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie province del Regno); (58)

Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così sostituita dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15.

e) i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento idraulico di cui al Sito esternoregio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), di pronto intervento idraulico, di piena e di navigazione interna, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), della l.r. 9/1993 e al Sito esternoregio decreto 9 dicembre 1937 n. 2669 (regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^ e 2^ categoria e delle opere di bonifica);
f) l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di, fuori dell'area demaniale idrica, qualora siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
g) le concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
h) le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
i) le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell' Sito esternoarticolo 8 della legge 5 gennaio 1994 n. 37 (norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
j) la gestione del demanio idrico d'interesse regionale, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d'acqua pubblica e di linee elettriche relative agli impianti non superiori a 150.000 volts, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla vigilanza del sistema idrico sotterraneo, nonché la polizia delle acque, anche con riguardo all'applicazione del Sito esternoregio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici);
k) la gestione del demanio idrico d'interesse interregionale, sulla base degli accordi di programma e delle intese di cui all'articolo 91, comma 1, lettere j) e k);
l) la nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del Testo unico di cui al Sito esternoR.D. 1775/1933 ;
m) le autorizzazioni di cui all’Sito esternoarticolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, per gli interventi edilizi eccedenti la ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del medesimo decreto e il parere in merito agli strumenti urbanistici e loro varianti ai sensi dell’Sito esternoarticolo 89 del medesimo decreto ; (122)

Lettera così sostituita dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

n) il parere sulla declassificazione di zone del demanio idrico dello Stato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 829 del Codice civile e di delimitazione nel caso di sponde variabili od incerte ai sensi dell'Sito esternoarticolo 94 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e successive modificazioni e integrazioni, in conformità alle previsioni del piano di bacino (59)

Lettera così sostituita dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

;
p) gli adempimenti di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso sino a 1 milione di metri cubi (61)

Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 . Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 25 della stessa L.R. 50/2012.

.
2. La Provincia acquisisce il parere vincolante del Comitato tecnico provinciale dell'Autorità di bacino competente di cui al comma 1 su:
a) le autorizzazioni relative ad opere per le quali sono richieste deroghe all'applicazione delle norme tecniche stabilite dalla Commissione scientifica regionale per la difesa del suolo, all'atto della redazione del piano di bacino campione del torrente Bisagno;
b) le autorizzazioni per l'estrazione di ciottoli e ghiaia dall'alveo o altra forma di asportazione che comportino movimento di materiali che superano i 2000 metri cubi;
c) le autorizzazioni, nei casi consentiti, per coperture o sistemazioni di sponde con occupazione di alveo demaniale, che interessino un tratto di corso d'acqua della lunghezza superiore a metri 100 per torrenti con larghezza catastale media pari od inferiore a metri 20 e della lunghezza di cinque volte la larghezza media catastale per corsi d'acqua con tale larghezza maggiore di metri 20;
d) le autorizzazioni per la costruzione di argini, intesi come terrapieno a sezione generalmente trapezoidale che serve a contenere un corso d'acqua in piena, nonché le rettilineazioni e le nuove inalveazioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del Sito esternoR.D. 523/1904 ;
e) l'opposizione validamente formulata in sede istruttoria per quanto riguarda le funzioni concernenti le piccole derivazioni di acque pubbliche e di linee elettriche di cui al comma 1, lettera j).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 102)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 ; gli articoli così inseriti sono stati rinumerati dall' art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Termine prorogato al 30 settembre 2000 dall' art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 89, comma 2, lettera f), della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 . Tuttavia, la citata lett. f) è stata modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 98)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 98)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 98)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 98)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 108).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così sostituita dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 . Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 25 della stessa L.R. 50/2012 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per un'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 , già modificato dall' art. 4 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 , e così ulteriormente modificato dall' art. 6 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n.2 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 25 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituto dall'art. 32 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 e successivamente così sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .