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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 giugno 1999, n. 18

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

Bollettino Ufficiale n. 10 del 14 luglio 1999

Art. 91.
(Competenze della Regione).
1. Sono di competenza della Regione:
a) l'elaborazione dei criteri per la formazione, il coordinamento e la verifica di efficacia dei piani di bacino idrografici;
b) la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali comprendenti più bacini idrografici per il quale deve essere redatto un unico piano di bacino;
c) la collaborazione nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano del bacino del fiume Po e la formulazione di proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi al bacino del fiume Po anche su proposta delle Province interessate;
d) l'approvazione, d'intesa con la Regione Toscana, del piano di bacino interregionale del fiume Magra;
e) il coordinamento degli interventi in materia di difesa del suolo e di bilancio idrico;
g) la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e la gestione del demanio idrico, nonché la definizione, con provvedimento della Giunta regionale, dei canoni relativi per l'utilizzazione di tali beni, compresi i casi di riduzione e di esenzione dal pagamento degli stessi (52)

Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 e così modificata dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 . Vedi r.r. 14 ottobre 2013, n. 7 .

;
h) la concessione di grandi derivazioni di acqua pubblica, ivi compresa la concessione delle aree demaniali necessarie per la realizzazione di opere di captazione fatto salvo il disposto dall'Sito esternoarticolo 2, comma 3, del d.lgs. 112/1998 (53)

Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

;
i) l'intesa con lo Stato per il rilascio di grandi derivazioni ad uso idroelettrico;
j) la stipula con lo Stato e le Regioni interessate per territorio, di accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e di gestione di opere idriche di rilevante importanza;
k) l'intesa, con le regioni interessate, circa il rilascio delle concessioni relative alla gestione del demanio idrico d'interesse interregionale, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni d'acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo;
l) la nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, d'intesa con le regioni interessate, qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua che riguardi il territorio di più regioni sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'Sito esternoarticolo 43, comma 3 del Testo unico approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
l bis) la definizione di criteri, indirizzi e procedure in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali, anche in attuazione della disposizione dell'Sito esternoarticolo 115 del decreto Sito esternolegislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (54)

Lettera inserita dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

.
1bis. Al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici la Giunta regionale:
a) provvede al riordino del reticolo idrografico esistente sul territorio regionale anche sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino;
b) definisce criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico;
c) può individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d’acqua o loro tratti, che presentino almeno le seguenti caratteristiche:
1) sottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, e ricadono in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato;
2) pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d’acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso.
d) l’individuazione di cui alla lettera c) è effettuata al fine di provvedere contestualmente ad una gradazione e ad una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la necessità di individuare, comunque, misure di tutela della pubblica e privata incolumità e di salvaguardia dei beni esposti.(55)

Comma inserito dall' art. 13 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12.

1 ter. Fermo restando il rispetto della normativa e dei regimi previsti nei piani di bacino e nel Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, definisce, ai sensi del comma 1, lettera 1 bis), criteri puntuali per le attività produttive esistenti, non altrimenti localizzabili, anche in deroga alla disciplina regionale delle fasce di tutela dei corsi d’acqua, purché siano assicurate le condizioni di sicurezza idraulica, fermo restando il nulla osta idraulico. (91)

Comma aggiunto dall' art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14.

1 ter 1. In caso di opere infrastrutturali esistenti, interferenti con gli alvei ed insufficienti allo smaltimento delle portate di piena di riferimento con adeguato franco idraulico, la Regione ai fini di mitigazione delle condizioni di rischio idraulico e di tutela della pubblica incolumità, in ragione della caratteristiche del corso d’acqua, dei vincoli di urbanizzazione presenti e della dimostrata impossibilità tecnica di raggiungere il dimensionamento ottimale in tempi brevi, può consentirne l’adeguamento parziale, purché contribuisca al massimo miglioramento possibile delle condizioni di deflusso, nel rispetto dei criteri regionali in materia. (112)

Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

1 ter 2. La Regione, nell’ambito della disciplina prevista dagli articoli 61, comma 1, lettera h), e 65 del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze dei Piani di Bacino Distrettuali, anche Stralcio, provvede, previo parere vincolante dell’Autorità di bacino distrettuale, con regolamento, a emanare le disposizioni concernenti l’attuazione dei Piani medesimi con particolare riferimento al settore urbanistico, per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica.(119)

Comma inserito dall'art. 33 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7.

1 ter 3. Le perimetrazioni degli abitati da trasferire o consolidare approvate ai sensi della Sito esternolegge 9 luglio 1908, n. 445 (Legge concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria) e successive modificazioni e integrazioni, sono sottoposte a ricognizione, verifica e revisione, sentiti i comuni interessati, sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino vigente, al fine di confermare, modificare o eliminare, con delibera della Giunta regionale, la perimetrazione del vincolo. (121)

Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.


Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 102)

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Articolo così sostituito dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Capo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 ; gli articoli così inseriti sono stati rinumerati dall' art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Termine prorogato al 30 settembre 2000 dall' art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma abrogato dall'art. 89, comma 2, lettera f), della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 . Tuttavia, la citata lett. f) è stata modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 108).

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così sostituita dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 . Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 25 della stessa L.R. 50/2012 .

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Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

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Per un'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6 .

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Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 , già modificato dall' art. 4 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 , e così ulteriormente modificato dall' art. 6 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n.2 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 25 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Articolo così sostituto dall'art. 32 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Capo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 e successivamente così sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .