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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 giugno 1999, n. 18

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

Bollettino Ufficiale n. 10 del 14 luglio 1999

Art. 72 quaterdecies.
1. L’inosservanza delle disposizioni previste dalla normativa relativa agli impianti di teleradiocomunicazione e alle linee e impianti elettrici comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: (115)

Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

a) da euro 2.500,00 a euro 10.000,00:
1) per l’installazione e la modifica di impianti di teleradiocomunicazione, di cui agli articoli 87 e 87 bis del Sito esternodecreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni e integrazioni, realizzati a condizioni o modalità difformi rispetto a quanto segnalato o autorizzato, ovvero realizzati in assenza del previsto invio ad ARPAL della documentazione necessaria alla valutazione della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti in attuazione della normativa nazionale in materia;
2) per la costruzione e l’esercizio di opere di connessione alle reti dell’energia elettrica senza il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni;
b) da euro 500,00 a euro 5.000,00:
1) per il compimento di qualsiasi azione finalizzata a non consentire ovvero a interrompere l’esercizio delle funzioni di controllo;
2) per il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 72 sexies, comma 3 bis;
c) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per la mancata trasmissione ad ARPAL dell’autocertificazione relativa agli impianti, di cui all’articolo 35 del Sito esternodecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 72 sexies, comma 20.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, i gestori sono tenuti alla immediata rimozione degli impianti.
3. All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l’ARPAL, secondo le procedure della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza delle Regioni o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati da ARPAL per le attività previste al presente Capo.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 102)

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Articolo così sostituito dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Capo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 ; gli articoli così inseriti sono stati rinumerati dall' art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Termine prorogato al 30 settembre 2000 dall' art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma abrogato dall'art. 89, comma 2, lettera f), della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 . Tuttavia, la citata lett. f) è stata modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 108).

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così sostituita dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 . Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 25 della stessa L.R. 50/2012 .

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Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

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Per un'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6 .

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Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 , già modificato dall' art. 4 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 , e così ulteriormente modificato dall' art. 6 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n.2 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 25 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Articolo così sostituto dall'art. 32 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Capo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 e successivamente così sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .