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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 giugno 1999, n. 18

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

Bollettino Ufficiale n. 10 del 14 luglio 1999

Art. 101 bis.
(Criteri per l'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera g), comma 1 dell'articolo 91).(68)

Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

1. I provvedimenti ed i regolamenti di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 91 devono essere conformi ai seguenti criteri:
a) è garantito il libero utilizzo per gli usi domestici, così come previsto dall'Sito esternoarticolo 93 del r.d. Sito esterno1775/1933 , da parte del proprietario, del conduttore di un fondo o dei loro aventi causa, delle acque sotterranee, fra cui sono comprese le manifestazioni sorgentizie, senza che ciò comporti l'acquisizione di un diritto esclusivo;
b) fermi restando gli adempimenti a carico del Comune previsti dalla vigente legge relativi all'accertamento della potabilità delle acque e che l'utilizzo irriguo e quello per uso domestico, salvo quando quest'ultimo sia riferito alla ricerca di nuove fonti, non comportano nessun obbligo per l'utente, gli adempimenti connessi all'accertamento della potabilità delle acque destinate al consumo umano saranno svolti dalle ASL cui compete il giudizio sanitario di idoneità, concordano con ARPAL il programma di campionamento, e dovranno essere definiti da appositi atti che tengano conto:
1) della specificità del prelievo in relazione al suo utilizzo;
2) della quantità e della tipologia degli accertamenti in relazione alle finalità di cui al punto 1;
c) è promossa l'acquisizione da parte dei Comuni, nelle frazioni o nuclei abitati non serviti da pubblico acquedotto, su richiesta di coloro che utilizzano ad uso potabile acque di cui alla lettera a), delle reti esistenti;
d) sono previste semplificazioni procedurali in relazione alle concessioni di derivazioni d'acqua di lieve entità;
e) per le piccole derivazioni ad uso irriguo fino a due litri al secondo si procede mediante dichiarazioni sostitutive, per quanto concerne la quantità di acqua utilizzata, la destinazione colturale e l'estensione del suolo irrigato e l'indicazione della localizzazione delle prese d'acqua, allegando copia della cartina catastale;
f) per le piccole derivazioni ad uso irriguo superiori alle quantità di cui alla lettera e), la richiesta di concessione deve contenere la localizzazione della captazione su estratto catastale, il tipo di captazione, la quantità di acqua che si intende utilizzare, la superficie e l'ordinamento colturale dei terreni irrigabili. Deve essere fatta salva la possibilità di richiesta da parte della Provincia competente in relazione alle opere da realizzare, al bilancio idrico e del rischio idrogeologico della zona nella quale è situata la derivazione, di ulteriori integrazioni.
2. Ai fini di cui alla lettera c) del comma 1 i Comuni predispongono progetti di razionalizzazione e miglioramento che possono essere inseriti nei programmi di intervento dell'ambito territoriale ottimale competente per territorio.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 102)

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Articolo così sostituito dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Capo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 ; gli articoli così inseriti sono stati rinumerati dall' art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Termine prorogato al 30 settembre 2000 dall' art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma abrogato dall'art. 89, comma 2, lettera f), della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 . Tuttavia, la citata lett. f) è stata modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 108).

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così sostituita dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 . Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 25 della stessa L.R. 50/2012 .

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Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

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Per un'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6 .

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Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 , già modificato dall' art. 4 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 , e così ulteriormente modificato dall' art. 6 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n.2 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 25 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Articolo così sostituto dall'art. 32 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Capo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 e successivamente così sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .