Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 giugno 1999, n. 18

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

Bollettino Ufficiale n. 10 del 14 luglio 1999

Art. 87.
(Piano regionale di risanamento delle acque).
1. Il piano regionale di risanamento delle acque di cui all'Sito esternoarticolo 4, comma 1, lettera a) della legge 319/1976 , approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1982 n. 50 ed aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale 3 luglio 1991 n. 53 costituisce lo strumento di pianificazione regionale in materia di opere attinenti ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.
2. La Provincia effettua di regola ogni cinque anni l'aggiornamento del piano rilevando lo stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione anche a seguito dei dati forniti dall'Osservatorio permanente dei corpi idrici di cui all'articolo 37 della l.r. 43/1995 .
3. La Regione può adeguare ed integrare il piano in attuazione di specifiche disposizioni in materia di tutela degli usi delle acque e di protezione delle stesse dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose, anche per parti territoriali o settoriali. In questi casi le modifiche sono approvate dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentite le Province ed i Comuni interessati.
4. Le modifiche di cui al comma 3 possono essere operate anche a seguito di accordo di programma promosso dalla Regione o dagli Enti locali interessati.
5. Il piano e le modifiche o aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale ed acquistano efficacia dalla loro pubblicazione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 102)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 ; gli articoli così inseriti sono stati rinumerati dall' art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Termine prorogato al 30 settembre 2000 dall' art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 89, comma 2, lettera f), della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 . Tuttavia, la citata lett. f) è stata modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 98)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 98)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 98)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 98)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 108).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così sostituita dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 . Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 25 della stessa L.R. 50/2012 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per un'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 , già modificato dall' art. 4 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 , e così ulteriormente modificato dall' art. 6 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n.2 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 25 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituto dall'art. 32 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 e successivamente così sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .