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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 giugno 1999, n. 18

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

Bollettino Ufficiale n. 10 del 14 luglio 1999

Art. 74.
(Competenze della Regione).
1. Ferme restando le attribuzioni dello Stato a norma della Sito esternolettera p) dell'articolo 69 del d.lgs 112/1998 sono di competenza della Regione:
a) le funzioni amministrative relative alle industrie soggette all'obbligo di notifica o dichiarazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del Sito esternoD.P.R. 175/1988 ;
b) la vigilanza mirata ad accertare che il fabbricante, soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione, mantenga costantemente, nell'esercizio dell'attività industriale, le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;
c) la richiesta, in qualsiasi momento od occasione, al fabbricante che esercita un'attività industriale rientrante nel campo di applicazione del Sito esternoD.P.R. 175/1988 , di dimostrare di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, all'adozione di appropriate misure di sicurezza e all'informazione, addestramento ed equipaggiamento dei dipendenti e di coloro che accedono nell'azienda per motivi di lavoro;
d) lo stabilire i criteri, sentiti i Comuni interessati, per l'individuazione delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti nelle quali la probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggior i a causa del luogo, della vicinanza di stabilimenti o gruppi di stabilimenti; in dette aree può richiedersi la notifica nonché la predisposizione di piani di emergenza esterni;
e) la raccolta in caso di accadimento di incidente rilevante delle informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dello stesso, la formulazione, se del caso, di prescrizioni e l'avvio d'ufficio di una nuova istruttoria;
f) la comminazione delle sanzioni previste dall'Sito esternoarticolo 21, comma 6 del d.P.R. 175/1988 ;
g) la conduzione di studi e ricerche inerenti le problematiche connesse al rischio di incidente, che possa provocare anche effetti transfrontalieri, all'impiego di tecnologie e processi produttivi più sicuri e a minore impatto ambientale;
h) la fissazione dei criteri per l'interazione del SIRAL con le altre componenti territoriali, sanitarie e di protezione civile nell'ambito del sistema informativo regionale;
i) lo svolgimento di ogni altra attività connessa con l'esercizio delle competenze attribuite.
2. Per i compiti di cui al comma 1 che lo richiedono, la Regione opera d'intesa con gli Enti ed organismi interessati e sente le associazioni rappresentative dei soggetti tenuti all'esecuzione degli interventi eventualmente previsti che possono esprimere osservazioni entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. L'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'Sito esternoarticolo 72, comma 3, del d.lgs. 112/1998 , applica le disposizioni definite in sede di normativa nazionale di adeguamento alla Sito esternodirettiva 96/82/CEE in coerenza con i criteri ed il riparto di competenze fissate nella presente Sezione I e con i principi di cui all'articolo 80.
4. Presso la Regione secondo le procedure disciplinate dalle vigenti leggi in materia di protezione civile, viene attivata una Unità di Crisi, formata da figure professionali specifiche e reperite tra quelle esistenti nell'organico regionale, in funzione della gravità ed emergenza da affrontare, che viene riunita in seguito ad accadimento di incidente rilevante.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 102)

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Articolo così sostituito dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Capo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 ; gli articoli così inseriti sono stati rinumerati dall' art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Termine prorogato al 30 settembre 2000 dall' art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma abrogato dall'art. 89, comma 2, lettera f), della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 . Tuttavia, la citata lett. f) è stata modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 108).

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così sostituita dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 . Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 25 della stessa L.R. 50/2012 .

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Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

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Per un'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6 .

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Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 , già modificato dall' art. 4 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 , e così ulteriormente modificato dall' art. 6 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n.2 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 25 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Articolo così sostituto dall'art. 32 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Capo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 e successivamente così sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .