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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 giugno 1999, n. 18

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

Bollettino Ufficiale n. 10 del 14 luglio 1999

Art. 36.
(Disposizioni per la riduzione dei rifiuti).
1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione definisce le opportune intese con Province, Comuni, Enti pubblici e operatori privati della produzione e della distribuzione, singoli o associati.
2. La Regione, le Province ed i Comuni, gli Enti, Istituti, Aziende o Amministrazioni soggette a vigilanza dei suddetti enti, devono fare uso, per le proprie necessità, di carta e cartoni prodotti utilizzando integralmente o prevalentemente residui recuperabili, in misura comunque non inferiore al 40 per cento entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e non inferiore al 60 per cento entro due anni. I medesimi soggetti hanno l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone.
3. I soggetti di cui al comma 2 devono preferibilmente provvedere ad avviare alla rigenerazione le cartucce di inchiostro, i toner per fotocopiatrici e stampanti, i nastri per macchine da scrivere ovvero in alternativa alla loro raccolta differenziata.
4. Nei capitolati per gli appalti di opere, forniture e servizi adottati da soggetti di cui al comma 2 ovvero da essi finanziati, devono essere previsti l'impiego di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti individuati dalle normative statali o da regolamenti regionali in materia ed i relativi criteri qualitativi e quantitativi.
5. Nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta dei rifiuti, in particolare per quelli derivanti dalla raccolta differenziata, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti ed ai nuovi insediamenti previsti.
6. Il soggetto che intende realizzare un'opera comportante la produzione di quantità di rifiuti speciali inerti superiori a cinquantamila metri cubi deve fornire prova della loro destinazione finale. In carenza di tali indicazioni non può essere rilasciato il prescritto titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico-edilizio.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 102)

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Articolo così sostituito dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Capo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 ; gli articoli così inseriti sono stati rinumerati dall' art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Termine prorogato al 30 settembre 2000 dall' art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma abrogato dall'art. 89, comma 2, lettera f), della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 . Tuttavia, la citata lett. f) è stata modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 108).

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così sostituita dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 . Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 25 della stessa L.R. 50/2012 .

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Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

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Per un'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6 .

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Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 , già modificato dall' art. 4 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 , e così ulteriormente modificato dall' art. 6 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n.2 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 25 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Articolo così sostituto dall'art. 32 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Capo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 e successivamente così sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .