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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 giugno 1999, n. 18

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

Bollettino Ufficiale n. 10 del 14 luglio 1999

Art. 10.
(Compiti generali di rilievo regionale).
1. Sono di competenza della Regione:
a) la concertazione con lo Stato degli indirizzi generali in materia ambientale e la determinazione degli obiettivi di qualità e sicurezza e con l'Unione Europea in relazione alla attuazione delle politiche comunitarie di settore;
b) la formazione e l'approvazione dell'Agenda 21 regionale e il coordinamento della sua attuazione;
c) la valutazione di impatto ambientale e le procedure connesse non riservate allo Stato;
d) la relazione generale sullo stato dell'ambiente e la divulgazione dei dati in conformità ai principi di cui al Sito esternodecreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 39 (attuazione della Sito esternodirettiva 90/313 concernente la libertà di accesso in materia di ambiente) nei limiti di quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 69, comma 1, lettera c) del d.lgs. 112/1998 ;
e) l'approvazione di piani e programmi di intervento di regia regionale con la ripartizione delle risorse assegnate;
f) la promozione della caratterizzazione naturalistica delle scelte progettuali, tecnologiche e di ingegneria del territorio e dell'ambiente, nonché la promozione di tecnologie pulite;
g) la promozione e il coordinamento dell'educazione, formazione e informazione ambientale;
h) l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e delle misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio, nonché gli indirizzi per il ripristino ambientale;
i) i provvedimenti di urgenza ai fini di prevenzione del danno ambientale.
2. La Regione svolge anche attività connesse alla protezione dell'ambiente marino e costiero nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni la Regione:
a) si avvale dell'ARPAL, ai sensi dell'articolo 6, quale supporto tecnico, cui affidare incarichi per l'effettuazione di ricerche, predisposizione o istruttoria di progetti e di servizi utili alle azioni regionali di politica ambientale anche sotto il profilo energetico;
b) può affidare incarichi alla FILSE conformemente alle finalità della stessa.
4. Al fine di coinvolgere le categorie interessate alle tematiche ambientali nelle azioni conseguenti alle linee guida della pianificazione ambientale, la Regione utilizza strumenti e procedure di concertazione.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 102)

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Articolo così sostituito dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Capo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 ; gli articoli così inseriti sono stati rinumerati dall' art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Termine prorogato al 30 settembre 2000 dall' art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma abrogato dall'art. 89, comma 2, lettera f), della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 . Tuttavia, la citata lett. f) è stata modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 108).

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così sostituita dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 . Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 25 della stessa L.R. 50/2012 .

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Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

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Per un'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6 .

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Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 , già modificato dall' art. 4 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 , e così ulteriormente modificato dall' art. 6 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n.2 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 25 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Articolo così sostituto dall'art. 32 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Capo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 e successivamente così sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .