Legge regionale 28 aprile 1999, n. 13
Bollettino Ufficiale n. 8 del 5 maggio 1999
Lettera aggiunta dall' art. 15 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 e successivamente abrogata dall'art. 34 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .
Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 , con le disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della stessa L.R. 22/2008 .
Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 , con le disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della stessa L.R. 22/2008 .
Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 , con le disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della stessa L.R. 22/2008 , modificata dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 , ulteriormente modificata dall'art. 14 della L.R. 13/2014 ed abrogata dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .
Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 , modificata dall'art. 14 della L.R. 13/2014 , ulteriormente modificata dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 ed abrogata dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .
Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 24 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 171 del 4 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 24 .
Lettera modificata dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 e così sostituita dall' art. 2 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .
Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall' art. 3 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .
Comma aggiunto dall' art. 4 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 e abrogato dall' art. 6 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .
Comma aggiunto dall' art. 3 della L.R. 17 agosto 2006, n. 21 e abrogato dall' art. 6 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .
Comma inserito dall' art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 .
L'originario comma 1 è sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .
L'originario comma 1 è sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .
Lettera abrogata dall'art. 16 della L.R. 6 giugno 2014, n. 13 fatto salvo quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima legge e ferme restando le norme regionali in materia di autorizzazione unica provinciale.
Lettera già modificata dall'art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 e così successivamente modificata dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 .
Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 .Tale modifica, secondo quanto disposto dal medesimo articolo 3, si applica al primo bando di assegnazione successivo all'entrata in vigore della L.R. 14/2016 .
Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 . Tale modifica, secondo quanto disposto dal medesimo articolo 3, si applica al primo bando di assegnazione successivo all'entrata in vigore della L.R. 14/2016 ”.