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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 aprile 1999, n. 13

Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti. (1)

Vedi anche quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

Bollettino Ufficiale n. 8 del 5 maggio 1999

Art. 8.
(Competenze della Regione).
1. Nelle materie oggetto del presente Titolo spettano alla Regione le funzioni relative:
a) alla programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale;
a bis) all'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali (5)

Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

;
b) all'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;
b bis) al rilascio di nullaosta nei confronti dei seguenti atti:
1. progetti di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime e delle Autorità Portuali;
2. concessioni di durata superiore ai sei anni o che importino impianti di difficile rimozione;
3. concessioni o autorizzazioni che comportino trasformazione di destinazione d'uso di colonie o bagni di beneficenza, di spiagge libere attrezzate e di attività produttive di natura industriale e artigianale;
4. concessioni per estrazioni di arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale (6)

Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 , con le disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della stessa L.R. 22/2008.

;
1. delle opere di difficile rimozione di cui alle tipologie A, B ed E della Tabella "Tipologia delle opere" allegata alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24 maggio 2001;
2. delle opere di facile rimozione di cui alla tipologia C della Tabella "Tipologia delle opere" allegata alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24 maggio 2001, nonché piscine anche prefabbricate se comportanti strutture fisse di allocazione, passeggiate, percorsi pubblici, scogliere e impianti solari a servizio delle strutture balneari, se di dimensioni eccedenti i 20 mq. di superficie (7)

Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 , con le disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della stessa L.R. 22/2008.

.
b ter 1.) al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura stabilita dagli articoli 146 e 147 del Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e successive modificazioni e integrazioni, nei seguenti casi:
1) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni;
2) opere di difesa della costa, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera g), della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni. (50)

Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14.

c) alla classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;
d) all'estimo navale;
d bis) all'adozione da parte della Giunta regionale di direttive e di criteri per assicurare la salvaguardia del settore della pesca professionale marittima e la disciplina dell'acquacoltura marittima comprensiva dei criteri per la localizzazione degli impianti (10)

Lettera aggiunta dall' art. 2 della L.R. 17 agosto 2006, n. 21 .

;
d ter) alla verifica di adeguatezza, rispetto alle direttive e ai criteri di cui alla lettera d bis), dei progetti di porti turistici o approdi o dei progetti di utilizzo delle aree demaniali marittime che interessino previsioni di attività di pesca professionale e di acquacoltura marittima. Detta verifica è effettuata sulla base di apposito parere della struttura regionale competente, nell'ambito dei procedimenti di approvazione o rilascio di nulla - osta dei relativi progetti (11)

Lettera aggiunta dall' art. 2 della L.R. 17 agosto 2006, n. 21 .

.
d quater) all’esercizio delle funzioni già in capo all’Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze nella Commissione di Collaudo di cui all’articolo 8, comma 2, del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'Sito esternoarticolo 20, comma 8 della l. 15 marzo 1997, n. 59 ).(49)

Lettera aggiunta dall'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .


Note del Redattore:

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Vedi anche quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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Lettera aggiunta dall' art. 15 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 e successivamente abrogata dall'art. 34 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 , con le disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della stessa L.R. 22/2008 .

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Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 , con le disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della stessa L.R. 22/2008 .

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Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 , con le disposizioni transitorie di cui all'art. 5 della stessa L.R. 22/2008 , modificata dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 , ulteriormente modificata dall'art. 14 della L.R. 13/2014 ed abrogata dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 24 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 171 Sito esternodel 4 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. 30 luglio 2012, n. 24 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall' art. 2 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

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Rubrica così modificata dall' art. 3 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

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Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall' art. 3 della L.R. 4 luglio 2008, n. 22 .

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Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 .

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Nota soppressa (vedi nota 51)

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Lettera così modificata dall' art. 3 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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L'originario comma 1 è sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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L'originario comma 1 è sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 1 .

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Lettera abrogata dall'art. 16 della L.R. 6 giugno 2014, n. 13 fatto salvo quanto disposto in via transitoria dall'articolo 15 della medesima legge e ferme restando le norme regionali in materia di autorizzazione unica provinciale.

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Lettera già modificata dall'art. 2 della L.R. 29 maggio 2012, n. 21 e così successivamente modificata dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 .

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Punto così sostituito dall' art. 2 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 .

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Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 .Tale modifica, secondo quanto disposto dal medesimo articolo 3, si applica al primo bando di assegnazione successivo all'entrata in vigore della L.R. 14/2016 .

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Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 14 . Tale modifica, secondo quanto disposto dal medesimo articolo 3, si applica al primo bando di assegnazione successivo all'entrata in vigore della L.R. 14/2016 ”.

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Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .