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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44

Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 gennaio 2000

Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività della guida turistica, della guida ambientale e escursionistica, dell'accompagnatore turistico, della guida subacquea, del direttore d'albergo e dell'organizzatore di congressi indicando il settore d'azione, i requisiti per l'esercizio dell'attività e per la certificazione di qualità.
Art. 2.
(Definizione delle attività professionali).
1. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella visita ad opere d'arte, a musei, a gallerie e a scavi archeologici illustrando gli aspetti storici, artistici, monumentali, paesaggistici e naturali.
2. E' guida ambientale e escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nella visita di ambienti naturali, ivi compresi i siti museali inerenti detto ambiente, anche allo scopo di illustrare le caratteristiche e l'evoluzione degli ecosistemi della Liguria ed in particolare delle aree protette regionali, ferme restando le competenze delle guide turistiche in materia di paesaggio e bellezze naturali e quelle delle guide alpine di cui alla Sito esternolegge 2 gennaio 1989 n. 6 (ordinamento della professione di guida alpina).
3. L'attività di guida turistica e di guida ambientale e escursionistica corrisponde ad ogni effetto, in relazione ai propri ambiti di competenza, a quella di guida turistica specializzata prevista dall'Sito esternoarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche).
4. E' accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma predisposto dai soggetti organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche e delle guide ambientali e escursionistiche. L'attività di accompagnatore turistico corrisponde ad ogni effetto a quella di guida accompagnatrice di cui al Sito esternodecreto legislativo 23 novembre 1991 n. 391 (attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell' Sito esternoarticolo 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 - legge comunitaria 1990).
5. E' guida subacquea chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone, che abbiano svolto i necessari corsi di addestramento alle immersioni subacquee, per l'osservazione e l'illustrazione dell'ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne e notturne, anche con l'ausilio dell'autorespiratore. Con specifica legge regionale sono disciplinate l'attività di guida subacquea nonché le procedure per ottenere l'idoneità all'esercizio della professione.
6. E' direttore d'albergo chi, per professione, presta la propria attività presso una azienda ricettiva alberghiera, con classificazione di almeno tre stelle, ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, con compiti di direzione tecnico-amministrativa e con assunzione delle relative responsabilità gestionali ed operative e costituisce il punto di riferimento nel rapporto tra la clientela e l'amministrazione alberghiera.
7. E' organizzatore di congressi chi, per professione, svolge la propria opera nella produzione, organizzazione e gestione di iniziative convegnistiche, simposi, manifestazioni e conferenze. L'organizzatore di congressi può altresì fornire, ad esclusivo beneficio dei congressisti, servizi di prenotazione alberghiera nonché organizzare servizi di assistenza e di trasferimento, da e per le località in cui si svolgono i congressi.
Art. 3.
(Delega alle Province).
Art. 4.
(Condizioni per l'esercizio dell'attività professionale).
1. L'esercizio della professione di guida turistica, di guida ambientale e escursionistica e di accompagnatore turistico è subordinato all'acquisizione di un apposito attestato di idoneità, ottenuto a seguito di esame, rilasciato dalla Provincia fatto salvo quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 10, comma 4, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 2 aprile 2007, n. 40 (1)

Comma così modificato dall' art. 39 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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1bis. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della Sito esternolegge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013) e successive modificazioni e integrazioni.(18)

Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23.

4. Per l'esercizio dell'attività gli idonei devono inviare alla Provincia in cui intendono esercitare la professione una comunicazione di inizio attività (4)

Comma così sostituito dall' art. 39 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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6. La Provincia rilascia, a coloro che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 4, un tesserino distintivo, sulla base di un tesserino tipo approvato dalla Regione, contenente fra l'altro l'indicazione delle lingue conosciute, che deve essere esposto in modo visibile durante l'esercizio dell'attività.(17)

Comma così modificato dal'art. 3 della L.R. 5 luglio 2016, n. 12.

7. La cessazione dell'attività deve essere comunicata alla Provincia, o alle Province, competenti entro novanta giorni.
9. L'accertamento della formazione professionale per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea avviene, per le guide turistiche, ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della Sito esternodirettiva n. 2005/36 /CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della Sito esternodirettiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) (7)

Comma così modificato dall' art. 39 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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10. Per le attività di cui al presente articolo è vietato avvalersi di soggetti privi di attestato di idoneità, salvo quanto previsto dall'articolo 9.
Art. 5.
(Requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità).
1. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità, di cui all'articolo 4, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
b) avere età non inferiore ad anni diciotto;
c) non aver riportato condanne tra quelle previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Sito esternoregio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;
Art. 6.
(Elenchi regionali).
1. Presso la Regione sono tenuti gli elenchi delle guide turistiche, delle guide ambientali e escursionistiche e degli accompagnatori turistici in cui sono inseriti coloro che hanno inviato la comunicazione di inizio attività alle competenti Province. Gli elenchi sono pubblicati annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL).
2. La Regione provvede alla cancellazione dagli elenchi: a richiesta dell'interessato, per cessazione dall'attività o negli altri casi previsti per legge.
3. Le Province comunicano alla Regione, entro trenta giorni dalla Loro acquisizione, i dati relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 6 bis.
(Specializzazione in cicloturismo e ippoturismo) (9)

Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 29 maggio 2012, n. 20 .

1. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 4, possono acquisire la specializzazione in cicloturismo ed ippoturismo.
2. La specializzazione è conseguita attraverso apposito corso di formazione professionale attuato ai sensi della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce lo standard formativo ed i contenuti minimi del corso di formazione in cicloturismo e ippoturismo, nonché determina i requisiti per l'ammissione ai corsi di formazione e per il conseguimento della specializzazione conclusiva.
4. Negli elenchi regionali, di cui all'articolo 6, sono indicate le specializzazioni in cicloturismo e/o ippoturismo eventualmente acquisite dai soggetti, di cui al comma 1, iscritti negli elenchi medesimi.
Art. 7.
(Agevolazioni per le guide turistiche e per le guide ambientali e escursionistiche).
1. Le guide turistiche e le guide ambientali e escursionistiche nell'esercizio della propria attività professionale, sono ammesse gratuitamente durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili caratteristiche, sempreché rientranti nei siti di propria competenza professionale, di proprietà dello Stato, della Regione, degli enti locali e di privati, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 12 del regio decreto legge 18 gennaio 1937 n. 448 convertito nella Sito esternolegge 17 giugno 1937 n. 1249 , ovvero in occasione di esposizioni e manifestazioni artistico-culturali organizzate nei medesimi ambiti.
Art. 8.
(Tariffe).
1. Le associazioni di categoria comunicano, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Regione e alle Province le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, ai soli fini di informazione turistica.
Art. 9.
(Deroghe alla disciplina ordinaria).
1. Per le guide turistiche provenienti da paesi dell'Unione Europea si applicano le norme contenute nel Sito esternod.lgs. n. 206/2007 (10)

Comma così modificato dall' art. 41 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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2. Gli accompagnatori turistici provenienti dall'estero in accompagnamento di turisti stranieri nell'ambito di un viaggio organizzato, possono prestare la propria attività purché in possesso di idonea documentazione, con traduzione in lingua italiana, atta a dimostrare la qualifica posseduta.
3. Le disposizioni della presente legge relative al possesso dell'idoneità per l'esercizio della professione non si applicano:
a) a coloro che, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolgono attività didattiche o di tutela dei beni culturali, ambientali e naturali e a coloro che svolgono occasionalmente attività divulgative del patrimonio artistico, culturale e naturalistico della Liguria che in occasioni quali conferenze, convegni, congressi e manifestazioni, hanno la necessità di illustrare all'uditorio l'oggetto della loro comunicazione o relazione;
b) a chi svolge, in qualità di dipendente di agenzia di viaggio e turismo, attività di accoglienza e assistenza da e per porti, aeroporti e stazioni di mezzi collettivi di trasporto;
c) a coloro che svolgono gratuitamente, con carattere non professionale e con capacità tecnico-culturale, l'attività a favore, esclusivamente, dei soci e degli assistiti di enti e delle associazioni senza scopo di lucro. Agli stessi è tuttavia fatto obbligo di munirsi di apposito documento rilasciato dall'ente o dall'associazione di appartenenza nel quale si attesti la gratuità dell'attività e le capacità tecnico- culturali.
Art. 10.
(Attestato di qualità dei direttori d'albergo e degli organizzatori congressuali).
1. La Provincia verifica il possesso di conoscenze professionali, al fine del rilascio di un apposito attestato di qualità relativo alla professione di direttore d'albergo o di organizzatore di congressi, mediante colloquio riservato a coloro che abbiano esercitato la professione per almeno tre anni complessivi negli ultimi cinque e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
2. L'effettivo esercizio dell'attività deve essere dimostrato da idonea documentazione stabilita dalla Regione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini dell'ammissione al colloquio i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
b) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del Sito esternod.lgs. 286/1998 ;
c) non aver riportato condanne tra quelle previste dall'articolo 11 del testo unico approvato con Sito esternor.d. 773/1931 e successive modificazioni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma conseguito all'estero per il quale sia valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;
e) conoscere due lingue straniere di cui almeno una, a scelta fra il francese, l'inglese, lo spagnolo o il tedesco dimostrate mediante idonea certificazione.
4. A coloro che superano il colloquio è rilasciato l'attestato di qualità.
5. Ai fini del rilascio dell'attestato di qualità, è altresì considerato valido il superamento di apposito esame conseguente alla frequenza di corsi di formazione professionale la cui durata è stabilita dalla Regione e organizzati ai sensi della l.r. 52/1993 e successive modificazioni, da parte dei candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
Art. 11.
(Elenco regionale dei possessori di attestato di qualità).
1. Presso la Regione è tenuto un elenco dei soggetti che hanno ottenuto l'attestato di qualità di cui all'articolo 10, che è pubblicato annualmente sul BURL.
2. Le Province comunicano alla Regione, entro trenta giorni, i nominativi dei soggetti a cui è stato rilasciato l'attestato di qualità, anche al fine della loro iscrizione nell'elenco regionale, nonché le informazioni necessarie alla cancellazione in caso di:
a) cessazione definitiva dell'attività;
b) comportamento gravemente scorretto nell'esercizio dell'attività professionale;
c) richiesta dell'interessato;
d) condanna tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3, lettera c).
Art. 12.
1. La Regione approva, con proprio provvedimento, le linee guida, la composizione ed il funzionamento delle commissioni esaminatrici per il conseguimento dell'idoneità alle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge.
Art. 13.
(Sanzioni amministrative pecuniarie).
1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per l'esercizio, anche occasionale, della professione di guida turistica, di guida ambientale e escursionistica senza la prescritta idoneità, da euro 1.000 a euro 3.000 e da euro 500 a euro 1.500 se le ipotesi precedenti sono riferite all'attività di accompagnatore turistico. Le precedenti sanzioni sono applicate anche se l'attività è esercitata nonostante condanna che inibisca la professione ovvero se l'esercizio avviene nei casi di sospensione di cui all'articolo 14;(20)

Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23.

b) per l'esercizio della professione senza la comunicazione di inizio attività di cui all'articolo 4 comma 4, o qualora detto esercizio avvenga nonostante la cancellazione dagli elenchi regionali per richiesta dell'interessato o per cessazione dell'attività di cui all'articolo 6, comma 2, da euro 250 a euro 750;(21)

Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23.

c) per la mancata esposizione del tesserino rilasciato ai sensi dell'articolo 4 comma 6, da euro 50 a euro 150;(22)

Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23.

d) per chiunque, a fini di lucro, al di fuori delle deroghe di cui all'articolo 9, si avvalga di soggetti non idonei all'esercizio della professione, da euro 1.000 a euro 3.000;(23)

Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23.

e) per la mancata esibizione dei documenti di cui all'articolo 9 comma 3 lettera c), da euro 50 a euro 150; (24)

Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23.

f) per le guide turistiche provenienti dall'estero non in possesso della documentazione prevista dall'articolo 1 del Sito esternod.P.R. 13 dicembre 1995 e per gli accompagnatori turistici non in possesso della documentazione di cui all'articolo 9 comma 2, da euro 500 a euro 1.500.(25)

Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23.

2. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in relazione alle attività di cui alla presente legge e irrogano le relative sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione e di enti da essa individuati, delegati o sub-delegati) e successive modificazioni e integrazioni. (26)

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23.

2 bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono trattenuti dai comuni che irrogano le sanzioni. (27)

Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23.

2 ter. Quando, nei due anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate.(28)

Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23.

Art. 14.
(Altre sanzioni amministrative).
1. L'esercizio della professione di guida turistica, di guida ambientale e escursionistica e di accompagnatore turistico può essere sospeso dalla Provincia, per un periodo da uno a sei mesi, in caso di comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale riscontrato nell'ambito della funzione di vigilanza o desumibile da reiterati reclami presentati dai clienti, per i quali se ne sia accertata la veridicità.
Art. 15.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 25 gennaio 1993 n. 6 (norme per l'esercizio della professione di guida turistica, guida naturalistica, interprete turistico, accompagnatore turistico);
b) legge regionale 15 dicembre 1993 n. 58 (norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo) con esclusione dell'articolo 19;
c) legge regionale 24 febbraio 1995 n. 14 (riapertura dei termini per l'applicazione delle norme transitorie previste dall' articolo 19 della legge regionale 5 agosto 1993 n. 37 recante norme per l'esercizio dell'attività di organizzatore professionale di congressi e dell' articolo 17 della legge regionale 15 dicembre 1993 n. 58 recante norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo);
d) legge regionale 28 gennaio 1998 n. 5 (norme sugli organizzatori professionali di congressi).
Art. 16.
(Norme transitorie e finali).
1. I soggetti di cui all'articolo 4 comma 4, effettuano un versamento a favore della Provincia, a titolo di rimborso per il costo del tesserino, il cui importo è stabilito con provvedimento della Regione.
I richiedenti all'ammissione agli esami di cui agli articoli 5 e 10 effettuano un versamento a favore della Provincia competente, a titolo di concorso spese, il cui importo è stabilito dalla Regione.
2. Negli elenchi regionali di cui all'articolo 6 sono inserite d'ufficio le guide turistiche, le guide escursionistiche ed ambientali e gli accompagnatori turistici già in possesso dell'idoneità e del segno distintivo regionale previsti dalla l.r. 6/1993 . A tal fine la figura di guida naturalistica corrisponde a quella di guida ambientale e escursionistica.
3. I segni distintivi rilasciati dalla Regione, ai sensi della l.r. 6/1993 , hanno una validità di cinque anni dalla data del rilascio, alla scadenza dei quali dovrà essere fatta richiesta alla Provincia competente del tesserino di cui all'articolo 4 comma 6.
4. A coloro che siano in possesso dell'idoneità in forza della l.r. 6/1993 , senza aver successivamente acquisito il segno distintivo, si applicano le norme previste dall'articolo 4 comma 4.
5. Le procedure d'esame attivate ai sensi della l.r. 6/1993 , pendenti all'entrata in vigore della presente legge, sono terminate con le modalità previste dalla medesima legge.
6. Eventuali sessioni d'esame indette ai sensi della l.r. 58/1993 e successive modificazioni e della l.r. 5/1998 , nel corso dell'anno 1999, sono terminate con le procedure previste dalle medesime leggi.
7. L'attestato di qualità è rilasciato d'ufficio agli operatori congressuali e ai direttori d'albergo che hanno superato gli accertamenti delle capacità professionali ai sensi della legge regionale 5 agosto 1993 n. 37 (norme per l'esercizio dell'attività di organizzatore professionale di congressi) o ottenuta l'abilitazione prevista dalla l.r. 58/1993 e successive modificazioni.
8. Gli interpreti turistici in possesso dell'idoneità prevista dalla l.r. 6/1993 sono esentati, per le lingue straniere in cui risultano già abilitati, da sostenere la relativa prova negli esami previsti dalla presente legge.
9. Ai fini di cui al comma 8, è conservato dalla Regione l'elenco di coloro che avevano ottenuto la licenza di interprete turistico ai sensi della l.r. 6/1993 .
10. Le prime direttive di cui all'articolo 12 comma 7 sono emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
10 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 2 e 2 bis, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Fino al 31 dicembre 2019 le funzioni di cui all’articolo 13, comma 2, continuano ad essere esercitate dalla Regione.(29)

Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23.

Art. 17.
(Norma finanziaria).
(Omissis)

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall' art. 39 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Nota soppressa (V. nota 19)

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Comma così sostituito dall' art. 39 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 39 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 41 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Nota soppressa. Vedi nota 15.

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Nota soppressa. Vedi nota 15.

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Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 secondo cui la Regione approva le linee guida entro un anno dal 1° luglio 2015.

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Secondo le disposizioni di cui all'art. 49 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 ogni riferimento contenuto nella presente legge alle province è da intendersi fatto alla Regione.

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .