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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44

Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 gennaio 2000

Art. 9.
(Deroghe alla disciplina ordinaria).
1. Per le guide turistiche provenienti da paesi dell'Unione Europea si applicano le norme contenute nel Sito esternod.lgs. n. 206/2007 (10)

Comma così modificato dall' art. 41 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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2. Gli accompagnatori turistici provenienti dall'estero in accompagnamento di turisti stranieri nell'ambito di un viaggio organizzato, possono prestare la propria attività purché in possesso di idonea documentazione, con traduzione in lingua italiana, atta a dimostrare la qualifica posseduta.
3. Le disposizioni della presente legge relative al possesso dell'idoneità per l'esercizio della professione non si applicano:
a) a coloro che, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolgono attività didattiche o di tutela dei beni culturali, ambientali e naturali e a coloro che svolgono occasionalmente attività divulgative del patrimonio artistico, culturale e naturalistico della Liguria che in occasioni quali conferenze, convegni, congressi e manifestazioni, hanno la necessità di illustrare all'uditorio l'oggetto della loro comunicazione o relazione;
b) a chi svolge, in qualità di dipendente di agenzia di viaggio e turismo, attività di accoglienza e assistenza da e per porti, aeroporti e stazioni di mezzi collettivi di trasporto;
c) a coloro che svolgono gratuitamente, con carattere non professionale e con capacità tecnico-culturale, l'attività a favore, esclusivamente, dei soci e degli assistiti di enti e delle associazioni senza scopo di lucro. Agli stessi è tuttavia fatto obbligo di munirsi di apposito documento rilasciato dall'ente o dall'associazione di appartenenza nel quale si attesti la gratuità dell'attività e le capacità tecnico- culturali.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall' art. 39 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Nota soppressa (V. nota 19)

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Comma così sostituito dall' art. 39 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 39 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 41 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Nota soppressa. Vedi nota 15.

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Nota soppressa. Vedi nota 15.

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Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 secondo cui la Regione approva le linee guida entro un anno dal 1° luglio 2015.

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Secondo le disposizioni di cui all'art. 49 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 ogni riferimento contenuto nella presente legge alle province è da intendersi fatto alla Regione.

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .