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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44

Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 gennaio 2000

Art. 8.
(Tariffe).
1. Le associazioni di categoria comunicano, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Regione e alle Province le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, ai soli fini di informazione turistica.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall' art. 39 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Nota soppressa (V. nota 19)

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Comma così sostituito dall' art. 39 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 39 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 41 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Nota soppressa. Vedi nota 15.

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Nota soppressa. Vedi nota 15.

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Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 secondo cui la Regione approva le linee guida entro un anno dal 1° luglio 2015.

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Secondo le disposizioni di cui all'art. 49 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 ogni riferimento contenuto nella presente legge alle province è da intendersi fatto alla Regione.

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 23 .