Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44
Norme per l'esercizio delle professioni turistiche. (16)
Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 gennaio 2000
Art. 8.
(Tariffe).
1. Le associazioni di categoria comunicano, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Regione e alle Province le tariffe che intendono praticare l'anno successivo, ai soli fini di informazione turistica.
Note del Redattore:
Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 secondo cui la Regione approva le linee guida entro un anno dal 1° luglio 2015.
Secondo le disposizioni di cui all'art. 49 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 ogni riferimento contenuto nella presente legge alle province è da intendersi fatto alla Regione.