Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44
Norme per l'esercizio delle professioni turistiche. (16)
Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 gennaio 2000
Art. 6.
(Elenchi regionali).
1. Presso la Regione sono tenuti gli elenchi delle guide turistiche, delle guide ambientali e escursionistiche e degli accompagnatori turistici in cui sono inseriti coloro che hanno inviato la comunicazione di inizio attività alle competenti Province. Gli elenchi sono pubblicati annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL).
2. La Regione provvede alla cancellazione dagli elenchi: a richiesta dell'interessato, per cessazione dall'attività o negli altri casi previsti per legge.
3. Le Province comunicano alla Regione, entro trenta giorni dalla Loro acquisizione, i dati relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni di cui ai commi 1 e 2.
Note del Redattore:
Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 secondo cui la Regione approva le linee guida entro un anno dal 1° luglio 2015.
Secondo le disposizioni di cui all'art. 49 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 ogni riferimento contenuto nella presente legge alle province è da intendersi fatto alla Regione.