Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44
Norme per l'esercizio delle professioni turistiche. (16)
Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 gennaio 2000
Art. 14.
(Altre sanzioni amministrative).
1. L'esercizio della professione di guida turistica, di guida ambientale e escursionistica e di accompagnatore turistico può essere sospeso dalla Provincia, per un periodo da uno a sei mesi, in caso di comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale riscontrato nell'ambito della funzione di vigilanza o desumibile da reiterati reclami presentati dai clienti, per i quali se ne sia accertata la veridicità.
Note del Redattore:
Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 secondo cui la Regione approva le linee guida entro un anno dal 1° luglio 2015.
Secondo le disposizioni di cui all'art. 49 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 ogni riferimento contenuto nella presente legge alle province è da intendersi fatto alla Regione.