Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44
Norme per l'esercizio delle professioni turistiche. (16)
Bollettino Ufficiale n. 1 del 12 gennaio 2000
- Riferimenti passivi - norma modificata da:
INDICE
Art. 1. - (Finalità).
Art. 2. - (Definizione delle attività professionali).
Art. 3. - (Delega alle Province).
Art. 4. - (Condizioni per l'esercizio dell'attività professionale).
Art. 5. - (Requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità).
Art. 6. - (Elenchi regionali).
Art. 6 bis. - (Specializzazione in cicloturismo e ippoturismo)
Art. 7. - (Agevolazioni per le guide turistiche e per le guide ambientali e escursionistiche).
Art. 8. - (Tariffe).
Art. 9. - (Deroghe alla disciplina ordinaria).
Art. 10. - (Attestato di qualità dei direttori d'albergo e degli organizzatori congressuali).
Art. 11. - (Elenco regionale dei possessori di attestato di qualità).
Art. 12. - (Linee guida).
Art. 13. - (Sanzioni amministrative pecuniarie).
Art. 14. - (Altre sanzioni amministrative).
Art. 15. - (Abrogazioni).
Art. 16. - (Norme transitorie e finali).
Art. 17. - (Norma finanziaria).
Note del Redattore:
Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Vedi la norma transitoria prevista dall'art. 48 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 secondo cui la Regione approva le linee guida entro un anno dal 1° luglio 2015.
Secondo le disposizioni di cui all'art. 49 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 ogni riferimento contenuto nella presente legge alle province è da intendersi fatto alla Regione.