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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 giugno 1999, n. 18

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

Bollettino Ufficiale n. 10 del 14 luglio 1999

Art. 101.
1. La Regione stabilisce, sentite le Province, i canoni di concessione relativi alle aree e pertinenze del demanio idrico, nonché all'utilizzo di acque pubbliche nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle normative statali, in sostituzione dell'ammontare fissato nelle stesse.
2. I canoni vengono stabiliti tenendo conto delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica, della qualità e quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate.
3. Al fine di favorire, promuovere e mantenere la presenza e lo sviluppo degli insediamenti abitativi nell'entroterra della regione, a garanzia di una corretta regimazione delle acque sul territorio a salvaguardia dal dissesto idrogeologico, sono previste esenzioni dal pagamento dei canoni nei casi di prelievi non superiori a 0,7 litri/secondo per l'uso igienico e potabile, per l'innaffiamento di orti e giardini inservienti direttamente ai titolari della concessione e alle loro famiglie, per l'abbeveraggio del bestiame e per ogni altro uso connesso agli stretti fabbisogni familiari, escluso ogni altro uso, anche parziale, per attività economica, imprenditoriale o commerciale da parte di utenza non servita da pubblico acquedotto, nonché per uso irriguo (66)

Comma così sostituito dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

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4. I canoni vengono aggiornati con cadenza triennale dalla Regione tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
5. I canoni sono introitati dalla Regione e destinati, almeno per il 55 per cento, al finanziamento degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli interventi di manutenzione ordinaria, in attuazione dei programmi triennali di cui all’articolo 42 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni. Con tali risorse le Province, in conformità ai criteri ed agli indirizzi stabiliti nel programma triennale, approvano annualmente il programma degli interventi di manutenzione ordinaria relativi alla difesa del suolo. Gli interventi strutturali, di manutenzione straordinaria, nonché gli studi, i monitoraggi e le progettazioni finanziati a valere sugli introiti dei canoni eccedenti il fabbisogno manutentivo ordinario, sono individuati nel programma annuale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della l.r. 20/2006 (67)

Comma già sostituito dall' art. 46 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20 e dall' art. 43 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , modificato dall' art. 27 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 , ulteriormente sostituito dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39, modificato dall' art. 29 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 22 e così nuovamente modificato dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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6. Le Province comunicano alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno gli introiti relativi all'anno precedente ai fini della perequazione nella programmazione dei finanziamenti in materia di difesa del suolo.
7. Ferme restando le competenze delle ASL in materia sanitaria, la Regione nell'ambito dei programmi annuali di finanziamento delle attività dell'ARPAL, prevede campagne di monitoraggio a campione delle acque potabili in riferimento agli utilizzi da parte di utenze di acque di antico uso.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 102)

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Articolo così sostituito dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Capo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 ; gli articoli così inseriti sono stati rinumerati dall' art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Termine prorogato al 30 settembre 2000 dall' art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma abrogato dall'art. 89, comma 2, lettera f), della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 . Tuttavia, la citata lett. f) è stata modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 98)

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Nota soppressa (v. nota 108).

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così sostituita dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

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Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 . Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 25 della stessa L.R. 50/2012 .

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Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

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Per un'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6 .

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Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 , già modificato dall' art. 4 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 , e così ulteriormente modificato dall' art. 6 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n.2 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 25 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

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Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

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Articolo così sostituto dall'art. 32 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

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Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Capo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

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Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 e successivamente così sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .