Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 giugno 1999, n. 18

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia.

Bollettino Ufficiale n. 10 del 14 luglio 1999

Art. 39.
(Attività e progetti da finanziarie).
1. Nell'ambito e con le modalità del programma di cui all'articolo 12, sono finanziabili in relazione alla gestione dei rifiuti:
a) le strutture per la raccolta differenziata e gli impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani, nonché i progetti di incremento della raccolta differenziata;
b) l'introduzione di tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione di rifiuti;
c) le forme comuni di raccolta e di autosmaltimento degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita;
d) gli interventi per il trattamento e recupero di rifiuti provenienti dalla demolizione e costruzione;
e) ogni altra azione, progetto o intervento individuato nel piano regionale di gestione dei rifiuti.
2. Le priorità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, sono stabilite in funzione della qualità ed efficacia dei progetti volti alla riduzione dei rifiuti e all'incremento della raccolta differenziata.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 102)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo aggiunto dall' art. 1 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 ; gli articoli così inseriti sono stati rinumerati dall' art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Termine prorogato al 30 settembre 2000 dall' art. 11 della L.R. 27 marzo 2000, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 89, comma 2, lettera f), della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 . Tuttavia, la citata lett. f) è stata modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 98)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 98)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 98)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 98)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 108).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già modificata dall' art. 14 della L.R. 12 aprile 2011, n. 7 e così sostituita dall'art. 14 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 16 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 50 . Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 25 della stessa L.R. 50/2012 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2002, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 9 della L.R. 28 ottobre 2008, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per un'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 20 dicembre 1999, n. 41 , già modificato dall' art. 4 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 11 , e così ulteriormente modificato dall' art. 6 della L.R. 30 ottobre 2000, n. 39 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2002, n.2 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 25 della L.R. 6 marzo 2015, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1 . Vedi anche la norma transitoria contenuta nell'art. 3 della stessa L.R. 1/2015 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituto dall'art. 32 della L.R. 18 novembre 2016, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo abrogato a decorrere dal 1° luglio 2017, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2, lettera a), della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 e successivamente così sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 56 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .